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ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE PROPOSTA DA SOCIETÀ DI PERSONE E SOSPENSIONE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE NEI CONFRONTI DEI SOCI
Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sez. II, 10 gennaio 2007, n. 50
Presidente e Relatore: Guidotti
Accertamento - Accertamento con adesione -
Istanza proposta da società di persone - Effetto
di sospensione del termine di impugnazione dell’avviso
di accertamento - Estensione ai soci che
non abbiano proposto istanza - Configurabilità
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 4)
L’istanza di accertamento con adesione proposta da una
società di persone, destinataria dell’avviso di accertamento
unitario, sospende i termini di impugnazione anche
nei confronti dei soci destinatari degli avvisi di accertamento
singolari.
Svolgimento del processo
Con atto depositato il 18 maggio 2006 la società
T. V. S.a.s. ricorreva a questa Commissione contro
avviso di accertamento notificato dalla Agenzia
delle Entrate di Piacenza che rettificava i ricavi ai
fini Irpef, Irap, Iva e contestava irregolarità delle
scritture contabili.
La società ricorrente esponeva di svolgere nell’ambito
della attività di agenzia di viaggio tre diverse
tipologie di servizi: organizzazione e vendita
di pacchetto turistico completo; vendita di singoli
servizi turistici, intermediaria nella vendita
di singoli servizi turistici. Respingeva i rilievi formulati
dall’Ufficio. In particolare, evidenziava
che l’Ufficio aveva contestato la omessa fatturazione
ed aveva calcolato i ricavi sulla base dei soli
contratti assicurativi, senza tener conto che in
molti casi l’Agenzia aveva svolto esclusivamente
attività di intermediario per la sola emissione di
polizze assicurative. Portava ad esempio e documentava
numerosi viaggi per Lourdes “auto organizzati”,
per i quali la ricorrente aveva svolto
solo alcune attività (sistemazione in albergo),
mentre il costo del trasporto era stato fatturato
direttamente al capogruppo. Evidenziava che
guide, organizzatori, insegnanti, conteggiati dall’Ufficio
ai fini dei ricavi, in realtà non avevano
pagato la propria quota. Respingeva altresì il metodo
di calcolo del reddito effettuato dall’Ufficio,
che lo aveva presunto uguale ai ricavi lordi, senza
dedurre i costi. Sottolineava che gli studi di settore
indicavano un margine operativo lordo oscillante
fra il 12,50% ed il 14,50%. Respingeva altresì
il calcolo effettuato dall’Ufficio relativamente
all’Iva, scorporata dal maggior imponibile, in
luogo di determinarla applicando il procedimento
di detrazione “data a base”.
Chiedeva che venisse annullato l’avviso di accertamento
impugnato.
L’Ufficio si costituiva con controdeduzioni depositate
il 14 luglio 2006 esponendo che il legale
rappresentante della società, S. G., aveva presentato
il 14 febbraio 2006 istanza di accertamento
con adesione che si era conclusa con esito negativo.
Precisava che tale istanza si riferiva esclusivamente
all’accertamento notificato alla società e
non anche agli atti di accertamento notificati ai
due soci, atti che non erano stati menzionati nella
istanza stessa. Circa le eccezioni formulate nel
proprio ricorso dalla società, sosteneva che le giustificazioni
addotte non provavano che l’Agenzia
si fosse limitata a fornire copertura assicurativa
per i viaggi, anzichè organizzarli in toto, e sottolineava
che la ricorrente volendo far valere un diritto
in giudizio, doveva provare i fatti che ne costituiscono
fondamento, mentre non aveva fornito
idonea documentazione, salvo qualche esempio
marginale. Evidenziava che la ricorrente non
aveva documentato, neppure in sede contenziosa
maggiori costi riconducibili ai maggiori ricavi accertati;
che gli studi di settore richiamati non costituivano
prova utile alla difesa e che, quanto all’Iva,
il metodo di calcolo proposto da controparte
non era applicabile.
