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PER UNA NUOVA FIGURA DI LITISCONSORZIO
NECESSARIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Il giusto riparto tra coobbligati
solidali torna (per altra via) al centro del sistema
"ricostruito" dalle sezioni unite*
di Claudio Consolo
1. Le sezioni unite valorizzano
l'art. 14, D.Lgs. 546/92 rispetto all'art. 102 c.p.c.
(cogliendone certe analogie con l'art. 331 c.p.c.) -
2. Capacità contributiva, solidarietà paritaria e giusto
riparto ex art. 53 Cost. - 3. Segue: i riflessi processuali
di questo binomio quanto all'inscindibilità soggettiva
del processo tributario e, de futuro, anche quanto al
cumulo immediato delle azioni di regresso - 4. Il problema
"terribile", ma solubile, della notifica dell'accertamento
solo ad alcuni dei condebitori. La non inesistenza della
sentenza inter pauciores - 5. Varie questioni in materia
di possibilità di impugnare l'atto autonomamente prima
dell'integrazione del contradditorio da parte degli
altri coobbligati
1. Le sezioni unite valorizzano
l'art. 14, D.Lgs. 546/92 rispetto all'art. 102 c.p.c.
(cogliendone certe analogie con l'art. 331 c.p.c.)
L'interesse processuale verso
il fenomeno della cd. solidarietà tributaria è stato
di recente rinverdito da un overruling giurisprudenziale
delle sezioni unite, con cui si è posto fine a quell'orientamento,
da decenni piuttosto consolidato, incline a considerare
l'obbligazione tributaria con pluralità di soggetti
passivi come species del genus delle obbligazioni solidali
di diritto comune, e come tale destinata ad essere trattata
anche in sede processuale.[1]
Il recente arresto della Cassazione
dal quale questo scritto intende prendere le mosse,
ha indubbiamente una portata innovativa capace di suscitare
l'interesse non solo dei tributaristi, ma anche dei
civilisti. E poi, oltre che dei pratici, dei teorici.
Esso mostra che avevano ragione coloro che, dopo l'eclissi
della presunzione di mutua rappresentanza e così della
"supersolidarietà", denunciarono che la Consulta non
aveva risolto tutti i problemi [2];
aveva solo preclusa la via alla soluzione più semplice,
che - senza negare le distinte soggettività e obbligazioni
- tarpava la garanzia individuale della tutela. L'esigenza
di ripensamento oggi si rinvigorisce e su un tema concettualmente
fra i più ardui. Colpite dalla abnormità del caso di
specie, con una gamma di assai diversi valori giudizialmente
accertati per lo stesso bene e dalle proiezioni di ciò
(se quegli embrionali cacofonici giudicati si fossero
perfezionati) sui regressi fra condebitori tenuti nei
rapporti interni per pari quote, le sezioni unite ci
mostrano che la cd. nomofilachia (per chi ama tale termine,
oggi ripreso per legge dal D.Lgs. n. 40/2006) si carbura
e si ricarbura - al di là dei quesiti di "puro" diritto
- proprio al cospetto dello stridore dell'ingiustizia
del caso concreto. Anziché in vitro. Ma poi quel caso
concreto deve saperlo trascendere, recuperando più che
la purezza di un prisma, almeno la capacità di ricavare,
dalla soluzione del caso, proporzionate premesse per
un migliore "sistema", anche se questo non sempre è
facile ed immediato, né - certo - può essere compito
di un solo dictum. E proprio qui risiede forse il peculiare
limite, che a molti è parso un difetto, della pronuncia
n. 1057/07 [3].
Il suo sviluppo argomentativo è
tutto sommato piuttosto conciso e concentrato e dunque
tale che, se non integralmente razionalizzato e definito
nei contorni, fa ad un acuto osservatore addirittura
l'effetto di un (nuovo?) colpo di maglio alle strutture
portanti dell'edificio del processo tributario [4].
A parer mio, la sentenza n. 1057/07
è solo un punto di nuova partenza per un itinerario
capace di scoprire il significato eminentemente tributario
che, a mente del principio costituzionale della capacità
contributiva che esige attuazione anche nella "fase
dei regressi", assume la situazione di con debito solidale
fra più contribuenti almeno (e solo) nei casi di solidarietà
paritaria e ad interesse comune [5]
(per quella dipendente e per vari altri fenomeni il
discorso sarebbe lungo ed essenzialmente diverso) [6].
Non avvertiamo personalmente alcun fascino per l'era
dei "microcosmi normativi", per il decostruttivismo,
ecc. cui con qualche enfasi e "liberatoriamente" - mentre
altro è il thema demonstrandum - la sentenza si appella
per tratteggiare profili processuali diversificati rispetto
al processo civile. È piuttosto una porta aperta, quando
occorrere dovesse, alla specialità del diritto (innanzitutto
sostanziale) tributario [7].
Alquanto più pianamente occorre
sottolineare che la logica di interdipendenza fra rapporti
e così piuttosto simile a quella dell'art. 331 c.p.c.,
che nel processo civile vale per il caso di azioni di
regresso già dispiegate dai convenuti coobbligati [8],
può valere nel processo tributario pur se ivi le azioni
di regresso pro quota neppure sono mai (né invero possono
essere) proposte contestualmente rispetto alla azione
della a.f. creditrice, poiché appartengono (ancora,
ma vedremo fino a quando) alla giurisdizione civile.
Certo è che l'art. 14, comma 1 ricorda davvero - e pour
cause - l'art. 331 ben più dell'art. 102 c.p.c., ché
l'accertamento tributario è già una prima decisione
[9].
2. Capacità contributiva, solidarietà
paritaria e giusto riparto ex art. 53 Cost.
