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IPOTECA E FERMO NELLA RISCOSSIONE:
TRA SALVAGUARDIA DELL’INTERESSE
FISCALE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE
di Lorenzo del Federico
1. Considerazioni introduttive - 2. Le misure
cautelari e l’inefficacia della riscossione - 3. L’ipoteca
sugli immobili e il fermo di beni mobili
registrati: tra atti strumentali all’esecuzione e
misure cautelari - 4. Gli iniziali problemi in tema
di giurisdizione - 5. L’ampliamento della
giurisdizione tributaria - 6. La funzione amministrativa,
i rigori cautelari nella riscossione e
la tutela del contribuente - 7. Conclusioni
1. Considerazioni introduttive ^
La giurisdizione tributaria è attualmente caratterizzata
da notevole vis espansiva come dimostra il
suo recente ampliamento sul fronte delle controversie
in materia di ipoteca e fermo amministrativo
in base al ruolo.
Si tratta di istituti alquanto innovativi e di dubbia
qualificazione giuridica, che a prescindere da un
più rigoroso inquadramento sistematico (sul quale
v. infra), certamente si collocano nella fase della
riscossione, interessata oggi da significativi interventi
legislativi.
Invero, come è noto, la riscossione costituisce uno
dei tradizionali punti deboli del sistema tributario
italiano.
Negli anni Ottanta e Novanta il legislatore è intervenuto
ripetutamente sia per quanto riguarda la
struttura e l’organizzazione del servizio, sia per
quanto riguarda l’attività di riscossione. Da ultimo
il servizio di riscossione ha subito un radicale riassetto
mediante l’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005,
n. 203 (conv. con L. 2 dicembre 2005, n. 248) che
ha portato alla costituzione di Riscossione S.p.A.
ed alle altre note vicende consequenziali, mentre
l’attività di riscossione è stata notevolmente potenziata,
soprattutto dall’art. 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. con L. 27 dicembre 2006, n. 296)[1].
In tale contesto di rinnovata attenzione per la
materia della riscossione dei tributi, va collocata
la problematica delle misure cautelari a tutela
dell’interesse fiscale, e segnatamente dell’ipoteca
e del fermo di beni mobili.
La riscossione coattiva è fase in cui ormai l’obbligazione
tributaria è obbligazione in senso stretto,
ed è obbligazione certa, liquida ed esigibile.
La tutela del contribuente acquista tratti particolari
rispetto alla fase dell’accertamento, in quanto nell’ambito
della riscossione egli assume la veste di puro
e semplice debitore, quand’anche in un rapporto
connotato da significativi profili pubblicistici.
Pertanto il rapporto tributario può e deve subire
un salto di qualità in termini di rigore, di efficacia
e di pregnanza delle azioni esecutive. Nel bilanciamento
tra i vari interessi in gioco, in questa
fase è ragionevole tenere in adeguata considerazione
l’interesse del fisco, in quanto qui il fisco è
un creditore munito di titolo esecutivo ed il contribuente è un debitore esecutato.
Si consideri poi che i dati mostrano impietosamente
l’inefficacia della riscossione coattiva: normalmente
si giunge ad escutere il patrimonio del
contribuente-debitore troppo tardi, allorché questi
si è già reso pressoché nullatenente, così da
sottrarsi all’azione esecutiva.
È questo l’humus che ha portato alla valorizzazione
delle misure cautelari pro fisco, dopo che per
molti decenni erano state del tutto trascurate.
In relazione all’ipoteca ed al sequestro conservativo
di cui agli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, la dottrina che negli anni Ottanta e
Novanta si è occupata del tema ha opportunamente
parlato di “reperti fossili” e di istituti caduti
nell’oblio[2].
L’attenzione sulle misure cautelari è stata in qualche
modo ridestata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472, che si è posto come nuova legge generale
in tema di violazioni e sanzioni amministrative
tributarie: l’art. 22 ha completamente revisionato
gli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo;
l’art. 23 ha introdotto il nuovo istituto della
sospensione dei rimborsi e della compensazione.
Ma la svolta si è avuta con l’ipoteca, di cui all’art.
77, D.P.R. n. 602/1973, e con il fermo dei mobili
registrati di cui all’art. 86, D.P.R. cit., introdotti
sul finire degli anni Novanta.
Tali misure cautelari, caratterizzate, da marcati
automatismi e forte invasività, hanno portato ad
una notevole tensione tra concessionari-esattori e
contribuenti, dando luogo ad innumerevoli problemi
di carattere pratico. Tuttavia si è trattato di
interventi importanti, che certamente hanno consentito
un indubbio recupero di efficacia dell’azione
di riscossione; inoltre la ricchezza delle implicazioni
teoriche e sistematiche, e la rilevanza
delle misure sul piano applicativo, hanno risvegliato
l’interesse della dottrina e dei pratici.
In questa sede ipoteca e fermo vengono esaminati
sotto il profilo della funzione e del difficile
equilibrio tra salvaguardia dell’interesse fiscale e
tutela del contribuente.
2. Le misure cautelari e la cronica inefficacia
della riscossione dei tributi ^
È necessario identificare le ragioni per le quali le
misure cautelari classiche, recentemente revisionate
e potenziate dal D.Lgs. n. 472/1997, sono risultate
tanto inadeguate da richiedere l’introduzione dell’ipoteca
e del fermo di beni mobili ex artt. 77 e 86,
D.P.R. n. 602/1973, che in questa prima fase applicativa
hanno dato certamente buona prova rispetto
alla cronica inefficacia della riscossione, sia pure in
un contesto normativo alquanto problematico.
Preliminarmente sembra opportuno un minimo
inquadramento sistematico.
Come è noto il D.Lgs. n. 472/1997 ha prudentemente
operato una equilibrata revisione delle misure
cautelari, mirando a soddisfare tre esigenze:
- adeguare la sperimentata, ma ormai vetusta, disciplina
degli artt. 26 e 27 della L. n. 4/1929, al
mutato quadro di riferimento legislativo;
- assicurare anche alle misure cautelari l’organicità
e la sistematicità che permeano il nuovo sistema
sanzionatorio;
- consentire all’amministrazione di acquisire efficaci
garanzie cautelari ma al tempo stesso riconoscere
ai contribuenti ed ai trasgressori un più
soddisfacente livello di tutela.
La disciplina dell’ipoteca e del sequestro conservativo è chiara e minuziosa (art. 22), per cui è sufficiente
segnalarne i soli tratti salienti. D’altro
canto l’esperienza ha dimostrato che la maggior
parte delle problematiche interpretative e applicative
erano dovute alle difficoltà di coordinare la
disciplina di cui agli artt. 26 e 27 con la sopravvenuta
legislazione[3].
In questa sede sembra opportuno limitarsi ad evidenziare
che:
- ipoteca e sequestro conservativo riguardano tutti
i tributi e quindi possono essere richiesti dai vari
uffici o enti impositori;
- la loro disciplina è dettagliata ed uniforme;
- a tali misure si aggiunge la sospensione dei rimborsi
di cui all’art. 23, anch’essa caratterizzata da
una evidente funzione cautelare (v. infra).
In sintonia con la tradizione della L. n. 4/1929 i
presupposti delle cautele conservano connotazioni
alquanto peculiari: in base all’atto di contestazione,
al provvedimento di irrogazione o al processo
verbale di constatazione, laddove l’amministrazione
abbia fondato timore di perdere la garanzia
della propria pretesa sanzionatoria può
chiedere (con istanza motivata) al Presidente della
Commissione tributaria provinciale l’iscrizione
di ipoteca sui beni del trasgressore e degli eventuali
coobbligati, ovvero l’autorizzazione al sequestro
conservativo dei loro beni[4].
L’ipoteca e il sequestro conservativo possono essere
richiesti soltanto a garanzia delle sanzioni pecuniarie[5]; è minoritario, ma persistente, l’orientamento favorevole all’estensione ai tributi[6]. Del resto,
a differenza del credito per sanzioni, in genere
il credito per tributi non solo produce interessi
ed è parzialmente riscuotibile in via immediata
(ancorché venga promosso ricorso), ma è anche
di per sé privilegiato (e quindi in certo qual modo
più garantito)[7].
L’art. 23 ha innestato nel sistema sanzionatorio
tributario due istituti piuttosto originali, che comunque
hanno un solido archetipo di riferimento
nel fermo amministrativo di cui all’art. 69, ultima
comma, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si
tratta della sospensione dei rimborsi e della compensazione
amministrativa.
La sospensione ha evidente natura cautelare: laddove
il trasgressore, o il coobbligato, vanti un credito
nei confronti dell’amministrazione finanziaria,
e l’ufficio abbia notificato un atto di contestazione
o un provvedimento di irrogazione, il rimborso
può essere sospeso in via amministrativa.
La tipologia degli atti indicati rende inequivocabile
l’operatività della misura ad esclusiva cautela
del credito per sanzioni tributarie.
A differenza di quanto previsto per l’ipoteca e il
sequestro ai fini della sospensione non rileva la
notifica del mero processo verbale di constatazione.
La circostanza non è casuale: la sospensione
opera nei limiti della somma risultante dall’atto,
ovvero dalla sentenza (la formulazione letterale
della norma palesa l’automatico adeguamento
del quantum cautelarmente sospeso al quantum accertato
e deciso), e quindi, necessitando di una
specifica quantificazione, non può essere basata
sul verbale di constatazione. Viceversa, come si è
visto retro, il processo verbale di constatazione
può rilevare ai fini dell’ipoteca e del sequestro
che, per loro natura, vengono concessi per un
ammontare forfettario.
In presenza di provvedimento sanzionatorio definitivo
l’ufficio competente per il rimborso dispone
la compensazione (si potrebbe dire che chiusasi
la fase cautelare si apre quella di merito). Ai fini
della sospensione amministrativa non è altrettanto
chiaro se il potere cautelare appartiene all’ufficio
competente per il rimborso, ma una lettura
complessiva dell’art. 23 non può che fugare
ogni perplessità al riguardo.
Sospensione e compensazione competono esclusivamente
all’amministrazione finanziaria dello Stato
(ora alle varie Agenzie), pertanto tali istituti possono
operare soltanto nel caso in cui sia l’ufficio debitore
che quello creditore appartengano all’amministrazione
finanziaria (ovvero alle varie Agenzie).
Ovviamente sia la sospensione sia la compensazione
amministrativa assumono configurazione provvedimentale:
tali atti debbono essere notificati ai
trasgressori, ed agli eventuali coobbligati, e potranno
essere normalmente impugnati dinanzi al giudice
tributario, il quale potrà sospendere, in sede cautelare,
l’atto impugnato (art. 23, commi 3 e 4).
Si è detto che la sospensione amministrativa ha
natura cautelare[8], e non si vede quale altra potrebbe
essere la giustificazione di tale provvedimento.
Se così è la motivazione dell’atto dovrà
dar conto anche dei requisiti della tutela cautelare,
e l’eventuale giudizio riguarderà anche l’effettiva
sussistenza di tali requisiti[9]. Tuttavia tale soluzione
non è affatto pacifica stante la formulazione
dell’art. 23, che, a differenza dell’art. 22,
non dà rilievo alcuno al «fondato timore di perdere
la garanzia del credito tributario».
