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LA SEMI-SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE: PRIME OSSERVAZIONI E QUESITI PRATICI
Note frettolose redatte da Mario Cicala
(senza assunzione di responsabilità alcuna, né penale, né civile, e ne manco morale o professionale)
Il comma 351 dell’art. 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) affronta il delicato tema della Commissione tributaria centrale[1]. Le norme appaiono incerte e oscure e non molto potranno fare per chiarire i decreti ministeriali di attuazione «di natura non regolamentare», previsti dal comma 353; dunque il futuro assetto della Commissione è in numerosi punti qualificanti demandato al T.A.R. Lazio e al Consiglio di Stato (in sede giurisdizionale).
Il citato comma recita in primo luogo che: «allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dall’1 maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna Commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni Regione e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano».
Le prime parole costituiscono la classica excusatio non petita equivalente ad una accusatio manifesta in quanto riesce difficile immaginare perché il trambusto conseguente alla creazione di 21 sezioni decentrate della Commissione centrale debba comportare «un risparmio di spese e un’accelerazione dei processi»; e infatti il successivo comma 354 contiene uno stanziamento per fronteggiare le spese che deriveranno dall’attuazione di varie disposizioni dell’art. 4 e anche di questo sesto comma.
È, del resto, da prevedere che non sarà facile che “le domande” spontaneamente presentate, entro il termine del 31 gennaio 2008[2], dai magistrati e dal personale ausiliario appartenenti alla Centrale determinino una loro collocazione armonica sul territorio[3].
La norma saggiamente prevede che ove per una sezione decentrata facciano domanda più dei sei magistrati che ne costituiscono l’organico. gli altri siano applicati «in soprannumero»; ma è evidente che se una sezione – ad esempio quella del Lazio – avrà molti componenti, un’altra ne avrà pochi o nessuno. Né si riesce a capire come faranno i presidenti delle Commissioni tributarie regionali a reperire locali adeguati per la sezione della Commissione tributaria centrale, con il suo bravo presidente. Analoghi problemi susciterà poi il personale amministrativo (posto che già ora le Commissioni tributarie regionali ne lamentano la scarsità).
I “vuoti” nella disponibilità di giudici delle sezioni della Centrale decentrata potranno essere coperti con nuove nomine “mirate” di soggetti che assicurino la presenza sul territorio (o con l’applicazione dei giudici della regionale). Quanto meno sarà necessaria la nomina di nuovi giudici della Centrale che assumano la presidenza delle sezioni distaccate cui nessuno degli attuali componenti della Commissione tributaria centrale faccia domanda per essere assegnato, essendo positivamente escluso che tale presidenza possa essere assunta sia pur solo ad interim da un presidente di sezione della Commissione tributaria regionale.
Una qualche soluzione appare ancor più difficoltosa per il personale amministrativo, ove l’assunzione di personale comporta una spesa ben maggiore; mentre i funzionari che operano presso la Centrale non vorranno certo trasferirsi di sede, dal momento che è loro negata la prospettiva del trattamento di missione.
Occorrerà molto tatto e molta diplomazia per consentire la convivenza, e magari anche il buon funzionamento, in ogni capoluogo di due organici e di due presidenti. Tanto più che «i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle Commissioni tributarie regionali possono essere applicati» (a domanda o d’ufficio) alle sezioni della Commissione centrale «istituite nelle stesse sedi»; e verranno dunque a dipendere contemporaneamente dal presidente della sezione della Commissione tributaria centrale e dal presidente della Commissione tributaria regionale.
I giudici tributari saranno lieti di queste possibili applicazioni in quanto curare lo smaltimento delle pratiche della Commissione tributaria centrale può risultare vantaggioso per dei magistrati che sono retribuiti con un compenso proporzionale al numero di pratiche definite. Anche se forse qualche presidente di sezione storcerà la bocca al pensiero di essere applicato in qualità di “semplice componente”, magari sotto la presidenza di un giudice della Centrale meno anziano.
Infatti, per quanto attiene alla dirigenza della sezione la norma dispone che «qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una sezione regionale della Commissione tributaria centrale ne assume la presidenza» e che i magistrati della regionale applicati alla Centrale decentrata abbiano la qualifica di “componenti” (anche quando nella Commissione regionale siano presidenti di sezione).
Circa l’assegnazione delle pratiche il comma 352 del medesimo art. 1 prevede:
«I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la Commissione che ha emesso la decisione impugnata». Resta da vedere quanto tempo ci vorrà per “insediare le sezioni” regionali; e perché i fascicoli oggi immagazzinati presso la Centrale vengano selezionati e spediti alla sezione distaccata di competenza; quest’ultima dovrà poi elaborare un proprio ruolo generale delle pratiche pendenti. La norma sembrerebbe poi dar per scontato che l’insediamento avvenga in un unico giorno; e che all’invio materiale delle pratiche si provveda in un momento successivo.