Dal principio costituzionale "fondante"
dell'art. 53, che abbraccia fino in fondo l'esigenza
del giusto riparto fra i contribuenti del peso dell'imposta
(che non può essere affidato ad una sparsa casualità
giudiziaria, come nell'impressionante fattispecie),
emerge che anche quando l'a.f. possa esigere da un solo
contribuente l'intero "carico" non è tributariamente
irrilevante il seguito dei regressi perequatori [10].
Si tratta solo formalmente di crediti
civilistici (e disponibili); nella sostanza, la concatenazione
impositiva - in chiave sostitutivo-costitutiva - fra
dichiarazione-accertamento-sentenza-giudicato tributario
[11] deve sapere
porre una premessa salda affinchè nessun contribuente,
alla fine della lunga giornata contenziosa, sia iperpercosso
e nessuno sia invece "graziato", pur se nel rapporto
esterno opera la semplificazione esattiva (in senso
lato) della solidarietà passiva [12].
In presenza di giudicati tributari
distinti (e così, quasi fatalmente, più o meno dissonanti
fra loro), le azioni civilistiche di regresso sono destinate
ad avvenire senza alcun vincolo pregiudiziale [13]:
il lato esterno del debito si vedrebbe altrimenti divaricato
da quello del riparto interno, ad onta del fatto che
è proprio in questa ultima sede, presieduta dal giudice
civile, che viene definito il grado di concorso di tutti
i portatori di capacità contributiva alle spese pubbliche,
ossia un thema decidendum anch'esso intrinsecamente
tributaristico [14].
Pertanto, solo là dove l'ammontare della prestazione
dovuta sia stato accertato unitariamente in sede di
accertamento e/o di contenzioso tributario - come potrebbe
accadere in questa sede solo mediante il ricorso allo
strumento processuale del litisconsorzio necessario
- quella decisione potrebbe mostrarsi rispettosa del
principio di capacità contributiva: in presenza di solidarietà
paritaria, l'equazione divisoria con un dividendo comune
da ripartire in relazione ai vari pagamenti spontanei
o coattivi da ciascuno effettuati, si giocherebbe, così,
"a rime obbligate". Questo dovrebbe forse far riflettere
sull'opportunità di abbandonare questa distinta allocazione,
presso distinte giurisdizioni, di due segmenti di una
vicenda funzionalmente (voluta quale) unitaria ex art.
53 Cost.: la decisione così resa conferirebbe subito
a ciascuno dei coobbligati tributari un titolo esecutivo
giudiziale, ossia un capo condannatorio di sentenza,
seppur sospensivamente condizionato alla successiva
solutio superiore alla quota interna.
Se dopo varie vicende di adempimento,
spontaneo o coattivo, uno dei coobbligati porrà in esecuzione
civile quella condanna al regresso, ottenuta già con
l'esito negativo del processo tributario litisconsortile,
eventuali opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.,
fondate sul non avveramento dell'evento solutorio dedotto
in condizione sospensiva, spetteranno - sia chiaro,
anche de iure condendo - al giudice civile che, calcolando
i versamenti effettuati da ciascuno, valuterà se l'esecuzione
civile della condanna al regresso debba o no proseguire
ossia se vi sia, o no, un attuale diritto a procedere
all'esecuzione forzata in capo al regredente e contro
il regredito.
Più in là, anche gli antecedenti
della dichiarazione tributaria e della sua rettifica
esigono una disciplina che ne recuperi l'unicità, anche
là dove oggi non è prevista (la nuova più complessa
disciplina, ad es., dell'imposta successoria non può
essere qui vagliata).
3. Segue: i riflessi processuali
di questo binomio quanto all'inscindibilità soggettiva
del processo tributario e, de futuro, anche quanto al
cumulo immediato delle azioni di regresso
Almeno quando l'atto di accertamento
sia unico e costituisca esso l'oggetto del giudizio
costitutivosostitutivo), l'introduzione, per intanto,
di una figura di inscindibilità processuale con conseguente
litisconsorzio necessario, può disegnare in effetti,
seppur di grado modesto, una forzatura giurisprudenziale
- poichè il litisconsorzio necessario propter opportunitatem
discende da previsioni esplicite di legge allorchè avvenga
contra (o praeter) tenorem rationis - ma realmente inaccettabile
solo se non si fosse disposti a convenire con il "preambolo"
che precede: in effetti, la "opportunità" del cumulo
soggettivo e oggettivo nella ridefinizione sostitutivo-costitutiva
dell'accertato si palesa assai alta e univoca, sì da
consentire di prescindere da una disposizione specificatrice
di ordine puramente processuale, se solo non si intenda
propugnare la irrilevanza tributaristica dei regressi
[15] , affidandoli
così ad una prospettiva puramente civilistico-patrimoniale,
e negare il disvalore costituzionale del libero gioco
dell'alea contenziosa [16].
Nella codificazione tributaria
tanto vagheggiata, il tema della solidarietà - come
alcuni altri punti di sutura fra diritto sostanziale
e processo - non dovrebbe rimanere trascurato o lasciato
a una miriade di disposizioni sparse e settoriali, come
oggi, ma impostato in tutta la sua complessità e senza
il restringimento ad una visuale solo a latere creditoris,
cioè solo come mezzo per massimizzare le chance di riscossione.
La questione più significativa che, in quest'ottica
totalitaria e di non scindibilità, si incontra è quella
(già messa pessimisticamente a fuoco da Glendi per corroborarne
le sue profezie di smantellamento del sistema di tutela
del fisco) dell'impatto di questa nuova impostazione
nel caso, sempre incombente, in cui la rettifica della
unitaria dichiarazione non sia stata (per malaugurata
scelta o per complicanza operativa) notificata a ciascuno,
e così portata ricettiziamente a conoscenza di tutti
i contribuenti coobbligati [17].