Orbene è abbastanza evidente che sul piano dell’efficacia
della riscossione tributaria tali misure
cautelari rivestono un ruolo del tutto marginale.
In primo luogo l’ipoteca e il sequestro conservativo
ex art. 22 possono essere utilizzati soltanto a
garanzia del credito per sanzioni.
La stessa Agenzia delle Entrate, pur sostenendo
la tesi opposta si mostra estremamente prudente
laddove chiarisce che «anche l’imposta può concorrere alla quantificazione del credito che si intende
garantire. Deve trattarsi, tuttavia, di “imposta
evasa” (nel senso proprio del termine) ossia
che si assume dovuta quale diretta conseguenza
della violazione»; conseguentemente «la richiesta
di garanzia di cui trattasi non può estendersi ai
tributi dichiarati dalla stesso contribuente e non
versati, in ordine ai quali è possibile, peraltro,
procedere all’immediata riscossione coattiva»[10].
La prassi dimostra poi che, allorché gli uffici intendano
avvalersi dell’ipoteca e/o del sequestro
conservativo, tendono a richiederli sulla base del
processo verbale di constatazione, e ciò abbastanza
ragionevolmente in quanto in tale momento
non può operare alcuna forma di immediata riscossione
frazionata; tuttavia in fase così avanzata
risulta estremamente difficoltoso supportare il fumus
boni iuris e il periculum.
Infine non è trascurabile la farraginosità del procedimento
cautelare ex art. 22, che attenua fortemente
l’intensità dei poteri degli uffici, assegnando
un ruolo prioritario al giudice tributario, il
tutto in un ragionevole equilibrio fra le parti e tra
i vari interessi in gioco, che tuttavia aggrava notevolmente
l’azione impositiva e dilata i tempi.
In ordine alla sospensione ex art. 23 i limiti sono
ancora più evidenti, in quanto tale misura cautelare:
riguarda soltanto i rapporti tra amministrazione
finanziaria (ora le varie Agenzie) e contribuenti,
con l’esclusione di ogni altro ente impositore; riguarda
soltanto il credito per sanzioni tributarie;
presuppone che il contribuente vanti un credito
nei confronti dell’amministrazione finanziaria, su
cui poter innestare l’inibitoria del rimborso.
Discorso a parte va fatto per il fermo amministrativo
di cui all’art. 69, ultimo comma, R.D. 18 novembre
1923, n. 2440 (sulla contabilità di Stato) e
per l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario ex
art. 15-bis, D.P.R. n. 602/1973.
Il fermo amministrativo, quand’anche talvolta utilizzato
nella prassi fiscale[11], è istituto alquanto
estraneo alla nostra materia, come dimostra il tentativo
di recuperarne la funzione in ambito settoriale
mediante l’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997[12].
Inoltre il suo ambito applicativo seppure più ampio
rispetto alla sospensione ex art. 22, presuppone
pur sempre, per sua natura, la sussistenza di un
credito del debitore nei confronti dell’erario.
L’iscrizione a ruolo a titolo straordinario, manca
di gradualità e proporzionalità, e risulta troppo
spesso dirompente.
Secondo l’art. 15-bis cit., in deroga alla normale
riscossione provvisoria, «nei ruoli straordinari le
imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per
l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento,
anche se non definitivo».
Nella sostanza più che garantire un credito lo si
porta immediatamente a completa esecuzione
per intero (imposte, interessi e sanzioni), e ciò risulta
frequentemente eccessivo nel bilanciamento
tra interessi che caratterizza le misure cautelari, e
che comunque sia, pur nella laconicità della norma,
è immanente all’istituto in esame.
Più in generale tutte quelle esaminate sono misure
cautelari che si collocano nella fase del controllo
e dell’accertamento, ispirate dall’esigenza
di anticipare il più possibile la cautela del fisco,
ma proprio questo è il loro punto debole.
Nella fase del controllo e dell’accertamento le esigenze
di tutela del contribuente risultano ragionevolmente
ben più pregnanti rispetto a quanto
accade invece nella fase della riscossione, in cui
egli ormai è diventato inequivocabilmente debitore.
Orbene l’esperienza ci insegna che il naturale
bilanciamento tra interessi, immanente a tutte
le misure cautelari, nella fase del controllo e
dell’accertamento tenderà a legittimare la cautela
a favore del fisco soltanto in casi piuttosto netti,
agevolmente giudicabili secondo logiche di prudente
apprezzamento. Si consideri infatti che a
fronte delle misure cautelari attivate dal fisco l’ordinamento
riconosce ovviamente al contribuente
di agire a tutela dei propri diritti ed interessi, invocando
la sua specifica tutela cautelare[13]. Al riguardo è sufficiente pensare alle argomentazioni
che normalmente vengono svolte rispettivamente
dagli uffici e dai contribuenti, per rendersi conto
di come nella fase di controllo e di accertamento
finiscano con il prevalere le esigenze di tutela dei
contribuenti (poter proseguire la normale attività economica, evitare l’allarme presso il ceto bancario,
evitare restrizioni di liquidità, evitare forme
di discredito tali da alterare i rapporti con i fornitori,
salvaguardare i livelli occupazionali, rischio
di fallimento ecc.).
Viceversa nella fase della riscossione coattiva, e
soprattutto laddove sussista iscrizione a ruolo a titolo
definitivo, è ragionevole tenere in adeguata
considerazione l’interesse del fisco, in quanto ormai
il fisco, munito di titolo esecutivo, è certamente
creditore e il contribuente è certamente
debitore (salve patologie pur sempre possibili).
Quindi le misure cautelari classiche, collocate nella
fase del controllo e dell’accertamento possono
certamente assumere un ruolo significativo a salvaguardia
dell’interesse del fisco, ma ciò in casi
limitati, da affrontare con estrema prudenza e da
ponderare attentamente; viceversa implementare
misure cautelari nella fase della riscossione soddisfa
le esigenze di una fiscalità di massa, in cui taluni
rigorosi automatismi possono risultare tollerabili,
stante la definitività dell’iscrizione a ruolo
e la certezza del rapporto obbligatorio.
Inoltre la competenza per le misure cautelari classiche
appartiene agli uffici che si occupano del
controllo e dell’accertamento. Soltanto con l’ipoteca
ex art. 77 e il fermo ex art. 86, D.P.R. n. 602
sono state contemplate specifiche misure cautelari
per la fase della riscossione, attribuendo il relativo
potere al concessionario-esattore.
È ovvio che le suesposte considerazioni comportano
un evidente scostamento rispetto alla teoria
tradizionale della tutela cautelare nei rapporti
obbligatori, laddove la ratio della misura cautelare è quella di garantire il creditore quando egli
ancora non è munito di un titolo esecutivo mediante
il quale poter procedere ad esecuzione forzata[14].
Viceversa, come si avrà modo di vedere, l’ipoteca
ed il fermo di che trattasi si collocano in
una fase in cui il concessionario-esattore dispone
già del titolo esecutivo e quindi può procedere
immediatamente all’esecuzione forzata.
Tuttavia la previsione di queste misure cautelari
in presenza di titolo esecutivo «si giustifica in
virtù della peculiarità dei modi di attuazione dell’obbligazione
tributaria e degli interessi pubblici
che l’amministrazione deve tutelare»[15].
L’evidenza empirica dimostra l’inefficacia della riscossione
coattiva (cui la recente riforma tenta di
porre rimedio), per cui si deve prendere atto dell’introduzione
di misure cautelari sui generis, ma
quantomai ragionevoli, quale risposta dell’ordinamento
a fronte del rischio, ma si dovrebbe dire
della “normale prassi”, della sottrazione dei beni
alla riscossione, a fronte dei tempi lunghi dell’esecuzione,
della difficoltà di individuare, pignorare
e poi vendere i beni del debitore ecc., in un
sistema come il nostro caratterizzato da una fiscalità
di massa e da un’illegalità diffusa.
3. L’ipoteca sugli immobili e il fermo di beni
mobili registrati: tra atti strumentali all’esecuzione
e misure cautelari ^
Si ritiene che l’ipoteca e il fermo abbiano natura
di misure cautelari, sia pure sui generis, ma è doveroso
confrontarsi con il dato positivo.
La procedura di iscrizione di ipoteca sugli immobili,
di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, è stata
introdotta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e
poi modificata dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.
Una volta decorso vanamente il termine di sessanta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento
(art. 50, comma 1), il ruolo costituisce titolo,
a favore del concessionario-esattore (oggi
agente della riscossione), per iscrivere ipoteca sugli
immobili del debitore (e dei coobbligati), in
misura pari al doppio dell’importo complessivo
del credito[16].
Secondo l’ovvia prassi amministrativa si tratta di «una garanzia reale che il concessionario, prima
dell’inizio dell’espropriazione forzata, può iscrivere
sui beni del debitore e dei coobbligati, sulla
base di un’autonoma valutazione e al fine di assicurare
il risultato della sua attività; essa attribuisce
al concessionario i diritti previsti dall’art.
2808 c.c. e in particolare il diritto di essere soddisfatto
con preferenza sul prezzo del ricavato dall’espropriazione
e il diritto di procedere ad esecuzione
sul bene anche se questo passi in proprietà
d’altri»[17].
Nella tripartizione dell’art. 2808 tra ipoteche convenzionali,
giudiziali e legali, l’ipoteca esattoriale
sembra da collocare nell’ultimo gruppo[18], sia pure
con tutte le peculiarità derivanti dalla normativa di settore, dall’assetto pubblicistico della riscossione
e dall’esercizio della relativa funzione.
La dottrina che sino ad oggi ha più attentamente
studiato l’istituto ne ha privilegiato i profili codicistici,
svalutandone i profili pubblicistici, ma non
ha mancato di evidenziare che rispetto al regime
dell’ipoteca ordinaria (diritto reale di garanzia
che attribuisce al creditore lo ius distrahendi e lo
ius prelationis) «la speciale disciplina dettata dall’art.
77 [...] accentua [...] il carattere strumentale
dell’ipoteca rispetto all’azione esecutiva [...]. L’ipoteca è prevista, cioè, in luogo del pignoramento
immediato come strumento di acquisizione del
bene, svolgendo la funzione preventiva di conservarlo
al potere di aggressione del creditore»[19].
Il fermo di beni mobili registrati, di cui all’art. 86
del D.P.R. n. 602/1973, è stato più volte rimaneggiato,
da ultimo mediante il D.Lgs. 27 aprile
2001, n. 193[20].
Anche in questo caso è necessario che decorra il
consueto termine di sessanta giorni dalla notifica
della cartella di pagamento; dopodiché l’esattore «può disporre il fermo dei beni mobili registrati del
debitore (e dei coobbligati), dandone notizia alla
Direzione regionale delle Entrate e alla Regione di
residenza; la misura si esegue mediante iscrizione
del provvedimento nell’apposito registro relativo al
bene, a cura dell’esattore che ne dà altresì comunicazione
al soggetto nei cui confronti si procede[21].