Chiedeva la reiezione del ricorso e la conferma
dell’operato dell’Ufficio.
Con atto separato depositato il 18 maggio 2006 il
signor S. G. socio accomandatario con quota pari
al 99%, ricorreva contro distinto avviso di accertamento
a lui notificato, con il quale l’Agenzia
delle Entrate aveva rettificato i suoi redditi, impugnandogli
la percentuale a lui spettante di
quanto accertato alla società.
Il ricorrente esponeva le medesime argomentazioni
difensive della società e rassegnava le medesime
conclusioni.
Si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni depositate
il 14 luglio 2006, esponendo che il S., dopo
avere prodotto istanza di accertamento con adesione
relativamente all’atto notificato alla società,
aveva prodotto nel corso del contraddittorio ulteriore
istanza di accertamento con adesione, relativamente
all’accertamento a lui notificato. L’Ufficio
evidenziava che tale seconda istanza era intempestiva,
in quanto prodotta oltre il termine di
sessanta giorni dalla notifica, talché l’accertamento
nei confronti del S. era divenuto definitivo e le
somme dovute dal ricorrente erano state iscritte a
ruolo a titolo definitivo.
Sottolineava che nella prima istanza di accertamento
con adesione proposta per la società, non
era stato menzionato l’accertamento notificato ai
soci, così che non era applicabile al S. la sospensione,
per 90 giorni, dei termini per ricorrere alla
Commissione tributaria e il ricorso doveva considerarsi
inammissibile. Precisava che l’impugnazione
del maggior contributo Inps era inammissibile,
in quanto l’accertamento relativo sarebbe
stato oggetto di separato atto dell’Inps. Quanto al
merito, l’Ufficio controdeduceva con le medesime
argomentazioni svolte nell’atto costitutivo depositato
nei confronti della società. Chiedeva la reiezione
del ricorso.
Con atto separato depositato sempre il 18 maggio
2006 la signora M. M., socia della T. con quota
pari all’1% ricorreva contro distinto avviso di accertamento
a lei notificato, con il quale l’Agenzia
delle Entrate aveva rettificato i suoi redditi imputandole
la percentuale a lei spettante di quanto
accertato alla società.
La ricorrente esponeva le medesime argomentazioni
difensive svolte dalla società e rassegnava le
stesse conclusioni.
Si costituiva l’Ufficio il 14 luglio 2006, esponendo
argomentazioni identiche a quelle svolte nelle
controdeduzioni depositate nel procedimento
promosso dal S. Chiedeva la reiezione del ricorso.
Con successivo atto depositato il 5 ottobre 2006,
la T. V. ricorreva contro cartella di pagamento
frattanto notificata dalla Agenzia delle Entrate
sulla base dell’accertamento già impugnato, recante
Iva, Irap, interessi ed accessori per complessivi
euro 35.322,20.
La ricorrente esponeva le medesime difese, eccezioni
e conclusioni già esposte nel ricorso contro
l’avviso di accertamento ed evidenziava che dal
pagamento dell’importo recato dalla cartella le
sarebbe derivato un danno grave ed irreparabile,
risultando detta somma superiore alle disponibilità
della società, con riflessi occupazionali anche
per i sei lavoratori dipendenti.
Chiedeva che venisse sospesa l’efficacia della cartella
impugnata.
Con autonomi ricorsi impugnavano altre cartelle
recanti Irpef anche i soci della T. V., S. G. e M. M.,
chiedendone la sospensione: il primo evidenziando
il danno grave ed irreparabile che gli sarebbe
derivato, portando la cartella a lui notificata la
somma di euro 234.304,39, importo enormemente
superiore alle sue possibilità; la seconda esponendo
di essere pensionata e di non avere le disponibilità
per pagare la cartella a lei notificata di
euro 2.071,96.
Sia S. G. che M. M. riproducevano, quanto al merito,
le stesse argomentazioni già esposte dalla società.
All’udienza dell’8 novembre 2006, le parti insistevano
sulle rispettive posizioni e l’Ufficio si opponeva
alla chiesta sospensiva.