Nell'ottica nuova della inscindibilità
(e in quella, irrelata, dei conseguenti "giusti" regressi
proporzionati su una premessa unitaria), è da Glendi
prevedibilmente affacciato come insuperabile il rischio
che, allora, la rettifica non consegua effetto per alcuno
ove non sia tempestivamente notificata a tutti i condebitori.
Si staglia così lo spettro annichilente dell'inutiliter
datum, e così dalla massima "sanzione" giuridica, e
questo già per le rettifiche, prima ancora che per le
sentenze a valle (e così ancor più gravemente per l'interesse
erariale) [18].
Tuttavia, voler ragionare in questo modo costituirebbe
un assoluto eccesso, frutto (per dirla con un linguaggio
alla Alan Greenspan) di un rilassamento nell'attenzione
sceveratrice quanto allo statuto più complessivo delle
varie figure. E infatti, da un lato, il litisconsorzio
necessario propter opportunitatem, quale sarebbe questo,
se inattuato prima del passaggio in giudicato formale
della sentenza (per mancato rilievo anche officioso
e rimessione in primo grado) non impedisce, per insegnamento
corrente, che si generi l'effetto della cosa giudicata
sostanziale e quindi non avremo mai esiti del processo
inutiliter dati [19]
(anche se contingentemente non si riuscirà a conseguire
il risultato perseguito - importante, come si disse,
ma non imprescindibile - di indirizzare unitariamente
il riparto interno; in questo caso, nel giudizio civile
di regresso fra due coobligati non legati dallo stesso
accertamento, sarà giocoforza consentire al giudice
civile una nuova determinazione quantitativa dell'imposta,
su cui - considerati i pagamenti - tarare i rispettivi
residui crediti di regresso) [20].
4. Il problema "terribile",
ma solubile, della notifica dell'accertamento solo ad
alcuni dei condebitori.
La non inesistenza della sentenza
inter pauciores Se poi uno o più dei coobbligati non
riceve (o non ricevono) la notifica dell'avviso di accertamento,
sì che la dichiarazione (scaduti i termini di rettifica)
diviene per loro intangibile, la posizione degli altri
deve essere - pur nella lacunosità del dettato legislativo
- preservata dal rischio di dover pagare l'intero senza
poi regresso "sufficiente" per ristabilire il corretto
riparto interno.
A noi pare chiaro che i coobbligati
non tempestivamente attinti dall'accertamento debbano
considerarsi (purtroppo) liberati dalla maggiore obbligazione
che la a.f. voleva sancire, sì che per pervenire integralmente
a tale risultato avrebbe dovuto effettivamente notificare
l'avviso a tutti: notificare a tutti non è solo questione
di riscossione, poiché il beneficio della solidarietà
consente al creditore scelte e iniziative selettive,
ma è strumento di rimodellazione accrescitiva della
prestazione dovuta come esige l'ottica costitutivistica;
né convince l'idea che il non notificato sia non obbligato
nei rapporti esterni, mentre in quelli di regresso -
se non dimostra (come potrebbe fare liberamente) l'ingiustizia
sostanziale dell'accertamento - sia tenuto a pagare
la propria quota in base a quell'accertamento, ancorché
non perfezionatosi nei suoi confronti [21].
Se però tale tesi, che non ci persuade, fosse sostenibile,
ebbene allora non sarebbe possibile ritenere frustato
l'art. 53 Cost., nell'attuale "stato dell'arte" privo
finora dell'inscindibilità processuale e del litisconsorzio
propter opportunitatem. Seppur non volontariamente,
e talora neppure consapevolmente, si realizza così una
forma di parziale abdicazione rispetto al preteso (costituendo)
maggior credito, di valenza oggettivamente e funzionalmente
analoga a un fatto estintivo parziale del diritto civile,
ove la prestazione però preesiste tutta alle iniziative
del creditore (al modo, ma quoad effectum soltanto,
di una rimessione verso solo uno o alcuni dei condebitori
ex art. 1301 c.c.), sì che l'obbligazione solidale che
continua a stringere gli altri debitori (verso i quali
la riuscita notifica ha perfezionato la fattispecie
dell'accertamento e di "sostituzione" di un maggiore
dovuto a quello dichiarato) si ridurrà però della quota
interna del contribuente così "liberato". In questo
modo, l'operare dei regressi sarà comunque sufficiente
a preservare fra gli altri la par condicio e costoro
si gioveranno almeno in parte - con esito così meno
iniquo e dissonante - dell'"infortunio" che ha favorito
il più fortunato collega. In sede processuale, allora,
litisconsorzi saranno solo costoro e solo loro, dopo
il giudicato tributario, saranno coinvolti dai regressi;
il soggetto non "accertato" è liberato verso la a.f.,
e allora non deve nulla in regresso neppure agli altri
condebitori, ma codesta sua liberazione riduce - della
sua quota interna - la prestazione da loro solidalmente
dovuta. Il rischio di un colpo di spugna totale, paventato
ad es. da Glendi, non sussisterebbe allora neppure in
questo non rarissimo ordine di casi.
Fra gli accertati, chiunque impugni
coinvolge anche la posizione degli altri sui propri
motivi di ricorso (se i ricorsi sono vari, essi vanno
riuniti), senza però rimetterli in termini per svolgere
propri motivi. Sui motivi ammissibilmente resi pendenti
il contraddittorio sarebbe di tutti perché la sentenza
che dovesse accoglierli conformerà la prestazione dovuta
da tutti.
Poichè sia l'accertamento tributario
amministrativo, sia il processo giurisdizionale hanno
efficacia costitutivo-sostitutiva (e non meramente dichiarativa)
non può stupire che la imperativa ridefinizione del
dovuto - che incide sulla parte comune, di cornice plurisoggettiva,
delle varie obbligazioni - richieda la partecipazione
di tutti: del resto, anche nel campo della solidarietà
civilistica, il principio della scindibilità, e del
non litisconsorzio facoltativo, emerge bensì a contrariis
dall'art. 1306 c.c. (privo di equivalenti nel c.c. del
1865 e in molte legislazioni straniere), ma viene fondatamente
interpretato quale non estensibile ai giudizi costitutivi
e dunque circoscritto (alla facilitazione a latere creditoris)
alle sole azioni di condanna.
