L'attività svolta da un tassista, in
quanto attività d'impresa, è, di per
sé, da considerare autonomamente organizzata
ai fini Irap.
Svolgimento del processo
Il sig. [...] impugnava l'avviso di accertamento
con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Firenze
1 ha determinato, a seguito dell'omessa dichiarazione
Irap nel quadro IQ del modello unico, in euro 160,00
l'Irap dovuta per l'anno 2003 e in euro 258,00 la
sanzione amministrativa pecuniaria.
Il ricorrente, che svolge attivitā di tassista
ed č titolare di un'impresa individuale, sostiene
che l'attivitā, in quanto svolta personalmente,
senza alcun collaboratore o dipendente, con una
sola autovettura di proprietā, manca del requisito
dell'autonoma organizzazione che, in riferimento
a quanto affermato dalla Corte costituzionale con
la sentenza 21 maggio 2001, n. 156 relativamente
all'esercizio di arti e professioni, costituisce
il presupposto per l'applicabilitā dell'Irap, anche
quando non si tratti di attivitā professionale ma
di piccole imprese in cui l'apporto personale dell'imprenditore
č prevalente rispetto all'apporto fornito dal capitale;
la mancanza di autonoma organizzazione e quindi
del presupposto di imposta legittima la non compilazione
del quadro IQ. Il ricorrente sostiene anche l'illegittimitā
dell'Irap per violazione dell'art. 33 della VI direttiva
UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977, in materia
di imposte sulla cifra d'affari ed eccepisce infine
il difetto assoluto di motivazione dell'atto in
quanto non indica i motivi per cui l'attivitā svolta
dal ricorrente rientra nel campo di applicazione
dell'Irap.
Motivi della decisione
L'Ufficio, premesso che la sentenza della Corte
costituzionale citata dal ricorrente č una sentenza
di mero rigetto delle eccezioni di illegittimitā
costituzionale degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera
c, D.Lgs. 446/97, dichiarate non fondate senza alcuna
puntualizzazione, ritiene che alle considerazioni
svolte dalla Corte nella motivazione della sentenza
di rigetto, a cui fa riferimento il ricorrente,
non si possa attribuire alcun significato interpretativo
(sentenza Corte cost., 8 agosto 1997, n. 7380 e
Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2004) e che, comunque,
la valutazione circa la non applicabilitā dell'Irap,
stante il richiamo al solo comma 1 dell'art. 49
del T.U.I.R. effettuato dal D.Lgs. 446/97, con l'esclusione
delle attivitā di lavoro autonomo previste nei commi
successivi per la presunzione di assenza in esse
del requisito di autonoma organizzazione, sia limitata
eventualmente a tali attivitā di lavoro autonomo,
previa verifica, caso per caso, dell'assenza del
requisito dell'autonoma organizzazione, che č invece
connaturato alla nozione stessa di impresa.
L'Ufficio sottolinea che il ricorrente ha compilato,
nella dichiarazione annuale, il quadro RG, relativo
appunto ai redditi di impresa, e che lo stesso usufruisce
di una organizzazione comune gestita dalla societā
cooperativa [...] di Firenze, fatti che escludono
comunque l'assenza di autonoma organizzazione asserita
per invocare la non applicabilitā dell'Irap.
L'Ufficio conferma che l'atto impugnato contiene
i fatti e i motivi di diritto posti alla base del
recupero fiscale e quindi non č fondata l'eccezione
di difetto assoluto di motivazione, cosė come esclude
la fondatezza della violazione dell'art. 33 della
VI direttiva UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977.
La Commissione rileva preliminarmente che in merito
alla violazione dell'art. 33 della VI direttiva
UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977 si č espressa
la Corte di Giustizia europea (grande sezione) in
data 3 ottobre 2006, dichiarando che l'art. 33 della
VI direttiva UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977
deve essere interpretato nel senso che esso non
osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente
le caratteristiche dell'Irap. In merito all'eccezione
relativa alla assenza di autonoma organizzazione,
la Commissione ricorda che la sentenza della Corte
costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, di cui
il ricorrente richiama un passaggio delle motivazioni,
ha respinto le eccezioni di incostituzionalitā relative
ad una asserita discriminazione tra le attivitā
di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49
del T.U.I.R. e quelle previste nei successivi commi,
ritenendo costituzionalmente legittima la presunzione
della normativa Irap, per queste ultime, della assenza
dei requisiti di abitualitā ed organizzazione.
Il passaggio contenuto nella motivazione della
sentenza (alla quale la Commissione non attribuisce
comunque l'efficacia giuridica vincolante riconosciuta
soltanto al dispositivo, ma solo, nel suo complesso
e senza estrapolazioni di singoli argomenti, una
funzione esplicativa della volontā decisoria) per
cui "č evidente che nel caso di una attivitā che
fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione,
il cui accertamento, in assenza di specifiche disposizioni
normative, costituisce questione di mero fatto,
risulterā mancante il presupposto del tributo con
la conseguente inapplicabilitā dell'imposta stessa",
č riferito alle attivitā di lavoro autonomo di cui
al comma 1, non alle attivitā di impresa per le
quali l'abitualitā e l'organizzazione sono elementi
costitutivi anche nella nozione civilistica (Codice
civile, artt. 2082 e 2083). Anche quando l'aspetto
organizzativo sia di ridotte dimensioni, non appare
corretto effettuare una equiparazione dell'attivitā
imprenditoriale, anche minima, all'attivitā di lavoro
autonomo, le cui caratteristiche sono peculiari
non solo dal punto di vista fiscale ma anche dal
punto di vista civilistico (Codice civile, artt.
2222 e 2229).
