Giurisprudenza

Commissione tributaria provinciale di Firenze, sez. XIX, 26 marzo 2007, n. 24
Presidente: Bocciolini - Relatore: Vezzosi

Irap - Presupposto - Attività economica autonomamente organizzata - Caso di specie - Tassista - Titolare di reddito d’impresa - Applicabilità dell’imposta
(Direttiva n. 77/388/CEE, art. 33; D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3; c.c., artt. 2082 e 2083)

L'attività svolta da un tassista, in quanto attività d'impresa, è, di per sé, da considerare autonomamente organizzata ai fini Irap.

Svolgimento del processo

Il sig. [...] impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Firenze 1 ha determinato, a seguito dell'omessa dichiarazione Irap nel quadro IQ del modello unico, in euro 160,00 l'Irap dovuta per l'anno 2003 e in euro 258,00 la sanzione amministrativa pecuniaria.
Il ricorrente, che svolge attivitā di tassista ed č titolare di un'impresa individuale, sostiene che l'attivitā, in quanto svolta personalmente, senza alcun collaboratore o dipendente, con una sola autovettura di proprietā, manca del requisito dell'autonoma organizzazione che, in riferimento a quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 21 maggio 2001, n. 156 relativamente all'esercizio di arti e professioni, costituisce il presupposto per l'applicabilitā dell'Irap, anche quando non si tratti di attivitā professionale ma di piccole imprese in cui l'apporto personale dell'imprenditore č prevalente rispetto all'apporto fornito dal capitale; la mancanza di autonoma organizzazione e quindi del presupposto di imposta legittima la non compilazione del quadro IQ. Il ricorrente sostiene anche l'illegittimitā dell'Irap per violazione dell'art. 33 della VI direttiva UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977, in materia di imposte sulla cifra d'affari ed eccepisce infine il difetto assoluto di motivazione dell'atto in quanto non indica i motivi per cui l'attivitā svolta dal ricorrente rientra nel campo di applicazione dell'Irap.

Motivi della decisione

L'Ufficio, premesso che la sentenza della Corte costituzionale citata dal ricorrente č una sentenza di mero rigetto delle eccezioni di illegittimitā costituzionale degli artt. 2 e 3, comma 1, lettera c, D.Lgs. 446/97, dichiarate non fondate senza alcuna puntualizzazione, ritiene che alle considerazioni svolte dalla Corte nella motivazione della sentenza di rigetto, a cui fa riferimento il ricorrente, non si possa attribuire alcun significato interpretativo (sentenza Corte cost., 8 agosto 1997, n. 7380 e Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2004) e che, comunque, la valutazione circa la non applicabilitā dell'Irap, stante il richiamo al solo comma 1 dell'art. 49 del T.U.I.R. effettuato dal D.Lgs. 446/97, con l'esclusione delle attivitā di lavoro autonomo previste nei commi successivi per la presunzione di assenza in esse del requisito di autonoma organizzazione, sia limitata eventualmente a tali attivitā di lavoro autonomo, previa verifica, caso per caso, dell'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, che č invece connaturato alla nozione stessa di impresa.
L'Ufficio sottolinea che il ricorrente ha compilato, nella dichiarazione annuale, il quadro RG, relativo appunto ai redditi di impresa, e che lo stesso usufruisce di una organizzazione comune gestita dalla societā cooperativa [...] di Firenze, fatti che escludono comunque l'assenza di autonoma organizzazione asserita per invocare la non applicabilitā dell'Irap.
L'Ufficio conferma che l'atto impugnato contiene i fatti e i motivi di diritto posti alla base del recupero fiscale e quindi non č fondata l'eccezione di difetto assoluto di motivazione, cosė come esclude la fondatezza della violazione dell'art. 33 della VI direttiva UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977. La Commissione rileva preliminarmente che in merito alla violazione dell'art. 33 della VI direttiva UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977 si č espressa la Corte di Giustizia europea (grande sezione) in data 3 ottobre 2006, dichiarando che l'art. 33 della VI direttiva UE (n. 77/388/CEE) del 19 maggio 1977 deve essere interpretato nel senso che esso non osta al mantenimento di un prelievo fiscale avente le caratteristiche dell'Irap. In merito all'eccezione relativa alla assenza di autonoma organizzazione, la Commissione ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, di cui il ricorrente richiama un passaggio delle motivazioni, ha respinto le eccezioni di incostituzionalitā relative ad una asserita discriminazione tra le attivitā di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del T.U.I.R. e quelle previste nei successivi commi, ritenendo costituzionalmente legittima la presunzione della normativa Irap, per queste ultime, della assenza dei requisiti di abitualitā ed organizzazione.
Il passaggio contenuto nella motivazione della sentenza (alla quale la Commissione non attribuisce comunque l'efficacia giuridica vincolante riconosciuta soltanto al dispositivo, ma solo, nel suo complesso e senza estrapolazioni di singoli argomenti, una funzione esplicativa della volontā decisoria) per cui "č evidente che nel caso di una attivitā che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in assenza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterā mancante il presupposto del tributo con la conseguente inapplicabilitā dell'imposta stessa", č riferito alle attivitā di lavoro autonomo di cui al comma 1, non alle attivitā di impresa per le quali l'abitualitā e l'organizzazione sono elementi costitutivi anche nella nozione civilistica (Codice civile, artt. 2082 e 2083). Anche quando l'aspetto organizzativo sia di ridotte dimensioni, non appare corretto effettuare una equiparazione dell'attivitā imprenditoriale, anche minima, all'attivitā di lavoro autonomo, le cui caratteristiche sono peculiari non solo dal punto di vista fiscale ma anche dal punto di vista civilistico (Codice civile, artt. 2222 e 2229).
Peraltro sono condivisibili le valutazioni dell'Ufficio relativamente al fatto che, nel caso specifico, non siamo comunque in una situazione di "assenza di elementi di organizzazione", per richiamare l'espressione utilizzata dalla Corte costituzionale. L'attivitā del ricorrente č dunque qualificata a tutti gli effetti come attivitā d'impresa e rientra pertanto nel campo di applicazione dell'Irap.
Quanto infine al difetto di motivazione, l'eccezione del ricorrente appare infondata, posto che l'atto contiene i riferimenti di fatto e di diritto per l'accertamento sufficiente all'instaurarsi del contraddittorio, in cui le parti possano sviluppare le rispettive tesi circa l'applicabilitā o meno dell'Irap, al caso specifico. In merito alla richiesta delle spese di giudizio da parte dell'Ufficio, la Commissione ritiene che la particolare complessitā della materia giustifichi la compensazione delle stesse.