5. Varie questioni in materia
di possibilità di impugnare l'atto autonomamente prima
dell'integrazione del contradditorio da parte degli
altri coobbligati
È chiaro che la regola della inscindibilità
processuale - nell'ambito in cui deve operare (resistendo
alla tendenza di massimalismi, come deve farsi anche
per l'altra grossa novità giurisprudenziale: quella
in tema di limiti oggettivi del giudicato tributario)
- non altera il regime temporale del diritto di azione
di impugnativa (per usare qui la terminologia più generica
possibile) dei vari destinatari del provvedimento impositivo.
a) Se così uno di essi ha ricevuto
la notifica dell'accertamento dopo l'atto di integrazione
del contraddittorio, appare chiaro che potrà esperire
la sua azione di impugnativa anche con nuovi motivi
entro il consueto termine decadenziale sia in via autonoma
(con esigenza poi di riunione dei processi ad instar
dell'art. 335 c.p.c.) sia in via incidentale, realizzando
così subito il cumulo delle impugnative (anche se la
disciplina del processo tributario appare a questo riguardo
lacunosa sì che dovrà applicarsi per analogia - analogia
certo un pò audace ma tutt'altro che troppo avventata
stante il parallellismo sopra tracciato tra art. 14
e art. 331 c.p.c. - anche l'art. 333 c.p.c.).
b) Giusta quanto in precedenza osservato sul caso in
cui invece la notifica dell'accertamento sia mancata
nei confronti di uno o più coobbligati (o sia avvenuta
spirato il termine decadenziale), va osservato che l'integrazione
del contraddittorio andrà disposta ugualmente al solo
fine, nel caso di omessa notifica, di far constare nei
confronti di tutti la riduzione del debito tributario
in relazione alla quota interna del soggetto involontariamente
liberato; nel caso di notifica tardiva, onde vedere
se il suo destinatario faccia o meno valere, come è
suo onere, il relativo vizio e, nel caso che esso sia
dedotto, per trarne le medesime conseguenze riduttive
di cui sopra con efficacia di accertamento vincolante
per tutti e definendo così anche le premesse per il
gioco dei regressi (dal quale il soggetto liberato,
per effetto della sentenza che accerta il vizio della
tardività della notifica, andrà chiaramente esente).
c) L'ultimo caso da considerare è quello in cui la notifica
dell'accertamento abbia visto già perfezionatasi la
decadenza di uno o più obbligati, per mancato esperimento
del loro ricorso, al momento in cui viene integrato
il contraddittorio nei loro confronti. In questo caso,
non credo avvenga alcuna rimessione in termini [22].
Nel caso in cui l'impugnativa tempestiva sia respinta,
evidentemente non sorge alcun problema poiché le situazioni
di tutti così alla fine si parificano; nel caso opposto
di annullamento totale o parziale dell'accertamento
a favore di uno, la riscossione potrà avere nel frattempo
corso nei confronti degli altri, che non avranno regresso
se non per le quote interne corrispondenti al quantum
di tributo accertato anche nei confronti dell'impugnante
parzialmente vittorioso. Il caso è infatti molto diverso
da quello in cui l'a.f. non abbia posto in essere la
fattispecie impositiva nei confronti di tutti i coobbligati
e quindi qui crediamo debba avere piena esplicazione
il regime di autoresponsabilità di ciascuno per le proprie
scelte (o carenze) di reazione in sede giudiziale.
L'impostazione complessiva che
ne emerge è molto diversa da quella - indubbiamente
lesiva dell'art. 24 Cost. - della vecchia "supersolidarietà",
che rendeva ciascun obbligato rappresentante presunto
degli altri secondo l'antica matrice francese del tema
e secondo però anche una evidente fictio (sì che, a
mente dell'art. 1306 c.c. e delle altre norme sulla
estensione solo in utilibus - con la giusta eccezione
dell'art. 1310 c.c. sull'impium praesidium della prescrizione
- è più calzante la spiegazione in chiave di negotiorum
gestor utile). Dopo gli interventi della Consulta di
tanti anni fa, quanto al diritto di difesa ciascuno
ha doverosamente una sua autonomia, che non esclude
però ancora la inscindibilità della lite fra i vari
coobbligati accertati, posto che una diversa fissazione
della prestazione da ciascuno dovuta renderebbe incongruamente
proprio e solo il giudice civile - in sede di giudizio
di regresso - nuovo accertatore dell'imposta, cioè della
prestazione solidalmente dovuta, e del suo riparto tra
i singoli contribuenti, e così dei singoli "pesi" fiscali.
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* Questo studio - in cui
il processo è ripensato in funzione dell'art. 53 della Costituzione
- è dedicato al Prof. Enrico De Mita, con affetto di condiscepolo
e gratitudine per l'amicizia ricevuta.
[1] Il riferimento è alle
sez. un., 18 gennaio 2007, n. 1052 (e a quella seriale n. 1057).
L'interesse manifestato dalla portata del contenuto di questo arresto
è dimostrato dai numerosi commenti di cui esso è stata fatto oggetto.
