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Commissione tributaria provinciale di Modena, sez. IV, 6 novembre 2007, n. 221
Presidente e Relatore: Pinelli
Iva - Rimborso - Credito indicato in dichiarazione - Mancata rettifica della dichiarazione - Spettanza del rimborso - Omessa esibizione dei documenti giustificativi del credito - Irrilevanza
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30)
La mancata rettifica della dichiarazione Iva chiusa a credito consolida il diritto del contribuente al rimborso, a nulla rilevando l’omessa esibizione dei documenti giustificativi del credito stesso, richiesti dall’Ufficio.
Il fallimento della S.r.l. [...] con sede in [...], in persona del curatore [...] rappresentato e difeso dall'avv. [...], produce tempestivo ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di [...] per impugnare il provvedimento di diniego di rimborso prot. [...] notificato il 31 luglio 2006 chiedendone l'annullamento con condanna dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di [...] al pagamento della somma di euro 76.524,45, oltre gli interessi di legge.
Il rimborso richiesto è relativo al credito esposto il 15 marzo 1995, con la presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 1994 per lire 148.172.000 (euro 76.524,45).
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi ritualmente in giudizio con la produzione di controdeduzioni, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Ufficio nega il rimborso per la mancata presentazione della documentazione richiesta nell'agosto 2004.
Il ricorso argomenta la impossibilità da parte del curatore fallimentare di produrre documenti relativi all'anno 1986, periodo nel quale il credito si era formato, tenuto conto anche delle vicende subite dalla [...] S.r.l. Si precisa, inoltre, che l'annualità per la quale è stato chiesto il rimborso non è più soggetta a rettifica.
Il ricorso merita di essere accolto.
La richiesta di documentazione costituisce, nella fattispecie concreta, una sostanziale funzione accertatoria e, pertanto, il diniego di rimborso è soggetto al termine di decadenza del 31 dicembre 1999. Il credito pertanto è divenuto definitivo. L'opposta tesi difensiva dell'Ufficio non è accoglibile. Il diniego disconosce il credito e non i presupposti del rimborso.
L'art. 30 del D.P.R. n. 633/72 prescrive per la definizione di mancanza dei presupposti del rimborso l'indicazione contestuale del credito spettante.
Risulta, peraltro, ininfluente la documentazione richiesta rispetto alla dichiarata volontà di accertare la sussistenza dei presupposti e non la facoltà di controllare la dichiarazione con l'eventuale rettifica dell'imponibile. Il procedimento finalizzato all'accertamento dei presupposti del rimborso, secondo la definizione datane dall'Ufficio, dovrebbe comunque concludersi con specifica motivazione, tenuto conto dell'irrilevanza dei documenti richiesti rispetto ai fini indicati dall'Ufficio.
Nota
La controversia decisa dalla sentenza in esame riguarda la legittimità di un provvedimento, notificato nel 2006, con cui l'Ufficio aveva negato il rimborso del credito Iva dichiarato nel 1995 da un curatore fallimentare per l'anno 1994, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972. Il rimborso era stato negato a causa dell'omessa esibizione, da parte del curatore, di vari documenti richiestigli (fatture, dichiarazione e registri Iva dell'anno 1986, periodo nel quale il credito si era formato): ma i giudici modenesi hanno annullato il diniego, sul rilievo che esso, avendo «sostanziale funzione accertatoria», avrebbe dovuto essere emanato nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge, e che, in difetto, il credito stesso doveva ritenersi definitivo.
Questo principio è affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui - per un verso - «in tema di Iva e con riguardo ai casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del contribuente, la dichiarazione del curatore o del commissario liquidatore relativamente alle operazioni anteriori all'apertura o all'inizio delle procedure concorsuali è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività, con la conseguenza che essa, al pari della dichiarazione annuale, chiude il rapporto tributario antecedente le procedure concorsuali e fa sorgere, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, il diritto degli organi suddetti al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza» (Cass., 2 marzo 2004, n. 4225, in Riv. Dir. Trib., 2005, II, 212, con nota di Viotto, Crediti erariali dei fallimenti: riflessioni alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali; conformi Cass., 20 febbraio 2004, n. 3430, in Riv. Giur. Trib., 2004, 405, e Cass., 15 dicembre 2003, n. 19169, in Giur. It., 2004, 130) e - per altro verso - «il credito del contribuente per il rimborso dell'Iva versata in misura superiore al dovuto si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'amministrazione finanziaria abbia notificato alcun avviso di rettifica o di accertamento» (Cass., 30 marzo 2007, n. 7963, in Corr. Trib., 2007, 1893).
La stessa Corte ha affermato - ma il profilo non interessa direttamente il caso in esame - che «in tema di Iva e con riferimento al recupero delle eccedenze d'imposta, l'avvenuto consolidamento del diritto al rimborso, conseguente all'omessa rettifica della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non attribuisce al contribuente la facoltà di portare in detrazione la medesima somma nelle successive dichiarazioni annuali, con conseguente violazione dell'obbligo di versare quanto effettivamente dovuto in base alle stesse dichiarazioni: tale operazione contrasta infatti con il principio dell'alternatività fra la richiesta di rimborso e la detrazione del credito dalla dichiarazione annuale, nonché con l'obbligo, previsto dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633, di portare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, al fine di rendere conoscibile e controllabile da parte dell'Ufficio la complessiva posizione del contribuente nell'arco del biennio di riferimento» (Cass., 23 febbraio 2007, n. 4246, in banca dati JurisData). |