Si delinea un primo quesito: la Commissione tributaria centrale sopravvive come organo giudiziario unico di cui le sezioni regionali costituiscono una mera articolazione interna, o invece nascono 21 organi giudiziari autonomi, ciascuno con una propria competenza territoriale?
Se si imbocca la seconda ipotesi sembrerebbe verrebbe venir meno la carica di presidente della Commissione tributaria centrale e la possibilità che la Centrale emani pronunce “a sezioni unite” (art. 8, comma 5, D.P.R. 636/1972). E si rende necessario affrontare un secondo quesito: nasce un corpo giudiziario autonomo articolato in 21 organi giudicanti, o i giudici della Centrale confluiscono nella struttura del contenzioso tributario creata dal D.Lgs. 545/1992 (che comprende le Commissioni tributarie provinciali e regionali)?
Il fatto che i presidenti di sezione e i giudici della Commissione tributaria centrale debbono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) la domanda di assegnazione alle sezione regionali, sembra comporti l’ingresso della Commisione tributaria centrale nel circuito del “governo autonomo” dei giudici tributari (con conseguente acquisizione dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni del Cpgt e della legittimazione a concorrere ai posti nelle Commissioni tributarie quali “aspiranti interni”). Inoltre gli eventuali passaggi da una all’altra sezione non potrebbero essere considerati mere assegnazioni tabellari, ma costituirebbero veri e propri “trasferimenti”, di competenza sembrerebbe del Consiglio di presidenza.
E veniamo al pratico
1) trattamento economico dei componenti della “Centrale decentrata”
Il comma 355 dell’art. 1 recita:
«a decorrere dall’1 maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione e ai componenti delle Commissioni tributarie regionali».
Non diamoci cura della sorte che toccherà al presidente della Commissione tributaria centrale (sopravvive? sembrerebbe di sì, almeno fino all’insediamento delle sezioni regionali; e se sì quale sarà il suo compenso?) e ricordiamo che i compensi dei componenti delle Commissioni tributarie regionali si articolano in due voci: una componente fissa e una variabile. La componente fissa oggi ammonta ad euro 363 (ovviamente lordi) per il presidente di sezione e ad euro 311 per il giudice. La componente variabile è costituita da euro 100 (lordi) per ogni riscorso deciso (D.M. 24 marzo 2006). Se però la definizione avviene con provvedimento presidenziale non impugnato il compenso spetta solo al relatore ad ammonta ad euro 12,50.
I 100 euro di cui sopra sono oggi, per i giudici tributari, così ripartiti: 26 ciascuno ai (tre) componenti il collegio, 11,50 all’estensore (che quindi giunge a 37,50), euro 3,50 vanno al presidente di sezione (anche se non componente del collegio), euro 2,50 al vicepresidente. Al presidente della Commissione vanno euro 4,50 per ricorso deciso. Euro 1,50 costituiscono il rimborso spese forfetario per il componente non residente nel Comune (che si aggiunge ai predetti 100 euro).
È ovvio che uno specifico decreto ministeriale dovrà disciplinare i compensi dei magistrati della Commissione tributaria centrale, dal momento che il collegio è qui composto di 5 membri e non vi sono vicepresidenti (mentre al compenso di “presidente della Commissione” possono aspirare in tre: il presidente della sezione decentrata della Commissione tributaria centrale, il presidente della Commissione tributaria centrale, il presidente della Commissione tributaria regionale).
Ai compensi dei giudici tributari si applica infine il “tetto” di 72.000 euro annui lordi.
L’esistenza di una componente variabile rende incerto il calcolo del possibile compenso spettante ai membri della Centrale. Dipende dal numero di pratiche che verranno attribuite ad ogni sezione regionale, dalla quantità di esse che sarà possibile portare ad ogni udienza (conta perciò la struttura amministrativa disponibile), dal numero dei concorrenti alla distribuzione dei pani e dei pesci. Altro fattore di incertezza sarà lo stabilire se i giudice delle Commissioni tributarie regionali “applicati” alle sezioni distaccate della Centrale verranno chiamati solo a “tappare i buchi” (può accadere che una sezione decentrata della Commissione tributaria centrale resti sguarnita o poco guarnita di giudici della Commissione tributaria centrale), oppure avranno un proprio “ruolo” in concorrenza con i giudici della Commissione tributaria centrale; e se ai giudici della Centrale potrà essere attribuito, per applicazione, il compito di presiedere una sezione della Commissione tributaria regionale (con conseguente ricaduta economica).