Vedilo pubblicato in Corr. Giur., 2007, 775 ss, con nota critica
di BACCAGLINI, Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria:
corsi e ricorsi storici, e con postilla, cautamente adesiva, di
CONSOLO, .E pur si muove! Il giusto riparto fra coobligati solidali
torna (per altra via) al centro del sistema; cfr. anche l'editoriale
critico di GLENDI, Le sezioni unite della Suprema Corte officiano
i "funerali" della solidarietà tributaria, in Riv. Giur. Trib.,
2007, 189; la nota adesiva di FALSITTA, Presupposto tributario unitario,
giusto riparto e litisconsorzio necessario nella solidarietà passiva
tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2007, II, 167, che dipinge un quadro
generale della problematica, pur senza scendere nel dettaglio delle
implicazioni processuali che la soluzione del litisconsorzio necessario
nella solidarietà tributaria darebbe luogo, e che, in questo scritto
si intendono affrontare, con buona pace del paziente lettore; cfr.,
anche, il commento favorevole di RANDAZZO, Litisconsorzio necessario
tra condebitori di imposta sugli atti di divisione, in Corr. Trib.,
2007, 997.
[2] Ci si riferisce alle pronunce
della Corte cost., 16 maggio 1968, n. 48 e 28 dicembre 1968, n.
139, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità ex artt.
3 e 24 Cost. di alcune norme tributarie (nella specie, gli artt.
20 e 21, R.D. 7 agosto 1936, in tema di imposta di registro e l'art.
66, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, relativo all'imposta sulle successioni)
là dove interpretate nel senso che la notifica dell'avviso di accertamento
di maggior valore effettuata nei confronti di uno soltanto dei soggetti
obbligati al pagamento del tributo importasse, per tutti, la decorrenza
del relativo termine di impugnazione. Salutate con favore, nella
parte in cui decretavano l'eclissi del principio cd. estensivo degli
effetti degli atti compiuti da o contro uno dei condebitori solidali
nei confronti di tutti gli altri, poiché contrario al diritto di
difesa, le pronunce erano state fatte oggetto di rilievi critici
da parte di autorevoli autori, che osservavano come la Corte avesse
omesso di chiarire quale dovesse essere il trattamento in sede processuale
di un'obbligazione tributaria con una pluralità di debitori. Cfr.,
in particolare, FALSITTA, Brevi note sulla incostituzionalità della
solidarietà formale tributaria, ivi, 1969, 1213 e FANTOZZI, Considerazioni
sulla dichiarazione di incostituzionalità della cd. solidarietà
tributaria, in Giur. Cost., 1968, 736, già fortemente critico verso
la soluzione, paventata dalle Corti di merito dalla metà del secolo
scorso, del liti-sconsorzio facoltativo nelle obbligazioni solidali
di imposta ne La solidarietà nel diritto tributario, Torino, 1968,
spec. 76 ss e 333 ss., ove spunti adesivi per la riconducibilità
della fattispecie, sul piano processuale, al litisconsorzio necessario.
[3] V., per esempio, BACCAGLINI,
Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria, cit., 783 ss.,
nonché GLENDI, Le sezioni unite officiano i funerali della solidarietà
tributaria, cit., passim, che ha sempre avanzato dubbi sulla ammissibilità
di un litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali tributarie.
V. infatti quanto già osservato in Appunti sul litisconsorzio necessario.
Cause inscindibili ed effetto estensivo tra coobbligati solidali
per debito di imposta, in Dir. e Prat. Trib., 1964, spec. 156 ss.,
e ripreso ne L'oggetto del processo tributario, Padova, 1984, 765
ss., spec. 777-779, ove peraltro - a differenza di quanto precedentemente
sostenuto - si nega addirittura l'applicabilità dell'art. 1306 c.c.
Per un'efficace sintesi del pensiero dell'autore, a riguardo, cfr.
la sua voce Giudicato (Dir. trib.), in Enc. Giur., Aggiornamento,
XV, Roma, 2003, 7.
[4] Così GLENDI, Le sezioni
unite officiano i funerali della solidarietà tributaria, cit., 190,
già ipercritico dell'altro, dopo tutto non scollegato, dictum storico
sul giudicato nei rapporti tributari fondamentali di durata, di
cui alle sez. un., 16 giugno 2006, n. 13196, in Corr. Giur., 2006,
con nota di MANZON, I limiti oggettivi del giudicato tributario
nell'ottica del "giusto processo": lo swing-over della Cassazione.
[5] In diritto tributario,
non tutte le fattispecie di solidarietà paritaria corrispondono
alla medesima finalità e interna struttura (specie in vista dei
regressi). a) In un primo ordine di ipotesi - per le quali soprattutto
la ricostruzione processuale che qui si intende offrire al fenomeno
della solidarietà tributaria sembra potersi proporre - l'istituto
in questione sottende un interesse pubblico all'imposizione secondo
il principio di capacità contributiva. La solidarietà si impone
perché i soggetti coobbligati hanno paritariamente realizzato, quali
co-contribeunti lo stesso presupposto di imposta. Sono questi i
casi disciplinati dall'art. 57, D.P.R. 131/86, che dichiara obbligati
in solido al pagamento dell'imposta di registro coloro che abbiano
contratto l'atto da registrare; dall'art. 22, D.P.R. 642/72, in
tema di imposta di bollo; dall'art. 11, D.Lgs. 347/90, in tema di
imposte ipotecarie e catastali. b) Già diverse dalle precedenti,
sono invece le fattispecie di solidarietà previste dall'art. 65,
D.P.R. 600/73, che stabilisce un'obbligazione in solido a carico
degli eredi per il pagamento di imposte del de cuius, il presupposto
delle quali si sia verificato prima della morte di questi, dall'art.