La Commissione, delibato il merito, riteneva la
sussistenza dei presupposti di legge e sospendeva
l’efficacia sia della cartella notificata alla società
T., sia della cartella notificata al socio S. G., mentre
respingeva la istanza di M. M.
In data 1 dicembre 2006, con identiche comparse,
l’Ufficio si costituiva nei due procedimenti
promossi dai soci contro le rispettive cartelle esattoriali,
sottolineando che l’istanza di accertamento
con adesione era stata presentata esclusivamente
dal S. quale legale rappresentante della
società e che tale istanza esplicava i propri effetti
solo per la società e non per i soci, così che i maggiori
termini per ricorrere alla Commissione tributaria
valevano esclusivamente per la T. e non
per i due soci, i cui ricorsi contro i rispettivi avvisi
di accertamento erano quindi tardivi. Da ciò
conseguiva che gli accertamenti si erano consolidati,
legittimando l’Ufficio stesso alla iscrizione a
ruolo a titolo definitivo delle rispettive Irpef. Richiamava
in proposito la giurisprudenza della
Cassazione e ribadiva che i contraddittori si erano
svolti con il S. in qualità esclusivamente di legale
rappresentante della T., talchè la procedura
non poteva estendersi alle autonome posizioni
dei soci, trattandosi oltretutto di imposte differenti
ed autonome (Irap e Irpef).
All’udienza del 20 dicembre 2006, la Commissione
disponeva la riunione di tutti i ricorsi ed il Relatore esponeva i fatti e le questioni della controversia.
Le parti, ammesse alla discussione, insistevano
sulle rispettive posizioni.
La Commissione si riservava la decisione: indi decideva
come segue.
Motivi della decisione
Osserva preliminarmente la Commissione, che
mentre il ricorrente con adeguati e riscontrabili
elementi, può limitarsi semplicemente a dimostrare
le carenze e le incongruenze dell’accertamento,
l’Ufficio ha sempre l’onere della prova
della regolarità e legittimità dell’accertamento,
che deve essere adeguatamente sostenuto e giustificato.
La T. ha dimostrato che per tutta una serie di
viaggi ha svolto semplice attività di intermediario
con la sola emissione di polizze assicurative e che
il reddito dichiarato era praticamente in linea
con gli studi di settore; ha anche prospettato come
il calcolo dell’Iva sia errato. In tale situazione,
incombeva all’Ufficio dimostrare che il sistema di
calcolo che aveva adottato sia per determinare il
reddito, che per l’Iva era corretto. L’Ufficio ha invece
cercato di invertire l’onere della prova e si è
limitato a generiche controdeduzioni, sfuggendo
al contraddittorio, anche per quanto riguarda il
calcolo dell’Iva.
La Commissione ritiene così che l’accertamento
sia infondato ed illegittimo e vada conseguentemente
annullato.
Per quanto concerne il reddito Irpef dei soci, che
hanno proposto le medesime eccezioni della società,
l’Ufficio eccepisce la tardività dei ricorsi del S.
e della M., in quanto la procedura di accertamento
con adesione (che si era tuttavia risolta con esito negativo,
ma che aveva legittimato la società ad utilizzare
i maggiori termini per ricorrere in Commissione),
sarebbe stata svolta dalla sola società.
Risulta agli atti che non solo la società, ma anche
i due soci hanno presentato alla Agenzia delle Entrate
nel termine di sessanta giorni dalla notifica
dell’accertamento distinte istanze di accertamento
con adesione. Tuttavia nei due verbali di contraddittorio
del 6 aprile 2006 e del 5 maggio 2006
redatti dall’Ufficio, si attesta la presenza del solo
S. G. «in qualità di rappresentante legale della T.
V.» e si fa riferimento alla sola istanza della società
e non anche a quella dei due soci. Da tali attestazioni,
redatte ad opera dei funzionari della Agenzia
delle Entrate, l’Ufficio fa discendere la constatazione
che i due soci mai avrebbero avviato la
procedura di accertamento con adesione, talchè
per essi non sono utilizzabili i maggiori termini
per ricorrere in Commissione, con la conseguente
definitività degli accertamenti a loro notificati e
la piena regolarità delle iscrizioni a ruolo.