2) Il rimborso spese
Ai componenti della Commissione tributaria centrale viene finora corrisposto un rimborso delle spese affrontate per raggiungere la sede ove esercitano le loro funzioni.
Questo rimborso non sembra venga meno a seguito della riforma del 2007 che prevede soltanto «ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione». La norma si limita infatti ad escludere il trattamento di missione come conseguenza del trasferimento richiesto dagli interessati ai sensi del comma 351, non incide invece sulla previgente disciplina che consentiva il “rimborso spese”.
3) L’applicazione dell’ art. 44 del D.Lgs. 545/1992
Un ulteriore rilevante snodo pratico si collega al quesito, che già è stato enunciato: se le disposizioni in esame abbiano tenuto in vita la Commissione tributaria centrale o invece l’abbiano soppressa facendo nascere 21 mini-Commissioni tributarie centrali.
Se si accoglie la seconda ipotesi si può sostenere che la Commissione tributaria centrale è venuta meno; e i suoi componenti possono invocare, fin d’ora, l’art. 44 del D.Lgs. 545/1992 e quindi chiedere si essere collocati «nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, con precedenza sugli altri aspiranti».
Se invece si ritiene che il mero smembramento della Centrale non ne abbia determinato la soppressione, occorrerà ulteriormente domandarsi se ciascuna delle 21 sezioni si estingua quando azzera il suo arretrato (in alcune sezioni ciò potrebbe richiedere meno di un anno) e in quel momento i suoi componenti potranno usufruire del citato art. 44 del D.Lgs. 545/1992. Oppure se i giudici della Centrale debbano tutti attendere che “chiuda” l’ultima delle sezioni che abbia pratiche pendenti da smaltire; il che appare piuttosto iniquo in quanto i giudici della Commissione tributaria centrale assegnati a sezioni che abbiano esaurito l’arretrato (la Valle d’Aosta ha 72 pratiche che possono essere agevolmente decise in due udienze) dovrebbero attendere “in sonno” che concludano il loro lavoro le sezioni più ricche di pratiche (nel Lazio pendono oltre 52.000 pratiche).
La norma di cui parliamo
Art. 1
351: «Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dall’1 maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna Commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni Regione e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008[4] i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle Commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi, in difetto di domande il Consiglio di presidenza provvede d’ufficio entro il 31 marzo 2008[5]. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo[6] ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e Commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione e i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento per le Politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione»[7].
352: «I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 6, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la Commissione che ha emesso la decisione impugnata».
353: «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l’attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge[8]. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992».
354: «Per l’attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle Commissioni tributarie, è autorizzata a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009. A decorrere dall’1 maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione e ai componenti delle Commissioni tributarie regionali».
Dati di interesse
Da una nota della segreteria della Commissione tributaria centrale risultano le seguenti pendenze:
| Abruzzo |
4.967 |
| Basilicata |
4.277 |
| Calabria |
3.119 |
| Campania |
38.583 |
| Emilia-Romagna |
21.603 |
| Friuli V. G. |
2.611 |
| Lazio |
62.196 |
| Liguria |
14.207 |
| Lombardia |
41.657 |
| Marche |
6.433 |
| Molise |
8.009 |
| Piemonte |
16.419 |
| Puglia |
7.924 |
| Sardegna |
1.899 |
| Sicilia |
15.184 |
| Toscana |
26.457 |
| Umbria |
6.913 |
| Valle d’Aosta |
72 |
| Veneto |
18.113 |
| Bolzano |
1.403 |
| Trento |
1.106 |
| Totale |
303.152 |
Ai ricorsi sopraindicati va aggiunta un’ulteriore quota di ricorsi riguardanti i tributi soppressi dalla riforma degli anni ‘70 (ricchezza mobile varie categorie, tassa sulle società, imposta sulle società, ecc.) che all’atto dell’informatizzazione dei ricorsi (anni 1992-1993) non furono inseriti al sistema per comodità di lavorazione.
Detti ricorsi, che seguono tra l’altro la particolare procedura di riassunzione dell’art. 15 della L. 29 dicembre 1990, n. 408, sono di volta in volta inseriti a sistema dagli operatori all’atto della loro iscrizione a ruolo o della definizione per estinzione e possono essere valutati in circa 7.000 unità di cui all’attualità non è possibile conoscere sicuramente la Provincia di provenienza (Milano e Roma comunque nella maggior parte).
- I componenti della Commissione centrale all’1 gennaio 2008 sono complessivamente 148; di questi 43 risultano residenti fuori Roma.
- Il plenum di ogni sezione è composto da un presidente e da sei membri; per decidere. Al momento le sezioni operative sono 25 (su 27 da decreto che ne stabiliva il numero complessivo).
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