34, D.P.R. 602/73 che stabilisce una solidarietà per i coniugi che
presentano la dichiarazione dei redditi congiunta e dall'art. 35,
D.P.R. 602/73, che introduce una solidarietà passiva tra sostituto
e sostituito, per mancato versamento delle ritenute. Per questo
secondo gruppo di casi, la solidarietà è posta a garanzia di un
corretto adempimento diremmo procedimentale - dell'obbligazione
tributaria, mentre meno centrale si appalesa il presupposto di capacità
contributiva. c) Peculiare e remota da quella - presente sub a)
e in qualche modo anche sub b) - della comune partecipazione al
presupposto di imposta si presenta, infine, la natura delle fattispecie
di solidarietà previste dagli artt. 38, 329, 330, D.P.R. 43/73,
in tema di imposte doganali; dall'art. 11, D.Lgs. 472/97, in tema
di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie
e dall'art. 60- bis, D.P.R. 633/72, che introduce una solidarietà
paritaria nel pagamento dell'Iva tra cedente e cessionario del bene.
In questi casi si potrebbe dire che la funzione della solidarietà
è "para sanzionatoria". Ne costituisce un esempio alquanto chiaro
la complessa figura di solidarietà prevista dall'art. 11 del decreto
sulle sanzioni. La coobbligazione al pagamento di una somma pari
alla sanzione irrogata a carico dei soggetti nell'interesse dei
quali ha agito l'autore della violazione deve essere letta in uno
con la limitazione della responsabilità dell'autore della violazione,
che non abbia commesso l'illecito con dolo o colpa grave. In questo
caso, l'introduzione della solidarietà è strettamente corredata
alla finalità che la sanzione - o una somma corrispondente - sia
in definitiva a carico del soggetto che si è avvantaggiato dell'illecito.
È evidente come per le ultime due sottospecie di solidarietà qui
descritte - e in specie per la terza - si attenua alquanto il collegamento
fra obbligazione solidale e capacità contributiva e, di conseguenza,
l'attenzione alla fase dei regressi, che invece soprattutto nelle
ipotesi a) e b), avranno come presupposto imprescindibile il carico
contributivo individuale. Ad analoghe conclusioni, che portano ad
escludere la centralità del principio della capacità contributiva,
può pervenirsi oggi con riguardo alla reintrodotta imposta sulla
successioni, di cui al D.Lgs. 346/90, il cui art. 36 istituisce
una solidarietà tra eredi relativamente al pagamento dell'importo
complessivo dell'imposta dovuta da costoro e dai legatari. La fattispecie
in esame rifugge da una qualificazione nei termini di obbligazione
solidale paritaria - specie nel senso indicato sub a) - e conseguentemente
esclude in giudizio la necessità del litisconsorzio. Venuta meno
l'imposta sull'asse ereditario (cd. tassa sul morto), oggi il tributo
viene calcolato per ciascun erede a seconda del grado di parentela
e delle franchigie, con conseguente differenziazione del carico
contributivo tra i singoli soggetti passivi. Ne deriverebbe una
sorta di obbligazione solidale dipendente, in cui ciascun erede,
oltre ad essere obbligato per la propria imposta, risponde anche
per i tributi dovuti dagli altri, pur senza averne realizzato il
presupposto (per una osservazione in questo senso, FALSITTA, Presupposto
tributario, giusto riparto, cit., 183, testo e nota 10). Del tutto
estraneo - non merita neppure rimarcarlo - rispetto a queste tematiche,
la figura del responsabile di imposta.
[6] In argomento, un cenno estensivo a
tutta la solidarietà dipendente, e financo a tutte le ipotesi nelle
quali «la fattispecie costitutiva dell'obbligazione sia connotata
da elementi comuni ad una pluralità di soggetti» (per usare le parole
un pò generiche delle sezioni unite, che potrebbero adombrare l'accertamento
dei redditi in forma associata), in ALBERTINI, op. cit., 1548. L'autore
nota, e mi sembra esattamente, che l'applicazione dell'art. 14,
comma 1, al di fuori dei casi di unicità dell'atto - e noi soggiungiamo:
al di fuori dei casi di solidairietà paritaria accertata con un
unico atto - accentuerebbe a dismisura i problemi ricostruttivi
e, per giunta, senza che il litisconsorzio necessario risulti funzionale
ad una opportunità / necessità stringentemente imposta dal rispetto
del riparto secondo capacità contributiva secondo peso comune.
[7] Specie su tale tema,
v. DE MITA, da La solidarietà passiva nel debito di imposta, in
Riv. Dir. Fin., 1960, II, 3 ss. fino a La Cassazione forza sui vincoli
di solidarietà, in Il Sole 24 Ore, 8 aprile 2007, 20.
[8] Ci riferiamo alla nostra
ricostruzione, descritta ne Il cumulo condizionale di domande, cit.,
825-826, nota, 224, là dove propendiamo per l'applicabilità dell'art.
331, parte II, c.p.c. anche nell'ipotesi di un'obbligazione solidale
paritaria, quando in primo grado siano state proposte da ciascun
condebitore solidale le azioni di reciproco regresso, condizionate
all'accoglimento della domanda principale di condanna. In questi
casi, l'eventuale impugnazione del creditore nei confronti di un
solo debitore solidale varrà a devolvere al giudice di appello anche
la domanda di regresso nei riguardi dei condebitori non ulteriormente
perseguiti dal creditore (con i quali pertanto, in caso di riproposizione
della domanda di regresso ex art. 346 c.p.c. da parte dell'appellato,
dovrà essere integrato il contraddittorio ex art. 331, parte II).
In argomento cfr. anche RICCI, Il litisconsorzio nelle fasi di impugnazione,
Milano, 2005, 386, che propende per l'applicabilità dell'art. 331
anche alle ipotesi di obbligazioni solidali ad interesse comune
onde evitare possibili conflitti logici tra giudicati che gli obbligati
farebbero valere in sede di regresso.