Anche per quanto riguarda la natura giuridica del
fermo la prassi amministrativa è alquanto lineare,
laddove chiarisce che «si tratta di un provvedimento
di natura cautelare che impedisce, durante
il periodo in cui opera, l’utilizzo e la libera disponibilità
del bene»[22]. Alcuni autori hanno poi
affiancato il fermo al sequestro conservativo di cui
all’art. 2905 c.c.[23]
Pertanto mentre l’ipoteca concretizza (anche) una
causa di prelazione, il fermo comporta semplicemente
una situazione di inutilizzabilità del bene[24].
Tuttavia in giurisprudenza ed in dottrina sono
emerse incertezze in ordine alla natura giuridica
dell’ipoteca e del fermo, giacché:
- gli artt. 77 e 86 sono collocati nell’ambito delle
norme specificamente dedicate dal D.P.R. n.
602/1973 all’esecuzione forzata;
- tali disposizioni non fanno alcun riferimento ai
requisiti tipici della tutela cautelare, non si rinvengono
cenni di sorta al pericolo di perdere le
garanzie del credito, al rischio di sottrazione dei
beni alla riscossione, al rischio di pregiudizi patrimoniali
ecc.
- ipoteca e fermo si collocano in una zona grigia,
dopo la notifica della cartella di pagamento, ma
prima del pignoramento[25];
- l’iscrizione dell’ipoteca, e del fermo, non risulta
connessa con un giudizio di merito, cui per sua
natura è invece sempre riconducibile il procedimento
cautelare.
Su tali basi un primo orientamento ritiene che
ipoteca e fermo abbiano natura di atti strumentali
all’esecuzione forzata, o di atti di esecuzione indiretta,
cioè volti ad indurre all’adempimento il
debitore moroso senza ricorrere al pignoramento;
ipoteca e fermo sarebbero comunque privi di
funzione cautelare[26].
Per quanto riguarda il fermo qualche condizionamento
al riguardo può forse derivare dalla precedente
disciplina (art. 91-bis, D.P.R. n. 602/1973)
che subordinava l’emissione della misura all’esito negativo del pignoramento sugli stessi beni[27].
L’orientamento prevalente, in sintonia con la
prassi amministrativa (ma resistito dalla giurisprudenza
di legittimità – infra par. 3, ritiene invece
che si tratti di provvedimenti di natura cautelare,
con effetti di conservazione della garanzia
patrimoniale, caratterizzati anch’essi, come tutte
le misure cautelari, dai tipici requisiti del fumus
boni iuris e del periculum in mora[28].
La collocazione degli artt. 77 e 86 tra le norme relative
all’esecuzione forzata è argomento veramente
etereo; si consideri che tali misure hanno natura
cautelare proprio rispetto alla riscossione coattiva.
A nulla rileva che le norme non fanno alcun riferimento
a tali requisiti. Troppo spesso la legislazione
tributaria è manipolata dall’amministrazione finanziaria,
che la infarcisce di dettagli, o la rende
laconica (come nel caso di specie) a suo piacimento,
svilendo la intrinseca coerenza del sistema.
Basti considerare che anche l’art. 15-bis cit., in tema
di ruoli straordinari, e l’art. 23 cit. in tema di
sospensione dei rimborsi, tacciono in merito ai
due requisiti tradizionali; ma anche l’art. 22 cit.,
in tema di ipoteca e sequestro conservativo per il
credito a titolo di sanzioni, tace sul requisito del
fumus boni iuris, pur ritenuto necessario[29].
D’altro canto per ipoteca e fermo il fumus è in re
ipsa, in quanto ci si trova di fronte ad una iscrizione
a ruolo, ed è questo il punto di forza di tali
misure cautelari.
Certo è che ipoteca e fermo: si collocano a monte
del pignoramento, del tutto eventuale; non assumono
rilievo ai fini del decorso dell’anno per la
perdita di efficacia dell’intimazione a pagare contenuta
nella cartella o del decorso dei centottanta
giorni per la perdita di efficacia dell’avviso di pagamento
(art. 50, commi 1 e 2, D.P.R. n.
602/1973); la loro funzione prioritaria è quella di
evitare che i beni vengano sottratti alla riscossione,
e per tale via tendono ad indurre il debitore moroso
all’adempimento, evitando il pignoramento.
Quanto alla mancanza di un connesso giudizio di
merito, ritenuto fattore tipico e qualificante dei
procedimenti cautelari, si tratta di rilievo per un
verso pedissequamente ripropositivo di schemi
processual-civilistici, e per altro verso errato.
Per tutte le misure cautelari a tutela del fisco
emergono dei profili peculiari, altrimenti sarebbero
risultati sufficienti ed esaustive le misure cautelari
contemplate dal diritto processuale civile.
La inequivoca scelta legislativa è quella di disciplinare
apposite misure cautelari a tutela del fisco.
In tale contesto, a differenza di quanto normalmente
accade nel Codice di procedura civile, non
sussiste alcun obbligo di instaurare un apposito
giudizio sul merito. Basti considerare lo schema
dell’art. 22 cit., in cui è delineata una procedura
giurisdizionale cautelare del tutto autonoma rispetto
al possibile giudizio di merito.
Per quanto riguarda l’azione del fisco, una volta
chiesta e ottenuta l’ipoteca, o il sequestro, l’instaurazione
del giudizio sul merito è superata alla
radice; se entro il termine di centoventi giorni
al processo verbale di constatazione non segue la
notifica dell’atto impositivo (atto di contestazione
o atto di irrogazione) la misura cautelare perde
effetto, altrimenti si consolida.
Per quanto riguarda l’azione del contribuente:
- il giudizio di merito potrebbe mancare laddove
egli presti acquiescenza all’atto impositivo e provveda
ad eseguire il pagamento, con la consequenziale
perdita di efficacia della misura cautelare;
- ancora il giudizio di merito potrebbe mancare
allorché il contribuente, pur non impugnando
l’atto impositivo, si renda comunque inadempiente;
in tal caso la misura cautelare assicura il
buon esito del pignoramento e quindi dell’esecuzione
forzata;
- ove infine il contribuente promuova ricorso avverso
l’atto impositivo l’esito dello stesso, naturalmente,
condiziona l’efficacia della misura cautelare.
Le misure cautelari ex artt. 77 e 86 cit. sono ancora
più incisive, e diventa quindi agevole comprendere
le ragioni della loro introduzione nel
sistema della riscossione e della loro indubbia efficacia.
L’esattore agisce per l’iscrizione dell’ipoteca e del
fermo esercitando unilateralmente un potere autoritativo, specificamente attribuitogli dalla legge,
significativo corollario dell’autotutela esecutiva
che costituisce il nucleo della sua funzione esecutiva.
Non è richiesto alcun intervento giurisdizionale
preventivo, come accade invece ex art. 22 cit.; il
giudizio di merito è ancora più eventuale, concretandosi
nel ricorso del contribuente contro la
cartella di pagamento ed il ruolo. E invero nel
procedimento ex art. 22 manca ancora il titolo
esecutivo che invece caratterizza i procedimenti
ex artt. 77 e 86, D.P.R. n. 602/1973.
Si ritiene quindi che l’ipoteca ed il fermo previsti
dal decreto sulla riscossione abbiano natura e funzione
cautelare, sia pure con tutte le peculiarità proprie
di procedimenti cautelari settoriali, specificamente
introdotti e disciplinati tenendo conto dell’interesse
fiscale, della natura spiccatamente pubblicistica
del rapporto fisco-contribuente, dell’assetto
della riscossione tributaria ecc.
Il legislatore tributario ha quindi delineato misure
cautelari settoriali e specifiche, aventi la funzione
prioritaria di evitare che i beni vengano sottratti
alla riscossione, ma al tempo stesso – stante
la presenza del titolo esecutivo e la mera eventualità
di un giudizio di merito – tendenti a indurre
il debitore moroso all’adempimento, così
da evitare per quanto possibile il pignoramento.
Una volta acclarato che si tratta di misure cautelari,
sia pure sui generis, risulta ovvio che gli uffici
finanziari dovranno porre a base dei provvedimenti
attuativi la sussistenza del fumus boni iuris e
del periculum in mora (v. infra, par. 6).
Posto che ipoteca e fermo non assumono rilievo ai
fini del decorso dei termini per la perdita di efficacia
dell’intimazione a pagare, in quanto certamente
non comportano «inizio dell’espropriazione» (art. 50, comma 2, cit.)[30], si deve ritenere che
la mancanza di un termine finale di efficacia per
tali misure cautelari sia censurabile sul piano della
legittimità ex artt. 3 e 24 Cost.[31]
Tuttavia al riguardo va segnalato che l’art. 86,
comma 4, demandava ad un apposito regolamento
la disciplina di dettaglio in tema di fermo, con
particolare riferimento alle modalità, ai termini
ed alle procedure attuative.
Era sorta questione se, nelle more dell’emanazione
di tale regolamento, fosse o meno applicabile
il D.M. 7 settembre 1998, n. 503, attuativo delle
disciplina precedente (che, tra l’altro, attribuiva
all’amministrazione finanziaria, e non al concessionario,
il potere di disporre il fermo).
In dottrina ed in giurisprudenza prevaleva la tesi
dell’inapplicabilità; la prassi amministrativa pur
tendendo a sostenere l’applicabilità (almeno parziale)
del vecchio regolamento[32], infine si era
adeguata interlocutoriamente al prevalente
orientamento e, con la risoluzione 22 luglio 2004,
n. 92, aveva inviato i concessionari ad astenersi
dal disporre fermi.
Da ultimo è intervenuto l’art. 3, comma 41, D.L.
30 settembre 2005, n. 203 (conv. con L. 2 dicembre
2005, n. 248), il quale con norma di interpretazione
autentica ha stabilito che l’art. 86 si interpreta
nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto
dal comma 4, il fermo può essere eseguito dal
concessionario «nel rispetto delle disposizioni relative
alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed
agli effetti [...]» di cui al D.M. n. 503/1998.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi emanato la risoluzione
9 gennaio 2006, n. 2/E, con cui viene
revocata la precedente risoluzione n. 92/2004, e
si consente ai concessionari della riscossione di
procedere in via diretta al fermo, a condizione
che l’iscrizione «sia preceduta da un preavviso,
contenente ulteriore invito a pagare le somme
dovute, esclusivamente presso gli sportelli della
competente azienda concessionario, entro i successivi
venti giorni, decorsi i quali, il preavviso
stesso assumerà il valore di comunicazione di
iscrizione di fermo».
4. Gli iniziali problemi in tema di giurisdizione ^
I ben noti problemi di giurisdizione offrono una prospettiva di analisi ottimale per mettere a fuoco
natura e funzione del fermo, e in definitiva anche
dell’ipoteca.
Si tratta di problemi in parte superati dall’art. 35,
comma 26-quinquies, della L. 4 agosto 2006, n. 246,
di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che
ha ampliato la giurisdizione tributaria, integrando
l’elenco degli atti impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n.