Ritiene la Commissione (dopo avere comunque
rilevato come nel verbale del 5 maggio 2006 appaia
in calce la indicazione come “parte” sia della
T. V., sia di M. M. e G. S. e la firma S.) che allorquando
è stato avviato da una società di persone
un procedimento di accertamento con adesione,
i termini per ricorrere alla Commissione tributaria
in caso di chiusura negativa della procedura,
debbano considerarsi sospesi non solo per
la società, ma anche per tutti i soci. Ciò in quanto
il reddito della società si ripercuote ai fini Irpef
esclusivamente sui soci stessi e questi hanno diritto,
prima di affrontare l’onere di un ricorso, di conoscere
l’esito conclusivo della procedura di accertamento
avviata dalla società.
La Commissione ritiene poi censurabile il rigore
formale adottato dall’Ufficio nei confronti dei soci
S. e M., perchè esso viola le norme dello Statuto
del contribuente, che impone agli Uffici finanziari
un comportamento con il contribuente corretto,
leale e trasparente, «improntato al principio
della collaborazione e della buona fede». In
presenza di una omissione meramente formale
che viene dall’ufficio addebitata ai ricorrenti (anche
se la mancata indicazione nella istanza di accertamento
con adesione della loro partecipazione
alla procedura in qualità di soci, risulta da un
documento redatto a cura dell’Ufficio), incombeva
all’Ufficio stesso evidenziare ai soci che la procedura
era effettivamente limitata alla società e
non anche a loro, l’Ufficio era oltretutto ben consapevole
che il S possedeva il 99% delle quote sociali
della T., talchè l’imposta Irpef gravava quasi
per intero su di lui, e attendere il decorso del
tempo per poi eccepire la tardività del ricorso costituisce
un comportamento non correto, chiaramente
censurato dallo Statuto del contribuente.
Nel merito, i ricorsi dei due soci ricalcano le stesse
eccezioni formulate dalla società e valgono per essi
le stesse argomentazioni sopra svolte per il loro
accoglimento, che conducono a determinare la
infondatezza e la illegittimità degli accertamenti.
Tutte le cartelle oggetto dei ricorsi, portanti le
iscrizioni a ruolo effettuate in forza di accertamenti
che erano stati tempestivamente impugnati nei
maggiori termini decorrenti dalla procedura di accertamento
con adesione (avviata sia dal S. che dalla
M., ma non verbalizzata dall’Ufficio), vanno pure
dichiarate illegittime, essendo infondati gli accertamenti
che ne sono a base, e vanno annullate.
Ricorrono tuttavia nella vicenda giusti motivi per
compensare fra le parti le spese di giudizio.
Nota di Alessandro Turchi
La Commissione tributaria provinciale
di Piacenza afferma che, qualora una società di persone
presenti istanza di accertamento con adesione dopo aver
ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento unitario,
anche i soci possono beneficiare della sospensione del
termine di impugnazione degli avvisi di accertamento
singolari loro notificati. Il principio suscita perplessità,
perché non risulta avere adeguata base normativa e non
trova riscontro nemmeno nell'analisi degli effetti dei
provvedimenti impositivi notificati alla società e ai
soci.
Premessa
Nel caso di specie, una società
di persone aveva chiesto all'Ufficio di definire con
adesione l'avviso di accertamento notificatole (anche)
ai fini della determinazione dell'Irpef dovuta dai soci
ed, una volta chiuso il procedimento con esito negativo,
aveva impugnato in giudizio l'accertamento e la successiva
cartella di pagamento recante iscrizione provvisoria
a ruolo delle somme dovute a titolo di Irap e di Iva.