[9] La somiglianza, non
solo letterale dell'art. 14, D.Lgs. 546/92 al 331 c.p.c. era già
stata messa in luce da CHIZZINI, I rapporti tra Codice di procedura
civile e processo tributario, in AA.VV., Il processo tributario,
in Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, a cura di Tesauro,
Torino, 1999, 13, che - sia pur cautamente - aveva prospettato l'ammissibilità
di un'esegesi dell'art. 14 alla luce della norma che regola il litisconsorzio
necessario in fase di impugnazione, più che di quella che disciplina
l'istituto in primo grado. Al riguardo, vedasi per consonanti riflessioni
BELLÈ, Il processo tributario con pluralità di parti, Torino, 2002,
127 ss; contra, GLENDI, Le sezioni unite della Suprema Corte officiano
i "funerali" della solidarietà tributaria, cit., 190-191, che considera
una forzatura strumentale quella operata dalle sezioni unite 1057/07,
ove si valorizza il dettato letterale dell'art. 14, per affermare
che il litisconsorzio in sede tributaria risponde a regole diverse
da quelle che presidiano l'omologo istituto nel processo ordinario
di prime cure. Siffatta conclusione è decisamente avversata dall'autore,
in base al rilievo per cui l'art. 14, al pari dell'art. 102 c.p.c.,
sarebbe norma in bianco. Piuttosto, dal confronti dei due dettati
normativi emergerebbe soltanto una diversa tecnica di formulazione
del precetto, giacchè mentre l'art. 102 descriverebbe il liti-sconsorzio
necessario sotto il profilo della sentenza e dei suoi effetti, l'art.
14 illustrerebbe il fenomeno dall'angolo visuale dell'oggetto del
ricorso, per l'appunto inscindibile. Consonanti indicazioni in tal
senso anche in BACCAGLINI, Litisconsorzio necessario e solidarietà
tributaria, cit., 783-784 che, nel criticare l'esegesi operata dalla
Corte, osserva che mentre la nozione di inscindibilità di cui all'art.
331 c.p.c. si lasca apprezzare per ragioni schiettamente processuale,
nell'ambito del processo tributario l'inscindibilità di cui è parola
nell'art. 14 sarebbe tenuta a misurarsi in base alla situazione
sostanziale dedotta in giudizio.
[10] In questo senso,
già FALSITTA, Presupposto unitario plurisoggettivo, cit., 178. La
necessità di un accertamento unitario dell'imposta tra i contribuenti,
quale premessa per un giusto riparto in fase di regresso, è esigenza
che la nostra Cassazione ha iniziato ad avvertire sin dagli anni
Novanta (v. in tal senso Cass., 29 marzo 1990, n. 2575, in Riv.
Dir. Trib., 1990, II, 495 e sez. un., 22 giugno 1991, n. 7053, ivi,
1992, 68 ss. fatte oggetto di note critiche da CASTALDI, Incompatibilità
tra disciplina civilistica della solidarietà ed esigenze di uniforme
accertamento del valore venale dell'immobile tra coobbligati per
l'imposta di registro, ivi, 1992, 840; nonché Id., Considerazioni
civilistiche e non a margine della sentenza 22 giugno 1991, n. 7053
delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ivi, 1992, 78). Per
lungo tempo, tuttavia, i giudici di legittimità hanno ritenuto di
poter assicurare tale esigenza, tramite il ricorso all'istituto
dell'art. 1306 c.c., allargandone le maglie di operatività sino
ad ammetterne l'applicazione anche a favore di quel coobbligato
nei cui confronti l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo.
Anche volendo prescindere dalla correttezza di una siffatta applicazione
estensiva della norma civilistica (su cui v. le riserve avanzate
da CASTALDI, Considerazioni civilistiche, cit., 83, nota 13; LUPI,
Definitività degli atti impositivi: il rigore scompare quando il
contribuente è in buona compagnia, in Riv. Dir. Trib., 1992, II,
918; FREGNI, Obbligazione tributaria e Codice civile, Torino, 1998,
293 ss. che in effetti considera questo orientamento come retto
da buone ragioni di giustizia equitativa ma privo di ragioni giuridiche
convincenti, nonché CONSOLO- D'ASCOLA, voce Giudicato tributario,
in Enc. Dir., Aggiornamento, 2001, 482) è evidente come l'art. 1306
non riesca a presidiare quelle esigenze di uniformità di accertamento
giurisdizionale - e prima ancora sostanziale - che si impongono
nelle fattispecie di obbligazioni solidali di imposta. Il ricorso
all'estensione in bonam partem del giudicato favorevole ottenuto
da un condebitore non è in grado di trovare applicazione quando
due processi siano stati autonomamente coltivati da due condebitori
solidali, non siano stati riuniti e abbiano condotto ad esiti cacofonici:
l'uno di accoglimento e l'altro di rigetto del ricorso. Qui l'operatività
del 1306 c.c. è posta fuori gioco ed il rischio di giudicati contrastanti
diventa realtà.
[11] Bene colta da Cass.,
sez. trib., 12 luglio 2006, n. 15825, e su cui v. il nostro Processo
di accertamento fra responsabilità contributiva e debito tributario,
in Riv. Dir. Proc., 2000, 1034 ss.
[12] V., infatti, le
giuste osservazioni di FANTOZZI, La solidarietà tributaria, in Trattato
di diritto tributario, a cura di Amatucci, Padova, 1994, 480.
[13] In questo senso, vedasi MONTI, La
disciplina dei coobbligati solidali in via paritaria, in Rass. Trib.,
1988, II, 485, in nota a Trib. Padova, 13 ottobre 1986, n. 1394.
[14] Non pienamente valorizzato,
alla luce del principio di capacità contributiva, da coloro che
nel giudizio di regresso, a fronte di una molteplicità di giudicati
cacofonici ottenuti in sede tributaria, ammettono un nuovo e ulteriore
accertamento del dovuto, da parte del giudice civile. V. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Milano, 2005, 130; e BACCAGLINI,
Litisconsorzio necessario e solidarietà tributaria, cit., 786 testo
e note. Infatti, è vero che, come osservato da autorevole dottrina
processual-civilista (v. MENCHINI, Il processo litisconsortile.