546/1992.
Tuttavia in occasione delle controversie in tema
di giurisdizione Corte di Cassazione e Consiglio
di Stato hanno avuto modo di trattare l’istituto
del fermo, dandone letture differenziate, ancora
oggi al centro del dibattito.
Del resto il fermo e l’ipoteca possono essere utilizzati
dall’esattore anche a garanzia dei crediti
non tributari (art. 18, D.Lgs. n. 46/1999), per cui
in tal caso, non essendo concepibile la sussistenza
della giurisdizione tributaria (quantomeno in termini
di interpretazione adeguatrice, costituzionalmente
orientata[33]), conserva interesse il dibattito
sviluppatosi sul riparto di giurisdizione tra
a.g.o. e giudice amministrativo[34].
La giurisprudenza assolutamente prevalente, con
l’avallo delle sezioni unite della Cassazione, ritiene
che il fermo sia atto funzionale all’esecuzione
forzata, espressione dello ius eligendi riconosciuto
nelle procedure esecutive al creditore, il quale
può scegliere tra i diversi mezzi di realizzazione
dell’esecuzione forzata.
Il concessionario non eserciterebbe alcun potere
autoritativo, per cui non sarebbe configurabile la
giurisdizione amministrativa; il fermo non avrebbe
natura cautelare, essendo semplicemente preordinato
all’espropriazione, per cui non sarebbe configurabile
la giurisdizione tributaria, in quanto l’art.
2, comma, D.Lgs. n. 546/1992 lascia fuori da tale
giurisdizione tutte le controversie riguardanti gli
atti della riscossione forzata successivi alla notifica
della cartella e dell’avviso di pagamento. Conseguentemente
le controversie in tema di fermo amministrativo
rientrerebbero sempre nella cognizione
dell’autorità giudiziaria ordinaria, a nulla rilevando
la natura del credito[35].
Un primo orientamento minoritario, affermatosi
per lo più nell’ambito della giustizia amministrativa,
ritenendo prevalenti le connotazioni autoritative
e cautelari del fermo, sosteneva che le relative
controversie, dovessero rientrare nella giurisdizione
amministrativa, stante il limite di cui all’art.
2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992[36].
Un secondo orientamento minoritario, diffuso
essenzialmente nella dottrina più attenta ai profili
tributari, optava per la giurisdizione delle
Commissioni[37], valorizzando ancora una volta le
connotazioni autoritative del fermo (e dell’ipoteca), ma ritenendo altresì superabile, stante la
funzione cautelare, il limite posto dall’art. 2,
comma 1, cit., in relazione agli atti della riscossione
forzata.
5. L’ampliamento della giurisdizione tributaria ^
Il costante trend di ampliamento della giurisdizione
tributaria, evidente e inarrestabile sin dall’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 546/1992, ha interessato
anche le controversie in tema di ipoteca e di
fermo ex artt. 77 e 86, D.P.R. n. 602/1973.
L’elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice
tributario (art. 19, D.Lgs. n. 546/1992) è stato ampliato
mediante l’inserimento delle lett. e-bis ed eter (art. 35, comma 26-quinquies, D.L. 4 luglio 2006,
n. 223/2006). Pertanto, per quanto attiene alle controversie
in tema di ipoteca e fermo a garanzia di
entrate tributarie, ogni pregressa questione di giurisdizione
è da ritenersi ormai superata.
Conservano comunque interesse le argomentazioni
sviluppate dalla giurisprudenza in merito
alle controversie per entrate extratributarie, e soprattutto
in merito alla funzione dell’ipoteca e
del fermo, giacché, chiarita la questione della
giurisdizione, resta aperto il problema di fondo
della funzione cautelare o strumentale all’esecuzione
forzata di tali misure, e poi a seguire della
natura provvedimentale degli atti relativi, della
rilevanza della discrezionalità amministrativa ecc.
È evidente che l’intervento legislativo a favore della
giurisdizione tributaria valorizza quei profili autoritativi
e provvedimentali che viceversa le sezioni
unite della Cassazione avevano sfumato in ottica
paracivilistica, accentuando la strumentalità del
fermo alla riscossione, al fine di giustificare la cognizione
dell’a.g.o. Tuttavia resta opportuno trattare
il merito della problematica, che comporta
molteplici implicazioni applicative.
Nel par. 3 sono state espresse le ragioni che inducono
a qualificare ipoteca e fermo come misure
cautelari, sia pure sui generis, ora si rende opportuno
riflettere sugli altri profili rilevanti ai fini
della salvaguardia dell’interesse fiscale e della tutela
del contribuente.
Alcuni ritengono che in tema di ipoteca e di fermo
non siano individuabili veri e propri atti, stante
anche la formulazione delle lett. e-bis ed e-ter dell’art. 19, che non parlano di atti o provvedimenti,
limitandosi a richiamare gli istituti. Si tratterebbe
di una riprova dell’attenuazione della natura
impugnatoria del processo tributario, e comunque
di una circostanza sintomatica dell’espandersi
del giudizio di accertamento del rapporto,
in luogo del giudizio di annullamento dell’atto,
ineludibile conseguenza della natura piena
e generale della giurisdizione tributaria[38].
Certamente non è questa la sede per affrontare
problematiche del genere[39]; tuttavia per opportunità
si chiarisce che l’ordine di idee nel quale ci si
colloca è quello di un giudizio tributario di natura
essenzialmente impugnatoria, incentrato sulla
verifica della legittimità degli atti impositivi (salve
talune eccezioni, ad es. per le liti da rimborso).
Restando all’argomento specifico, sembra che la
formulazione utilizzata per ampliare l’ambito dell’art.
19 debba spiegarsi per un verso in ragione
delle incertezze che ancora permangono in merito
alla funzione dell’ipoteca e del fermo, e per altro
verso in ragione delle relative norme procedimentali,
che per il fermo prevedono una mera comunicazione
al contribuente, mentre per quanto
attiene all’ipoteca tacciono sul punto.
Invero, stante la laconica formulazione dell’art.
86, la disciplina di dettaglio in tema di fermo, per
modalità, termini e procedure attuative, è ora da
rinvenire nel D.M. 7 luglio 1998, n. 503, rivitalizzato
dalla norma di interpretazione autentica di
cui all’art. 3, comma 41, D.L. n. 203/2005 (v. retro,
par. 2). Orbene in base all’art. 4 di tale decreto
ministeriale l’iscrizione del fermo deve essere
preceduta da un preavviso contenente ulteriore
invito a pagare le somme dovute entro i successivi
venti giorni, decorsi i quali il preavviso assume
valore di comunicazione di iscrizione del fermo[40];
tuttavia nulla è previsto in tema di ipoteca.
La dottrina tende a relegare tali problematiche
nella prospettiva del processo e della tutela del
contribuente[41], si tratta invece di questioni di rilievo sostanziale che attengono all’esercizio ed all’efficacia
delle misure.
Più in generale diventa necessario capire quale
consistenza assume la funzione amministrativa in
relazione ai procedimenti ed agli atti cautelari di
ipoteca e di fermo.
6. Funzione amministrativa, rigori cautelari nella
riscossione e tutela del contribuente ^
Già in altra sede è stato ampiamente dimostrato
che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recentemente
modificata dalla legge 11 marzo 2005, n. 15, contenente
norme generali sull’azione amministrativa,
si applica anche in materia tributaria, in quanto
compatibile e salve espresse deroghe[42].
Qui va ora chiarito che qualsiasi modalità di esercizio
di funzioni amministrative comporta l’applicazione
dello statuto generale dell’azione amministrativa.
Fondamentali vincoli di sistema impongono
l’inquadramento unitario per l’agire funzionalizzato
della pubblica amministrazione: «l’amministrazione
agisce sempre secondo valutazioni
discrezionali anziché libere, ed è tenuta sempre a
dare applicazione ai principi, costituzionali e non
[...], adeguandosi a una doppia necessità: perseguire
l’interesse pubblico e rispettare o tener conto
delle situazioni soggettive del privato»[43].
Qualunque sia lo strumento adottato, l’amministrazione
deve orientare la propria azione ai principi
di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.),
così da garantire in ogni caso (a seguito di scelte
discrezionali, e non puramente e semplicemente
libere), la finalizzazione dei propri atti alla cura
dell’interesse pubblico; il regime dell’agire discrezionale[44]
è quindi applicabile agli atti dell’amministrazione,
indipendentemente dall’articolazione
unilaterale, consensuale o negoziale che l’operato
amministrativo assume nella concreta fattispecie[45].
Pertanto la fase valutativa dell’iscrizione dell’ipoteca,
e del fermo, si connota per sua natura come
specifica articolazione, nell’ambito della riscossione,
dell’azione impositiva[46], pur sempre riconducibile
allo statuto generale dell’azione amministrativa,
dando luogo ad un procedimento in cui
l’esattore esercita un potere autoritativo e discrezionale[47]
(il potere è vincolato soltanto nel caso
dell’art. 77, comma 2).
L’esattore, unilateralmente, e senza alcuna intervento
giurisdizionale preventivo, vaglia il fumus
boni iuris e il periculum in mora, ponderando
l’interesse fiscale alla pronta e perequata riscossione
dei tributi[48] con l’interesse del contribuente, secondo i consueti criteri di economicità,
efficacia, proporzionalità[49] ecc. (art. 1, L.
n. 241/1990)[50].
Il quadro di riferimento è quindi quello dell’azione
amministrativa, cui appartiene l’azione impositiva:
l’esercizio della funzione amministrativa
(impositiva), legittima e comporta prerogative
pubblicistiche e variegati privilegi (giustificati e
ragionevoli, giacché la salvaguardia dell’interesse
fiscale è riconducibile all’art. 53 Cost.); ma, al
tempo stesso, l’esercizio della funzione comporta
anche, inevitabilmente, vincoli di garanzia ed esigenze
di tutela, e quindi il sindacato di legittimità
sull’esercizio del potere autoritativo. Del resto, o i
rapporti sono veramente paritetici, ed allora le
tecniche di tutela sono quelle proprie dei rapporti
paritetici di diritto comune, o i rapporti non sono
paritetici, come avviene in materia tributaria,
e allora, in un contesto caratterizzato da marcata
autoritatività, le tecniche di tutela non possono
che essere quelle tipiche degli atti autoritativi (discrezionali
o vincolati che siano).
Ai nostri fini tali schemi assumono corpo sul
piano dell’esercizio della funzione. Invero per
quanto riguarda l’articolazione del procedimento
cautelare, volto all’iscrizione dell’ipoteca, o
del fermo, risultano ben delineate due fasi, quella
del vaglio dei requisiti cautelari e quella finale
dell’iscrizione della misura, mentre risulta
sfuggente la fase di emanazione del provvedimento
che dispone la misura. Ciò è dovuto alla
circostanza che tale provvedimento non produce
effetti di per sé (secondo la normale logica dell’esecutività
dei provvedimenti amministrativi),
ma necessita della successiva attività materiale di
iscrizione dell’ipoteca, o del fermo, nel pubblico
registro.