Nota

Nel caso esaminato, un tassista, titolare di un’impresa individuale, proponeva ricorso avverso l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno d’imposta 2003, l’omessa dichiarazione dell’Irap, recuperando a tassazione l’imposta ed irrogando le relative sanzioni.
Per il ricorrente, l’Irap non era dovuta per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione, essendo l’attività svolta personalmente, senza
alcun collaboratore o dipendente e con una sola autovettura di proprietà.
Secondo i giudici toscani, invece, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’Irap, sarebbe insito nella stessa nozione di attività d’impresa.
La sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze si colloca nel solco di quell’orientamento secondo cui l’esistenza di un’organizzazione “autonoma” dei fattori della produzione sarebbe connaturata alla stessa attività d’impresa. Di conseguenza, i soggetti che svolgono le attività previste dall’articolo 2195 c.c. e che, quindi, sono considerati percettori di reddito d’impresa non
sfuggirebbero all’imposizione ai fini Irap e non sarebbe, quindi, consentito loro di dimostrare l’assenza di una autonoma organizzazione (v. Cass., 30 marzo 2007, n. 7899, in banca dati fisconline, con riferimento all’attività di agente di commercio; sull’argomento, cfr. GRIPPO, Commento a Comm. trib. prov. Verona, 3 marzo 2005, n. 54, in banca dati fisconline; IANNIELLO, L’autonoma organizzazione del soggetto può emergere dalla semplice analisi di unico, in Guida normativa, 2007, 19). Secondo dette impostazioni, la possibilità di valutare, caso per caso, l’esistenza di un’autonoma organizzazione riguarderebbe, invece, le attività di lavoro autonomo, relativamente alle quali solo la presenza di un’organizzazione funzionante e produttiva di ricchezza permetterebbe di considerare integrato il presupposto dell’Irap (cfr. BULLO, Il concetto di autonoma organizzazione ai fini Irap: non debenza dell’imposta (Irap) neppure nei riguardi dei “grossi” studi professionali (legali, notarili, medici, ecc.), in Fisco, 2006, 17, 2599). La Corte costituzionale, con la nota alla sentenza 21 maggio 2001, n. 156 (in banca dati fisconline), ha, a tal proposito, affermato che il criterio dell’autonomia organizzativa deve rappresentare la regola di discrimine per verificare se le attività di lavoro autonomo, non esercitate in forma di impresa, debbano oppure no essere assoggettate ad Irap. Secondo la Corte, mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. Pertanto nel caso in cui una attività professionale venga svolta in assenza di elementi di organizzazione, risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta stessa.
Nonostante l’apparente linearità delle conclusioni raggiunte, sembra, tuttavia, residuare un dubbio di fondo in merito al fatto che ad un’attività produttiva di reddito di impresa debba (come da taluni sostenuto) corrispondere necessariamente un’organizzazione autonoma.
Una volta affermato che ai fini dell’imposizione nell’Irap ciò che rileva è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, occorre, poi, al fine di evitare ulteriori incertezze in materia, tenere distinto tale presupposto da quello dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o giuridiche, ovvero il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie indicate dall’art. 6, del D.P.R. 917/1986. A tal proposito, appare opportuno ricordare come, in passato, relativamente alla diversa problematica concernente l’Ilor, la Corte di Cassazione (17 novembre 1986, n. 3477, in Rass. Trib., 1987, 545), ha ritenuto che, al fine di stabilire l’assoggettamento ad imposta dell’agente di commercio, non era sufficiente qualificare il reddito come reddito d’impresa in quanto rientrante nella previsione normativa dell’art. 2195, n. 5, c.c., ma era necessario accertare il ricorrere dei requisiti minimi affinché si potesse parlare di impresa, senza che tale accertamento potesse essere precluso dall’allora vigente art. 51, del D.P.R. 595/1973, dal momento che detta disposizione, dettata in materia di Irpef, non poteva acriticamente applicarsi ai fini dell’Ilor. Con la conseguenza che, ove fosse accertata l’assenza di un’organizzazione minima di impresa e lo svolgimento dell’attività nella forma del lavoro autonomo, il reddito non era tassabile ai fini Ilor.