Struttura e poteri delle parti, Milano, 1993, 607 ss.), la possibile
coesistenza di sentenze a contenuto difforme sull'obbligazione solidale
non darebbe luogo a conflitto di giudicati in fase di regresso,
giacchè ciascuna pronuncia ottenuta dal singolo condebitore si atteggerebbe a res inter alios acta nei confronti del condebitore rimasto estraneo
a quel giudizio, con la conseguenza che il giudice civile sarebbe
comunque tenuto a conoscere nuovamente della questione, sia pur
incidenter tantum. Tale conclusione, accettabile per una obbligazione
solidale di diritto comune, fatica invece a condividersi nell'ottica
di un debito di imposta, che coinvolga paritariamente più soggetti,
finendo per svilire l'accertamento giurisdizionale compiuto dalle
Commissioni, e mostrandosi irrispettoso di quel principio di capacità
contributiva che caratterizza pur sempre consimili obbligazioni.
[15] Nella prospettiva del
giusto riparto su cui non da oggi insiste FALSITTA, Il principio
di capacità contributiva e il giusto riparto, in Riv. Dir. Trib.,
2004, ma vedi anche Profili della tutela costituzionale della giustizia
tributaria, in Diritto tributario e Corte costituzionale, a cura
di Perrone-Berliri, Napoli, 2006, 91 ss., nonché da ultimo Id., Presupposto unitario plurisoggettivo, op. cit.
[16] Come, sono certo, invece,
negherebbe senza esitazioni Glendi. Vedasi infatti le osservazioni
già espresse dall'autore in L'oggetto del processo tributario, cit.,
778.
[17] V. GLENDI, Le sezioni
unite della Suprema Corte "officiano" i funerali della solidarietà
tributaria, cit., 190. Ravvisa, nella fattispecie de qua, un'ipotesi
di litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali, FANTOZZI, La solidarietà nel diritto tributario, cit., 334 ss., negando, così,
alla sentenza resa a contraddittorio non integro l'attitudine a
produrre effetti.
[18] In questo senso v.
le osservazioni di MONTI, op. cit., Secondo l'autore, infatti, sostenere
il regime di litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati a
pena di sentenza inutiliter data, significa assecondare l'idea che
l'obbligazione tributaria sia perfetta ed esistente soltanto se
il relativo atto di imposizione sia stato notificato a tutti i soggetti
passivi del rapporto. Di conseguenza, se un coobbligato non avesse
ricevuto l'avviso di accertamento, o questo non gli fosse stato
validamente notificato, tale vizio non solo sarebbe opponibile ai
condebitori solidali, in via di regresso, ma sarebbe tale da inficiare
la stessa esistenza dell'obbligazione tributaria, cosicché colui
che abbia pagato potrebbe davvero esperire azione di rimborso nei
confronti della pubblica amministrazione avendo assolto una obbligazione
non sussistente.
[19] Sia consentito rinviare
al mio Spiegazioni di diritto processuale civile. Profili generali,
II, Padova, 2006, 476, ove si dà conto di questa forma attenuata
di invalidità della pronuncia quando il litisconsorzio non sia evincibile
dal sistema secundum tenorem rationis. Su altro piano, ovvero su
quello della negazione stessa della inscindibilità tra condebitori
solidali tributari, trattando la fattispecie al pari di quella civile
(pur se l'art. 1306 c.c. non è detto valga fuori dal campo dei giudizi
di condanna) sottolinea che la sentenza che accoglie l'impugnazione
non è assolutamente inutiliter data, TESAURO, Istituzioni di diritto
tributario, Torino, 2006, I, 361 e, sulle sue orme, v. oggi ALBERTINI,
In tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario, secondo
il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in Giur. It., 2007,
1545.
[20] La rimodellazione del
quantum di imposta dovuto ad opera del giudice civile, lungi dal
presentarsi come la regola, si ridurrebbe così ai soli casi patologici,
sopra descritti. V., invece, per una diversa conclusione, che svilisce
il significato del giusto riparto tra coobbligati quanto affermato
dagli autori citati in nota 12.
[21] Idea sottesa ad es.
in MONTI, op. cit.
[22] Come, invece, ritiene ad esempio ALBERTINI,
op. cit., 1547, che così fa operare la nuova giurisprudenza totalmente
a favore del privato ed in pregiudizio dell'interesse fiscale, senza
alcun addentellato normativo, posto che anche il combinato disposto
degli artt. 331 e 334 c.p.c. non sembra invocabile qui per analogia,
in quanto non ricorre la situazione, in quelle norme considerata,
della rinascita del potere di impugnazione nei confronti dell'impugnante
principale conseguente all'esigenza che il nuovo grado di giudizio
possa rimettere in discussione anche la soccombenza nei suoi confronti
delle parti di causa inscindibile destinatarie dell'integrazione
del contraddittorio. (v. il nostro Le impugnazioni delle sentenza
e dei lodi, Padova, 2006, 62, ove si sottolinea che l'impugnazione
incidentale tardiva è sempre di ritorsione e non può pertanto avvenire
contro un soggetto diverso dall'impugnante principale, ossia dalla
parte che rimette in discussione l'equilibrio sancito dalla sentenza
di grado inferiore e deve quindi scontare la riapertura a tutto
campo della lite senza poter speculare sulla preclusione del potere
di impugnativa dei suoi avversari parzialmente soccombenti). Nel
giudizio litisconsortile tra coobbligati solidali paritetici, l'a.f.
non è parte impugnante ma destinataria dell'azione di impugnativa
e quindi non può soggiacere alla riapertura dei termini a favore
dei coobbligati decaduti. |
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