Tuttavia non è dubitabile che la fase di vaglio dei
requisiti cautelari deve chiudersi con una qualche
decisione, una determinazione amministrativa, dovendo
l’esattore decidere se procedere o meno all’iscrizione
della misura; orbene tale determinazione
ove positiva, altro non è che il provvedimento
sulla cui base poi l’esattore procede ad iscrivere l’ipoteca,
o il fermo.
Da più parti è stata criticata la scarsa attenzione
mostrata dal legislatore al problema della notifica
di tali atti, ma è opportuno ricordare che secondo
l’art. 21-bis della novellata legge n. 241/1990 (certamente
applicabile), il provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati acquista efficacia
nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione,
mentre i provvedimenti limitativi
aventi carattere cautelare e urgente sono immediatamente
efficaci.
Stando al nostro caso il provvedimento di ipoteca,
o di fermo, acquista immediata efficacia con
l’iscrizione, ancorché non sia stato ancora comunicato
al contribuente[51].
Tuttavia ai fini del decorso
del termine decadenziale di impugnazione
ex art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, è necessario
che il provvedimento sia notificato strictu
sensu; in mancanza di notifica il provvedimento
produrrà effetti sostanziali, ma non potrà mai decorrere il termine di decadenza per la proposizione
del ricorso[52].
Il provvedimento che dispone l’ipoteca, o il fermo,
deve essere ovviamente motivato. In genere
si ritiene applicabile l’art. 7 dello Statuto del contribuente
(D.P.R. 27 luglio 2000, n. 212), che prevede
l’obbligo della motivazione per gli atti dell’amministrazione
finanziaria, ma, in base all’art.
17 dello Statuto, dovrebbe risultare applicabile
anche agli atti dei concessionari della riscossione[53].
In via subordinata, tornerebbe certamente
applicabile il principio generale di cui all’art. 3
della legge n. 241/1990.
La motivazione dovrà riguardare in particolare il
fumus boni iuris, il periculum in mora, la proporzionalità
della misura cautelare,[54] ecc.[55]
Il provvedimento deve poi contenere le ulteriori
specifiche indicazioni richieste dall’art. 7, comma
2, dello Statuto anche per gli atti del concessionario
della riscossione (l’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni, modalità e termini
per il ricorso, ecc.).
Il contribuente può tutelarsi avverso il provvedimento
che dispone l’ipoteca, o il fermo, impugnandolo
ex artt. 20 e 21, ed eventualmente chiedendo
la sospensione ex art. 47, D.Lgs. n.
546/1992.
Come è noto l’art. 21 prevede che il termine per
impugnare l’atto decorre dalla sua notifica; ma
per quanto riguarda i provvedimenti in questione
la legge non prevede specifici obblighi di notifica,
per cui troverà applicazione la regola posta dall’art.
21-bis della novellata legge n. 241/1990, e legittimata
anche dall’art. 6 dello Statuto del contribuente.
Il termine per ricorrere inizierà a maturare
quindi dalla comunicazione. Tuttavia tale
ultimo profilo riguarda soltanto l’ipoteca, in
quanto per il fermo il D.M. n. 503/1998 e la prassi
offrono specifiche indicazioni.
Come si è avuto modo di chiarire retro (par. 2), introdotto
il nuovo fermo di cui all’art. 86, è stata
abrogata la pregressa disciplina, compreso il D.M.
n. 503/1998, contenente le relative norme attuative.
L’art. 86, comma 3, rinvia ora ad un apposito decreto
ministeriale concernente le modalità, i termini
e le procedure attuative del nuovo istituto,
notevolmente diverso dal precedente.
Tale decreto non è mai stato emanato, ma in qualche
modo ha supplito la prassi amministrativa;
per quanto rileva ai nostri fini si rammenta che
con comunicato stampa del 9 aprile 2003, n.
57413, per fra fronte ad una situazione di incertezza,
e in presenza di forte tensione fra concessionari
e contribuenti, è stata resa pubblica l’opportunità
«[...] che l’iscrizione del fermo [...] sia
preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore
invito a pagare [...] entro i successivi venti
giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà
il valore di comunicazione di iscrizione di
fermo».
Si è quindi configurato il preavviso come comunicazione
dell’atto impugnabile[56]; tuttavia ciò suscita
qualche perplessità, in quanto un atto può essere
ritenuto impugnabile soltanto se sussiste interesse
personale, diretto e attuale, cioè se è veramente
produttivo di effetti nella sfera giuridica
del ricorrente[57].
Successivamente, in base al D.L. n. 203/2005, il
D.M. n. 503/1998 ha ripreso vigore, per cui le relative
disposizioni debbono essere ora applicate
anche al fermo ex art. 86, in quanto compatibili.
Ne consegue, a norma dell’art. 4 del D.M. cit.
(certamente compatibile), che l’atto identificativo
degli estremi del fermo deve essere notificato al
contribuente entro cinque giorni dalla relativa
iscrizione, secondo il regime di notificazione della
cartella di pagamento (art. 26, D.P.R. n. 602/1973,
espressamente richiamato dall’art. 4 cit.). Tuttavia,
sorprendentemente, la prassi amministrativa ha
ribadito la vigenza della procedura praeter legem di
cui al comunicato stampa del 2003[58].
Si tratta invece di procedura ormai superata dall’intervento
legislativo sopravvenuto; si ritiene
quindi necessario, sulla base del D.L. n. 203/2005, applicare il D.M. del 1998, e quindi
notificare l’atto identificativo degli estremi del
fermo entro cinque giorni dalla relativa iscrizione[59],
anche in ragione della doverosità della comunicazione
degli atti tributari ex art. 6, comma
1, dello Statuto.
Per quanto riguarda la tutela cautelare a favore del
contribuente, è piuttosto evidente che la sospensione
dell’atto impugnato potrebbe risultare poco significativa
ove già avvenuta l’iscrizione della misura
cautelare nel pubblico registro; si potrebbero tuttavia
ipotizzare l’iscrizione dell’ordinanza cautelare
di sospensione, o l’emanazione di ordinanza non
solo di sospensione ma anche sollecitatoria del riesame
in ambito amministrativo; viceversa alquanto
ardua, giacché ben oltre i limiti ex art. 47[60], sembrerebbe
l’emanazione di un’ordinanza dispositiva
della cancellazione della misura cautelare.
Comunque, in tema di ipoteca, seppure la sospensione
non può eliminare la misura ormai
iscritta, di certo «spiega effetto in ordine all’esercizio
del potere del concessionario di procedere
all’espropriazione forzata valendosi dell’iscrizione
[...] quale creditore ipotecario [...]»[61].
Per quanto riguarda la sentenza che definisce il ricorso
contro il provvedimento cautelare, se favorevole
al contribuente essa priva di efficacia la misura
cautelare e costituisce titolo per la sua cancellazione[62].
Peraltro, a seconda dei casi, l’esattore
potrà riadottare la misura, emendando il suo
operato dagli eventuali vizi che hanno invalidato
il precedente provvedimento cautelare.
Risulta quindi evidente che il principale mezzo di
tutela del contribuente resta il ricorso contro la cartella
di pagamento (e/o il ruolo), in quanto il relativo
giudizio finisce con il configurarsi come giudizio
sul merito, connesso al giudizio cautelare in cui
potrebbe articolarsi il ricorso avverso il provvedimento
dispositivo dell’ipoteca, o del fermo.
Ovviamente il parallelismo è meramente descrittivo,
giacché l’ipotesi della concomitanza dei due
giudizi è del tutto eventuale, non solo in quanto i
tempi di proposizione dei due ricorsi potrebbero
risultare sfasati, ma soprattutto in quanto uno dei
due potrebbe mancare.
Laddove proposto, il ricorso contro la cartella di
pagamento (e/o il ruolo) assume comunque un rilevanza
centrale e assorbente; l’ordinanza di sospensione
ex art. 47 inibisce all’esattore di emanare
i provvedimenti cautelari; se tali provvedimenti
sono già stati iscritti, si pongono le stesse
problematiche suindicate a proposito dell’ordinanza
di sospensione ex art. 47 nell’ambito del
giudizio avente ad oggetto il provvedimento di
ipoteca, o di fermo; la sentenza favorevole al contribuente
priva di efficacia la misura cautelare e
costituisce titolo per la sua cancellazione[63].
7. Conclusioni ^
I primi orientamenti delle Commissioni tributarie
su ipoteca e fermo nella riscossione risultano
alquanto soddisfacenti.
Per un verso emergono prudenti ed equilibrati interventi
volti a temperare taluni eccessivi automatismi,
per altro verso i dati dimostrano che l’ipoteca
e il fermo hanno offerto buona prova, avendo
contribuito a realizzare un apprezzabile recupero
di efficacia della riscossione.
Invero si tratta di misure cautelari molto più incisive
di quelle tradizionalmente presenti nel sistema
tributario in quanto:
- riguardano i crediti a titolo di tributo, interessi e
sanzioni, ed addirittura i crediti extratributari;
- l’esattore agisce unilateralmente, senza alcun
preventivo intervento giurisdizionale;
- in ragione di meccanismi attuativi estremamente
snelli, sono consentiti interventi diretti sul patrimonio
del contribuente, adeguati ad una fiscalità
di massa, in cui è presente una evasione da riscossione
di massa.
Del resto l’esperienza insegna che nella fase dell’accertamento
le esigenze di tutela del contribuente
risultano ben più pregnanti rispetto a
quanto accade nella fase della riscossione, laddove
il fisco è “certamente” creditore, mentre il contribuente
è “certamente” debitore. L’esattore dispone
del titolo esecutivo e gode quindi di una posizione
di notevole solidità sul piano del fumus boni iuris.
Peraltro ciò comporta uno scostamento rispetto
alla dogmatica processual-civilistica della tutela cautelare nei rapporti obbligatori, fondata sull’esigenza
di garantire il creditore non ancora munito
di titolo esecutivo.
Ed ecco perché l’ipoteca e il fermo nella riscossione
vengono definite misure cautelari sui generis,
in cui alla funzione caratterizzante, di evitare
che i beni vengano sottratti alla riscossione, si affianca
la finalità di indurre il debitore moroso all’adempimento.
Ma è evidente che per tutte le misure cautelari a
tutela del fisco emergono dei profili peculiari, altrimenti
sarebbero sufficienti gli strumenti cautelari
contemplati dal diritto processuale civile.
In tale contesto si spiega agevolmente l’inesistenza
dell’obbligo di instaurare un apposito giudizio
sul merito, così come si spiegano altre molteplici
specificità.
Quindi misure cautelari sui generis, specificamente
introdotte e disciplinate tenendo conto dell’interesse
fiscale, della natura spiccatamente pubblicistica
del rapporto fisco-contribuente, dell’assetto
della riscossione tributaria ecc.
Tuttavia tale ragionevole, e giustificato, rigore pro
fisco deve essere necessariamente contemperato assicurando
adeguate forme di tutela al contribuente.