Peraltro sono condivisibili le valutazioni dell'Ufficio
relativamente al fatto che, nel caso specifico,
non siamo comunque in una situazione di "assenza
di elementi di organizzazione", per richiamare l'espressione
utilizzata dalla Corte costituzionale. L'attivitā
del ricorrente č dunque qualificata a tutti gli
effetti come attivitā d'impresa e rientra pertanto
nel campo di applicazione dell'Irap.
Quanto infine al difetto di motivazione, l'eccezione
del ricorrente appare infondata, posto che l'atto
contiene i riferimenti di fatto e di diritto per
l'accertamento sufficiente all'instaurarsi del contraddittorio,
in cui le parti possano sviluppare le rispettive
tesi circa l'applicabilitā o meno dell'Irap, al
caso specifico. In merito alla richiesta delle spese
di giudizio da parte dell'Ufficio, la Commissione
ritiene che la particolare complessitā della materia
giustifichi la compensazione delle stesse.
Nota
Nel caso esaminato, un tassista, titolare di un’impresa
individuale, proponeva ricorso avverso l’atto
con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava,
per l’anno d’imposta 2003, l’omessa dichiarazione
dell’Irap, recuperando a tassazione l’imposta
ed irrogando le relative sanzioni.
Per il ricorrente, l’Irap non era dovuta per mancanza
del requisito dell’autonoma organizzazione,
essendo l’attività svolta personalmente, senza
alcun collaboratore o dipendente e con una sola
autovettura di proprietà.
Secondo i giudici toscani, invece, il requisito dell’autonoma
organizzazione, presupposto impositivo
dell’Irap, sarebbe insito nella stessa nozione
di attività d’impresa.
La sentenza della Commissione tributaria provinciale
di Firenze si colloca nel solco di quell’orientamento
secondo cui l’esistenza di un’organizzazione “autonoma” dei fattori della produzione sarebbe
connaturata alla stessa attività d’impresa. Di
conseguenza, i soggetti che svolgono le attività
previste dall’articolo 2195 c.c. e che, quindi, sono
considerati percettori di reddito d’impresa non
sfuggirebbero all’imposizione ai fini Irap e non sarebbe,
quindi, consentito loro di dimostrare l’assenza
di una autonoma organizzazione (v. Cass.,
30 marzo 2007, n. 7899, in banca dati fisconline,
con riferimento all’attività di agente di commercio;
sull’argomento, cfr. GRIPPO, Commento a
Comm. trib. prov. Verona, 3 marzo 2005, n. 54, in
banca dati fisconline; IANNIELLO, L’autonoma organizzazione
del soggetto può emergere dalla semplice analisi
di unico, in Guida normativa, 2007, 19). Secondo
dette impostazioni, la possibilità di valutare, caso
per caso, l’esistenza di un’autonoma organizzazione
riguarderebbe, invece, le attività di lavoro autonomo,
relativamente alle quali solo la presenza
di un’organizzazione funzionante e produttiva di
ricchezza permetterebbe di considerare integrato
il presupposto dell’Irap (cfr. BULLO, Il concetto di
autonoma organizzazione ai fini Irap: non debenza dell’imposta
(Irap) neppure nei riguardi dei “grossi” studi
professionali (legali, notarili, medici, ecc.), in Fisco,
2006, 17, 2599). La Corte costituzionale, con la
nota alla sentenza 21 maggio 2001, n. 156 (in banca
dati fisconline), ha, a tal proposito, affermato che
il criterio dell’autonomia organizzativa deve rappresentare
la regola di discrimine per verificare se
le attività di lavoro autonomo, non esercitate in
forma di impresa, debbano oppure no essere assoggettate
ad Irap. Secondo la Corte, mentre l’elemento
organizzativo è connaturato alla nozione
stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per
quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso
che è possibile ipotizzare un’attività professionale
svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro
altrui. Pertanto nel caso in cui una attività
professionale venga svolta in assenza di elementi
di organizzazione, risulterà mancante il presupposto
stesso dell’imposta sulle attività produttive,
con la conseguente inapplicabilità dell’imposta
stessa.
Nonostante l’apparente linearità delle conclusioni
raggiunte, sembra, tuttavia, residuare un dubbio
di fondo in merito al fatto che ad un’attività
produttiva di reddito di impresa debba (come da
taluni sostenuto) corrispondere necessariamente
un’organizzazione autonoma.
Una volta affermato che ai fini dell’imposizione
nell’Irap ciò che rileva è l’esercizio abituale di
un’attività autonomamente organizzata diretta alla
produzione e allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi, occorre, poi, al fine di evitare
ulteriori incertezze in materia, tenere distinto
tale presupposto da quello dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche o giuridiche, ovvero
il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti
in una delle categorie indicate dall’art. 6,
del D.P.R. 917/1986. A tal proposito, appare opportuno
ricordare come, in passato, relativamente
alla diversa problematica concernente l’Ilor, la
Corte di Cassazione (17 novembre 1986, n. 3477,
in Rass. Trib., 1987, 545), ha ritenuto che, al fine
di stabilire l’assoggettamento ad imposta dell’agente
di commercio, non era sufficiente qualificare
il reddito come reddito d’impresa in quanto
rientrante nella previsione normativa dell’art.
2195, n. 5, c.c., ma era necessario accertare il ricorrere
dei requisiti minimi affinché si potesse
parlare di impresa, senza che tale accertamento
potesse essere precluso dall’allora vigente art. 51,
del D.P.R. 595/1973, dal momento che detta disposizione,
dettata in materia di Irpef, non poteva
acriticamente applicarsi ai fini dell’Ilor. Con la
conseguenza che, ove fosse accertata l’assenza di
un’organizzazione minima di impresa e lo svolgimento
dell’attività nella forma del lavoro autonomo,
il reddito non era tassabile ai fini Ilor.