Come si è avuto modo di chiarire, la fase valutativa
dell’iscrizione dell’ipoteca, e del fermo, si articola
in un procedimento amministrativo in cui
l’esattore esercita un potere autoritativo e discrezionale,
per un verso vagliando il fumus boni iuris e il periculum in mora, e per altro verso ponderando
l’interesse fiscale con gli interessi del contribuente,
in base ai consueti criteri di economicità,
efficacia, proporzionalità[64] ecc.; ne consegue che
il contribuente può tutelarsi mediante il sindacato
di legittimità sull’esercizio del potere.
E sia chiaro che anche configurando ipoteca e fermo
come atti strumentali all’esecuzione forzata, o
come atti di esecuzione indiretta, l’impostazione
di fondo resterebbe valida, sia pure risultando eliso
il profilo del periculum in mora.
Al riguardo assume indubbio rilievo la devoluzione
delle relative controversie alla giurisdizione tributaria,
mediante integrazione dell’elenco degli atti
impugnabili ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992. Ora
non ha più senso parlare di meri atti (paritetici)
funzionali all’esecuzione forzata, espressione del
normale ius eligendi riconosciuto nelle ordinarie
procedure esecutive al creditore di diritto comune,
il quale può scegliere tra i diversi mezzi di realizzazione
dell’esecuzione forzata; infatti, per scelta
legislativa (conforme alla natura degli istituti) gli
atti dispositivi dell’ipoteca e del fermo sono stati
configurati come atti amministrativi (rectius provvedimenti),
a fronte dei quali il contribuente ha un
interesse a ricorrere qualificato. Conseguentemente,
anche volendone svalutare la funzione cautelare,
resterebbe ferma la configurazione di tali atti
dispositivi come atti amministrativi impugnabili
dinanzi al giudice tributario secondo il regime del
D.Lgs. n. 546/1992, ben differenziato da quello dei
meri atti della riscossione forzata[65].
Più in generale per quanto riguarda l’efficacia
della riscossione si è avuto modo di evidenziare i
profili critici e le inadeguatezze delle tradizionali
misure cautelari pro fisco (ipoteca, sequestro conservativo
e sospensione dei rimborsi ex artt. 22 e
23 D.Lgs. n. 472/1997, iscrizione a ruolo straordinaria
ex art. 15-bis, D.P.R. n. 602/1973).
Oggi l’innesto dell’ipoteca e del fermo nella riscossione
assicura certamente una più capillare
ed effettiva salvaguardia dell’interesse fiscale; al
tempo stesso la devoluzione delle relative controversie,
ad una ormai matura giurisdizione tributaria,
garantisce adeguate forme di tutela del contribuente.
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[1] V. al riguardo i fondamentali rilievi
di BASILAVECCHIA, Soggetti passivi e riscossione
coattiva, in Corr. Trib., 2006,
3393.
[2] CONSOLO, Qualche verifica critica in
ordine ai provvedimenti di cautela di cui
all’art. 26, L. n. 4 del 1929, in Rass.
Trib., I, 9; Id., Nuove verifiche sulle misure
di cautela di cui all’art. 26, L. n. 4
del 1929. La fase di “impugnazione” ex
art. 27, la mancanza di una convalida
del sequestro, il raccordo con l’accertamento
sul “merito”, ibidem, 1987, I,
513; Id., Tutela d’urgenza ex art. 700
c.p.c. per rimuovere la ipoteca e/o il sequestro
fiscale?, ibidem, 1988, I, 267;
Id., Sui presupposti delle cautele patrimoniali
fiscali specie in relazione al ruolo
del processo verbale di constatazione
(art. 24 e 26, L. n. 4 del 1929) e ai
provvedimenti cautelari penali ex art.
189 del Codice penale, ibidem, 1988, II,
332; Id., Dal contenzioso al processo tributario,
Milano, 1992, 701 ss.; MESSINA, L’ipoteca e il sequestro conservativo
nel diritto tributario, Milano, 1997.
[3] Si rinvia ai suindicati studi di Consolo
e Messina.
[4] Sui presupposti di tali misure cautelari,
nonché sui relativi profili applicativi,
v. per tutti MESSINA, Commento
all’art. 22, in AA.VV., Commentario alle
disposizioni generali sulle sanzioni
amministrative in materia tributaria, a
cura di Moschetti-Tosi, Padova,
2000, 663 ss.
[5] Per la dottrina: FALCONE, Ipoteca e sequestro
a tutela del credito sanzionatorio,
in AA.VV., La riforma delle sanzioni
amministrative tributarie, a cura di Tabet,
Torino, 2000, 286-287; MESSINA, Commento all’art. 22, cit., 663 ss.,
674 ss.; MICELI, Sulla natura dei procedimenti
di iscrizione dell’ipoteca a tutela
del credito sanzionatorio, in Riv. Dir.
Trib., 2003, II, 400 ss.; PISTOLESI, Ipoteca e sequestro conservativo, in
AA.VV., Il nuovo processo tributario, a
cura di Baglione-Menchini-Miccinesi,
Milano, 2004, 498; INGRAO, Presupposti
processuali, ambito di applicazione
e condizioni dell’azione nel procedimento
cautelare a favore del fisco, in Rass. Trib., 2006, II, 2165; per la
giurisprudenza: Comm. trib. prov.
Bari, sez. X, 18 maggio 2006, n. 72,
in banca dati JurisData; Comm. prov.
trib. Pesaro, sez. I, 8 febbraio 2005,
n. 51, in Fisco, 2005, 8223; Comm.
trib. prov. Genova, sez. I, 15 novembre
2006, n. 369, in questo fascicolo;
Min. Fin., circ. n. 180/E del 10 luglio
1998, in Fisco, 1998, 10119.
[6] GLENDI, Sulla nuova disciplina delle misure
cautelari pro fisco, in Riv. Giur.
Trib., 1999, 156; MENTI, Il processo verbale
di constatazione e le misure cautelari
a tutela del credito erariale, in Dir. e Prat.
Trib., 2002, II, 773 ss.; CANTILLO, Il sequestro
conservativo tributario, in Rass.
Trib., 2003, 441 ss.; MAURINO, I crediti
a garanzia dei quali può essere iscritta l’ipoteca
ex art. 22, D.Lgs., n. 472/1997,
in questo fascicolo; Comm. trib. prov.
Genova, sez. I, 26 novembre 1998, n.
249, in Riv. Giur. Trib., 1999, 151;
Comm. trib. prov. Bologna, sez. XV,
10 ottobre 1998, n. 1238, in Foro it.,
1999, III, 35; nonché dubitativamente
Avv. gen. Stato, parere 5 dicembre
1998, in Boll. Trib., 1999, 570, che invoca
come precedente Cass., 12 giugno
1998, n. 5872, in Dir. e Prat. Trib.,
1999, II, 448, ancorché relativo alla
legge del 29.
L’Agenzia delle Entrate (circ. n. 66
del 6 luglio 2001) e il Comando generale
della Guardia di Finanza (circ.
n. 261400 del 27 agosto 2001) dal
canto loro ritengono che al verificarsi
dei necessari presupposti, possa essere
richiesta l’adozione delle misure
cautelari ex art. 22, a tutela del credito
erariale complessivamente considerato,
e quindi ricomprendente
tributi e sanzioni amministrative.
[7] Si rinvia per i riferimenti essenziali
agli artt. 2, comma 3, e 19, del
D.Lgs. n. 472/1997, agli art.15,
D.P.R. n. 602/1973 e 68, D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, nonché alle
norme del Codice civile in materia
di privilegi per i crediti tributari.
[8] In tal senso v. Cass., sez. trib., 22 settembre
2006, n. 20526, in Fisco,
2006, 6279.
[9] TRIVELLIN, Commento all’art. 23, in
AA.VV., Commentario alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative cit., 735 ss.
[10] Così Agenzia delle Entrate, circ. n.
66 del 6 luglio 2001; l’orientamento
originario risultava ancora più prudente,
in quanto la circolare n. 180-
E/1998 cit. sembrava limitare le misure
cautelari ex art. 22 al solo credito
per sanzioni.
[11] BASILAVECCHIA, Il fermo amministrativo
nei procedimenti tributari, in Rass. Trib.,
1995, I, 639; Id., Il fermo amministrativo
e la giurisdizione tributaria, in Giur.
Imposte, 2007; MESSINA, Ancora incertezze
sulla giurisdizione sul fermo amministrativo
di un rimborso Iva, in Riv.
Dir. Trib., 2006, II, 911.
[12] TRIVELLIN, Commento all’art. 23, cit.,
726 ss.
[13] Tale vicenda può innestarsi nell’ambito
di un procedimento unitario,
come nel caso dell’art. 22, D.Lgs. n.
472/ 1997, ovvero basarsi sulla tutela
cautelare ex art. 47, D.Lgs. n.
546/1997, e quindi collocarsi nell’ambito
di un giudizio a valle rispetto
all’attivazione della misura
cautelare da parte del fisco.
[14] Per i riferimenti essenziali v. per tutti
PROTO PISANI, Procedimenti cautelari,
in Enc. Giur., 1991, 12.
[15] INGRAO, Le prospettive di tutela del contribuente
nelle procedure di fermo e di
ipoteca, in Rass. Trib., 2007, 782.
[16] L’art. 77, comma 2, prevede un’ipotesi
particolare di iscrizione di ipoteca
obbligatoria, configurando una
ipoteca ex lege propedeutica al pignoramento
(sulla cui ratio, certamente
non cautelare, v. per tutti
CANTILLO, Ipoteca iscritta dagli agenti
della riscossione e tutela giudiziaria del
contribuente, in Rass. Trib., 2007, 15-
16).
[17] Agenzia delle Entrate, circ. 1 ottobre
2003, n. 52/E.
[18] CANTILLO, Ipoteca iscritta dagli agenti
della riscossione, cit., 13.
[19] CANTILLO, Ipoteca iscritta dagli agenti
della riscossione, cit., 15. Tali profili
accentuano le differenze tra le normali
ipoteche legali e l’ipoteca esattoriale,
che assume connotati propri
delle misure cautelari, piuttosto che
delle cause legittime di prelazione.
[20] L’istituto del fermo è stato introdotto
dall’art. 5, D.L. 31 dicembre
1996, n. 669, nel testo del D.P.R. n.
602/1973, sub art. 91-bis; con la
riforma di cui al D.Lgs 26 febbraio
1999, n. 46, il fermo è stato collocato
nell’art. 86, ed esteso alla generalità
dei beni mobili registrati; con il
D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, il potere
di disporre il fermo è stato attribuito
al concessionario, in luogo
dell’Agenzia delle Entrate.
[21] Per ulteriori approfondimenti v.: ROSA-
PALOMBINI-LUPI, L’automatismo eccessivo
dell’iscrizione delle ipoteche sugli
immobili e dei fermi amministrativi sui
beni mobili registrati da parte dei concessionari,
in Dialoghi Dir. Trib., 2004,
513 ss.; URICCHIO, Il fermo di beni mobili
registrati; limiti e condizioni di utilizzabilità
nell’ambito delle procedure di riscossione
coattiva, in Tributimpresa,
2004, 291 ss.; FRANZONI, Il fermo di
beni mobili registrati, in Dir. e Prat.
Trib., 2004, I, 885 ss.; CANTILLO, Ipoteca
iscritta dagli agenti della riscossione,
cit. (al quale si rinvia soprattutto per
quanto riguarda i profili codicistici
dell’ipoteca esattoriale).
[22] Agenzia delle Entrate, circ. 1 ottobre
2003, n. 52/E.
[23] V. ad es. D’AYALA VALVA, Le ganasce fiscali
ed il giudice tributario. Un porto sicuro,
un attracco difficoltoso, in Riv.
Dir. Trib., 2006, I, 625-626.
[24] Secondo l’art. 86, comma 3, «chiunque
circola con veicoli, autoscafi, o
aeromobili sottoposti al fermo è soggetto
alla sanzione prevista dall’art.
214, comma 8, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285» (Codice
della strada).
[25] È appena il caso di ricordare che a
norma dell’art. 491 c.p.c. l’esecuzione
forzata inizia con il pignoramento.
[26] ROSA-PALOMBINI-LUPI, L’automatismo
eccessivo dell’iscrizione delle ipoteche sugli
immobili e dei fermi amministrativi,
cit. 515; BOLETTO, Il fermo dei beni
mobili registrati, in Riv. Dir. Trib.,
2005, I, 532; STEVANATO, Il fermo degli
autoveicoli: semplice strumento dell’esecuzione
o eccezionale misura affittiva
per indurre all’adempimento “spontaneo”?,
in Dialoghi Dir. Trib., 2005,
1143; CANTILLO, Ipoteca iscritta dagli
agenti della riscossione, cit., 13-15.
[27] INGRAO, Le prospettive di tutela del contribuente
nelle procedure di fermo e di
ipoteca, cit., 781.
[28] Sia pure su posizioni variegate v.:
SPAGNOLETTI, Le ganasce fiscali: breve
storia del fermo amministrativo dei beni
mobili registrati in sede di riscossione di
entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali
e processuali (con qualche riserva
sulla legittimità costituzionale dell’istituto,
in Giust. Amm., 2003, 392;
CUCCHI, La disciplina della riscossione
coattiva mediante ruolo, Padova, 2002,
187; GLENDI, Il Consiglio di Stato cambia
opinione sul fermo degli autoveicoli,
in Corr. Trib., 2004, 3234; FRANZONI, Il fermo dei beni mobili registrati, cit.,
890-894 (sia pure evidenziando la
polifunzionalità dell’istituto); BASILAVECCHIA, Fermo di beni mobili e giurisdizione
tributaria, in Dialoghi Dir.
Trib., 2005, 175; SERRANÒ, Fermo amministrativo:
quale giurisdizione?, in Dir. e Prat. Trib., 2006, II, 523; BRUZZONE, I vizi della notifica dei “fermi di
veicoli” e delle “iscrizioni ipotecarie”, in Corr. Trib., 2006, 3717; INGRAO, Le
prospettive di tutela del contribuente nelle
procedure di fermo e di ipoteca, cit.,
782; D’AYALA VALVA, Le ganasce fiscali
ed il giudice tributario, cit., 625, 627.
[29] V. per tutti MESSINA, Commento all’art.
22, cit., 667 ss.
[30] E ciò anche stando alla tesi, qui resistita
ed elisa, secondo cui tali atti sarebbero
configurabili come strumentali
all’esecuzione forzata., in
quanto l’esecuzione forzata inizia
con il pignoramento (arg. ex art.
491 c.p.c.).
[31] In tal senso G. di P. Melfi, ord. 27
agosto 2005, n. 560, in G.U. 2005,
I spec., n. 48. La Corte costituzionale
ha dichiarato la questione
inammissibile per irrilevanza nel
giudizio di merito (ordinanza 7
aprile 2006, n. 149, in Fisco, 2007,
3143).
Autorevole dottrina ritiene che il decorso
dei termini di efficacia dell’intimazione
a pagare non sia preclusivo
dell’iscrizione dell’ipoteca, o del
fermo, né tantomeno comporti il sopravvenire
dell’inefficacia della misura
già iscritta (CANTILLO, Ipoteca
iscritta dagli agenti della riscossione,
17). Tuttavia nella giurisprudenza di
merito emerge un diverso orientamento,
degno della massima considerazione
ai fini di una possibile interpretazione
adeguatrice, orientata
a far salva la legittimità costituzionale
della norma e al tempo stesso volta
ad assicurare la piena operatività
dell’istituto (Comm. trib. prov. Cosenza,
28 maggio 2003, n. 397, in Dir. e Prat. Trib., 2004, II, 440, e
Comm. trib. prov. Salerno, sez.
XVIII, 13 ottobre 2006, n. 281, inedita).
[32] Circ. 24 novembre 1999, n. 221; ris.
1 marzo 2002, n. 64.
[33] Si ritiene che per la sua natura, e
per il divieto di istituzione di nuovi
giudici speciali, la giurisdizione delle
Commissioni tributarie non possa
essere estesa sino a ricomprendere
controversie extratributarie (Corte
cost., ord. 23 aprile 1998, n. 144, in Giur. Cost., 1998, 2508, con nota di
MARELLO, Riforme del processo tributario:
il superamento del concetto di revisione).
[34] In tal senso già CANTILLO, Ipoteca
iscritta dagli agenti della riscossione,
cit., 11. Si segnala poi la recente
Cass., sez. un., 17 gennaio 2007, n.
875, in banca dati JurisData, secondo
cui laddove il credito iscritto a
ruolo non ha natura tributaria, per
le controversie in tema di ipoteca e
di fermo è configurabile la giurisdizione
dell’a.g.o.; tuttavia tale sentenza
assume scarso rilievo in quanto
riguarda una fattispecie anteriore
all’ampliamento della giurisdizione
tributaria, e quindi non fa altro che
confermare il pregresso orientamento
della Corte di Cassazione (v.
la seguente nota).
[35] Cons. di Stato, sez. V, 13 settembre
2005, n. 4689, in Riv. Dir. Trib.,
2005, II, 582; Cass., sez. un., 31
gennaio 2006, n. 2053, in Fisco,
2006, 1398; Cass., sez. un., 23 giugno
2006, n. 14701; DOMINICI, Osservazioni
a margine dell’art. 86 D.P.R.
n. 602/1973: i beni mobili iscritti in
pubblici registri tra tutela cautelare e pignoramento
nell’esecuzione esattoriale,
in Giur. It., 2003, 915.
[36] Cons. di Stato, sez. IV, 13 luglio
2004, n. 3259; Cons. di Stato, sez. IV,
14 marzo 2006, n. 2032, in www.giustizia-
amministrativa.it; Cons. di Stato,
sez. VI, 18 luglio 2006, n. 4581, ibidem;
PORCARO, Problemi (e ipotesi di soluzione)
in tema di giurisdizione nell’impugnazione
del fermo di autoveicoli, anche
alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 204/2004, in Rass.
Trib., 2004, 2073; FRANZONI, Il fermo
dei beni mobili registrati, cit., 890.
[37] Per la giurisdizione delle Commissioni
tributarie, sia pure con argomentazioni
alquanto varie, v.: LA ROSA, La
tutela del contribuente nella fase della riscossione
del tributo, in Rass. Trib.,
2001, 1189 ss.; FANTOZZI, Nuove forme
di tutela delle situazioni soggettive nelle
esperienze processuali: la prospettiva tributaria,
in Riv. Dir. Trib., 2004, I, 35;
ROSA-PALOMBINI-LUPI, L’automatismo
eccessivo dell’iscrizione delle ipoteche sugli
immobili e dei fermi amministrativi, cit.;
GUIDARA, Osservazioni in tema di giurisdizione
sul fermo fiscale dei beni mobili
registrati, ibidem, 2004, I, 1367; GLENDI, Il giudice amministrativo non può
giudicare sul fermo di mobili registrati, in Corr. Trib., 2005, 3175; Id., Dubbi di
incostituzionalità sui mezzi di tutela nelle
liti su fermi fiscali di veicoli, ibidem,
2006, 525; CANNIZZARO, Brevi note in
tema di giurisdizione sul fermo dei beni
mobili registrati alla luce del recente
orientamento del Consiglio di Stato, in Riv. Dir. Trib., 2005, II, 582; SERRANÒ, Ancora sulla giurisdizione in materia di
fermo fiscale sugli autoveicoli, in Dir. e
Prat. Trib., 2006, II, 1331; per la giurisprudenza:
Comm. trib. prov. Cosenza,
28 maggio 2003, n. 397, in Dir.
e Prat. Trib., 2004, II, 440; Comm.
trib. prov. Messina, 6 dicembre 2004, ibidem, 2006, II, 511.
Per la presenza di profili della causa
pretendi tali da configurare a seconda
dei casi la giurisdizione ordinaria o
la giurisdizione tributaria v. RUSSOFRANSONI, La giurisdizione in materia
di fermo di beni mobili registrati, in Fisco,
2004, 1192.
[38] RUSSO, I nuovi confini della giurisdizione
tributaria, in Rass. Trib., 2002,
415 ss.; CANTILLO, Aspetti problematici
dell’istituzione della giurisdizione generale
tributaria, ibidem, 2002, 803 ss.
[39] Sul ruolo dell’art. 19, D.Lgs. n.
546/1992 nel sistema della giurisdizione
tributaria v. comunque: GIOVANNINI, Il ricorso e gli atti impugnabili,
in AA.VV., Il processo tributario, in Giurisprudenza
sistematica di diritto tributario,
a cura di Tesauro, Torino 1998,
329 ss.; CANTILLO, Aspetti problematici
dell’istituzione della giurisdizione generale
tributaria, in Rass. Trib., 2002; 811
ss.; RUSSO, I nuovi confini della giurisdizione
delle Commissioni tributarie, cit.,
416 ss.; MARONGIU, La rinnovata giurisdizione
delle Commissioni tributarie, ibidem, 2003, 127 ss.; PERRONE, I limiti
della giurisdizione tributaria, ibidem,
2006, 722 ss; TESAURO, Gli atti impugnabili
e i limiti della giurisdizione tributaria,
in questa rivista, 2007, 9 ss.
[40] Conf. Agenzia delle Entrate, ris. n.
2-E/2006 cit.
[41] V. ad es.: INGRAO, Le prospettive di tutela
del contribuente nelle procedure di
fermo e di ipoteca, cit., 789.
[42] DEL FEDERICO, Procedimento amministrativo
e procedimento tributario: le prospettive
di revisione della legge n.
241/1990, in AA.VV., Dal procedimento
amministrativo all’azione amministrativa,
Atti dell’incontro di studio
L’azione amministrativa nel progetto di
revisione della legge n. 241/1990, a cura
di Civitarese Matteucci-Gardini,
Bologna, 2004, 87 ss.; Id., Tutela del
contribuente ed integrazione giuridica
europea, ed. provv., Pescara, 2003, 65
ss.; v. altresì: CALIFANO, Principi comuni
e procedimento tributario: dalle
tradizioni giuridiche nazionali alle garanzie
del contribuente, in Riv. Dir.
Trib., 2004, I, 993 ss.; Id., La motivazione
della cartella di pagamento non
preceduta da avviso di accertamento, in Dir. e Prat. Trib., 2005, III, 497 ss.;
TESAURO, L’invalidità dei provvedimenti
impositivi, in Boll. Trib., 2005, 1447
ss.; BASILAVECCHIA, La nullità degli atti
impositivi. Considerazioni sul principio
di legalità e funzione impositiva, in Riv. Dir. Fin., 2006, II, 356.
[43] SCOCA, Attività amministrativa, in Enc.
Dir., Aggiornamento, 2002, 95.
[44] La questione si pone in termini ben
più complessi per quanto riguarda i
rapporti tra potere discrezionale e
potere vincolato, ma è agevole identificare
come vera e propria discrezionalità
amministrativa la “libertà
di scelta” in tema di ipoteca e fermo,
di cui gode l’esattore, investito della
funzione pubblica della riscossione.
[45] Per gli approfondimenti v.: DUGATO, Atipicità e funzionalizzazione nell’attività
amministrativa per contratti, Milano,
1996, 61; BRUTI LIBERATI, Consenso
e funzione nei contratti di diritto
pubblico, Milano 1996, 118; Id., Accordi
pubblici, in Enc. Dir., Aggiornamento,
2001, 1; CIVITARESE MATTEUCCI, Contributo allo studio del principio
contrattuale nell’attività amministrativa,
Milano 1997, 143; Id., Regime
giuridico dell’attività amministrativa
e diritto privato, in Dir. Pubbl., 2003,
405; per lo studio di tali fenomeni
in materia tributaria v.: MOSCATELLI, Moduli consensuali e istituti negoziali
nell’attuazione della norma tributaria,
Milano 2007, 109 ss., nonché
AA.VV., Autorità e consenso nel diritto
tributario, a cura di La Rosa, Milano
2007; per le più recenti evoluzioni
in tema di discrezionalità e imposizione
tributaria cfr.: GALLO, Discrezionalità (Dir. Trib.), in Enc. Dir., Aggiornamento,
1999, 536; LUPI, Società,
diritto e tributi, Milano, 2005,
208.
[46] Si tratta più specificamente di funzione
della riscossione, da differenziare
dalla funzione impositiva in
senso stretto (per l’inquadramento
generale v. LA ROSA, Riscossione delle
imposte, in Enc. Giur., 2000).
[47] Sul profilo della discrezionalità v. in
particolare: PORCARO-LUPI, Le controversie
sul fermo di autoveicoli alla ricerca
di un giudice, in Dialoghi Dir. Trib.,
2004, 1441; INGRAO, Le prospettive di
tutela del contribuente nelle procedure di
fermo e di ipoteca, cit., 783; D’AYALA
VALVA, Le ganasce fiscali ed il giudice
tributario, cit. 625, 639.
[48] L’amministrazione finanziaria è deputata
alla salvaguardia dell’interesse
alla percezione dei tributi, pronta
e perequata alla capacità contributiva,
mediante l’esatto funzionamento
del sistema tributario considerato
globalmente (PERRONE, Discrezionalità
e norma interna nell’imposizione tributaria,
Milano 1969, 16, 25, 46, nota
67; SAMMARTINO, In tema di interpretazione
delle norme penali tributarie,
in Riv. Dir. Fin., 1985, I, 433 ss.; DEL
FEDERICO, Le sanzioni amministrative
nel diritto tributario, Milano 1993,
126 ss.; Id., Violazioni e sanzioni in
materia tributaria (Violazioni amministrative),
in Enc. Giur., 2000.
Sull’interesse fiscale in generale v.:
DE MITA, Razionalità e certezza della
tassazione, in AA.VV., La Costituzione economica
a quarant’anni dall’approvazione
della carta costituzionale, Atti del
convegno di Milano 6 e 7 maggio
1988, Milano 1990, 403 ss.; Id., Interesse
fiscale e tutela del contribuente,
Milano 1995, 54 ss., 123 ss.; ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale
e diritto costituzionale, Milano 1996,
251 ss.; BORIA, L’interesse fiscale, Torino
2002.
[49] Sul principio di proporzionalità nel
diritto amministrativo v.: GALETTA, Discrezionalità amministrativa e principio
di proporzionalità, in Riv. It. Dir.
Pubbl. Com., 1994, 139 ss.; Id., Principio
di proporzionalità e sindacato giurisdizionale
nel diritto amministrativo,
Milano, 1998; SANDULLI, La proporzionalità
dell’azione amministrativa, Padova,
1998; nel diritto tributario v:
PISTONE, Presunzioni assolute, discrezionalità
dell’amministrazione finanziaria
e principio di proporzionalità in materia
tributaria secondo la Corte di Giustizia,
in Riv. Dir. Trib., 1998, III, 91
ss.; DEL FEDERICO, Tutela del contribuente
ed integrazione giurdica europea,
cit., 29 ss.; CALIFANO, Principi comuni
e procedimento tributario, cit.
Sui principi generali di cui all’art. 1
della novellata legge n. 241/1990, tra
i quali si ritiene ricompreso oggi il
principio di proporzionalità, v. per
tutti BASSANI-ITALIA, Commento all’art.
1, in AA.VV., L’azione amministrativa.
Commento alla L. 7 agosto 1990, n. 241
modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n.
15 e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
coord. da Italia, Milano, 2005, 61 ss.
[50] Rileva acutamente BASILAVECCHIA
che ormai «anche nella riscossione si
è fatta strada l’idea di una funzionalità
complessiva, affidata anche a valutazioni
di economicità dell’azione
rimesse alla discrezionalità dell’autorità
procedente [...]»; oggi nel sistema
della riscossione tributaria si
rinvengono «istituti nei quali la posizione
e l’agire dell’Ufficio finanziario
non sono considerati quelli di un
creditore, ma quelli di una pubblica
amministrazione che, nel rispetto
dei principi di buon andamento ed
imparzialità, non può essere chiamata
ad agire ad ogni costo, ben potendo
valutare possibilità di desistenza
o di accordo, funzionali alla
migliore realizzazione possibile dell’interesse
pubblico alla riscossione
dei tributi» (Il ruolo e la cartella di pagamento:
profili evoluitivi della riscossione
dei tributi, in Dir. e Prat. Trib.,
2007, I, 146-147).
[51] Viceversa, ove tali misure fossero
configurate come strumenti preordinati
all’esecuzione forzata, ai fini
delle notifiche dovrebbe trovare applicazione
il regime di cui all’artt. 49
e 26, D.P.R. n. 602/1973.
Pur aderendo alla tesi della natura
cautelare, optano per l’applicabilità
di tali norme, DE LORENZI-BUSICO, Nuove prospettive di tutela del contribuente:
il caso della omessa o irrituale
notifica della cartella di pagamento e del
successivo provvedimento di fermo amministrativo
o di iscrizione di ipoteca, in Dialoghi Dir. Trib., 206, 1275.
[52] Sia pure in relazione ad altre problematiche,
la giurisprudenza ha chiarito
che, a norma dell’art. 21 cit., il termine
per proporre ricorso decorre dalla
notificazione dell’atto, risultando prive
di rilievo le notizie comunque acquisite
dal contribuente; conta soltanto
la conoscenza legale dell’atto, che,
stante il tenore letterale della norma
deriva esclusivamente dalla sua notificazione
(Cass., sez. civ., 20 luglio
2001, n. 9891, in banca dati I quattro
codici della riforma tributaria Big).
[53] Sul punto v. ad es.: FRANZONI, Il fermo
dei beni mobili registrati, cit., 905;
SERRANÒ, Fermo amministrativo, cit.,
524; INGRAO, Le prospettive di tutela
del contribuente nelle procedure di fermo
e di ipoteca, cit., 790-791.
[54] I rimedi civilistici in tema di riduzione
delle ipoteche, artt. 2872 ss.,
si innestano, mutando natura, nel
sindacato sulla proporzionalità. Viceversa
CANTILLO, Ipoteca iscritta
dagli agenti della riscossione, cit., 20-
22, tende a conservare il più possibile
l’inquadramento codicistico.
[55] Contra CANTILLO, Ipoteca iscritta dagli
agenti della riscossione, cit., 18.
[56] V. ad es. Comm. trib. prov. Roma,
sez. XXVI, 14 dicembre 2004, n.
670, in www.ilfisco.it; Comm. trib.
prov. Reggio Emilia, 25 giugno
2007, n. 399, in banca dati fisconline.
[57] In senso analogo v. D’AYALA VALVA, Le ganasce fiscali ed il giudice tributario,
cit. 635.
[58] Agenzia delle Entrate, ris. 9 gennaio
2006, n. 2/E, cit.
[59] In senso analogo v. D’AYALA VALVA, Le ganasce fiscali ed il giudice tributario,
cit., 634-635.
[60] Per le stesse riserve v. CANTILLO, Ipoteca
iscritta dagli agenti della riscossione,
cit., 23.
[61] CANTILLO, Ipoteca iscritta dagli agenti
della riscossione, cit., 23.
[62] Sulle modalità della cancellazione v.
l’art. 6 del D.M. n. 503/1998; sui requisiti
che la sentenza deve possedere
per poter ottenere la cancellazione
v. D’AYALA VALVA, Le ganasce fiscali
ed il giudice tributario, cit., 640-642.
[63] Alcuni autori ritengono sussistenti
delle lacune sul fronte della tutela
del contribuente, palesando l’opportunità
di un intervento legislativo
(v. ad es. FRANZONI, Il fermo dei beni
mobili registrati, cit., 914, e INGRAO, Le prospettive di tutela del contribuente
nelle procedure di fermo e di
ipoteca, cit., 791-792). Si ritiene viceversa
che il sistema già contenga le
soluzioni prospettate nel testo (v. ad
es., Cass., n. 20526/2006, cit., sia
pure in relazione alla sospensione del rimborso ex art. 23, D.Lgs. n.
472/1997).
[64] Per quanto riguarda il punto critico
della proporzionalità è auspicabile
che l’Agenzia, come ha già fatto ad
altri fini, identifichi criteri selettivi e
parametri rilevanti ai fini della congruità
ed adeguatezza tali da rendere
agevole l’utilizzo dell’ipoteca, e
del fermo, e da consentirne la ragionevole
difesa in giudizio anche sotto
tale profilo (si pensi alla circolare 6
luglio 2001, n. 66, relativa misure
cautelari ex D.Lgs. n. 472/1997). In
tema di fermo una buona occasione
per intervenire potrebbe essere offerta
dall’emanazione dell’apposito
decreto ministeriale concernente le
modalità, i termini e le procedure
attuative.
[65] In senso analogo v. BASILAVECCHIA, Il fermo amministrativo e la giurisdizione
tributaria, cit. |
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