Anche i soci avevano impugnato
gli avvisi di accertamento singolari loro indirizzati
e le relative cartelle: ma l'Ufficio aveva eccepito
l'inammissibilità dei ricorsi perché proposti contro
provvedimenti divenuti definitivi a causa della mancata
presentazione, da parte dei soci stessi, delle istanze
di accertamento con adesione e della conseguente mancata
sospensione dei termini di impugnazione degli atti loro
notificati. Dalla lettura della sentenza non emerge
con chiarezza se i soci avessero o meno depositato autonome
istanze di accertamento con adesione; ma il profilo
è rimasto in realtà irrilevante, perché la sentenza
ha ritenuto che, nelle situazioni come quella in oggetto,
l'istanza di adesione presentata dalla società sospenda
i termini di impugnazione giurisdizionale anche a beneficio
dei soci rimasti inerti.
Il quadro normativo
I profili procedimentali dell'istanza
di accertamento con adesione presentata dalla società
di persone non sono regolati in modo esaustivo dalla
legge, perché l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del
1997 si limita ad attribuire all'ufficio competente
ad emanare l'accertamento unitario il potere di definire
anche il reddito di partecipazione dei soci «con unico
atto e in loro contraddittorio », prevedendo peraltro
che «nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla
definizione o che, benché ritualmente convocati secondo
le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio,
gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla
base della stessa», senza riduzione delle sanzioni.
La norma persegue l'obiettivo di
favorire una definizione unitaria e coerente del reddito
della società e di quello dei soci; ma non impedisce
che solo la società (e, secondo alcuni, anche solo i
soci) possano concordare con l'Ufficio il maggior reddito
imponibile, pervenendo ad una determinazione autonoma
rispetto a quella ottenuta dalle altre parti interessate,
all'esito degli eventuali ricorsi proposti [1].
Il D.Lgs. n. 218 del 1997 non contiene
altre disposizioni in materia di accertamento con adesione
delle società di persone. Per quanto ora interessa,
è indubbio che l'istanza presentata dalla società comporti
la sospensione del termine per impugnare l'avviso di
accertamento unitario notificato dall'Ufficio, e che
l'istanza presentata dal socio sospenda il termine di
impugnazione dell'avviso di accertamento singolare (ai
sensi dell'art. 6, comma 3): ma nessuna norma prevede
l'estensione della sospensione del termine a favore
del socio (o della società) che, pur avendo ricevuto
il provvedimento d'imposizione, non ne abbiano chiesto
la definizione con adesione; mentre una simile estensione
è sancita dall'art. 12, comma 2, dello stesso decreto
in materia di imposte indirette, in caso di istanza
di adesione proposta da uno solo dei coobbligati solidali
[2].
La soluzione adottata dalla
sentenza in commento
Nonostante il silenzio della legge,
la sentenza in esame ritiene che l'istanza di adesione
presentata dalla società sospenda anche nei confronti
dei soci il decorso del termine di impugnazione giurisdizionale,
perché ravvisa nell'accertamento unitario non un provvedimento
riferibile alla sola società di persone, ma un atto
che interessa e coinvolge direttamente i soci, «in quanto
il reddito della società si ripercuote ai fini Irpef
esclusivamente sui soci stessi e questi hanno diritto,
prima di affrontare l'onere di un ricorso, di conoscere
l'esito conclusivo della procedura di accertamento avviata
dalla società».
Oltre a ciò, la sentenza richiama
i princìpi di collaborazione e di buona fede enunciati
dallo Statuto dei diritti del contribuente, imputando
all'Ufficio di avere agito scorrettamente nel non comunicare
ai soci che l'istanza di accertamento con adesione risultava
presentata nell'esclusivo interesse della società. La
condotta dell'Ufficio non viene invece censurata sotto
il profilo della mancata convocazione dei soci, che
pure l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997 prevede
- o, meglio, fa presupporre - come doverosa, a prescindere
dal fatto che i soci presentino autonome istanze di
adesione.
La soluzione preferibile, contraria
ad estendere a beneficio dei soci la sospensione del
termine di impugnazione dell'avviso di accertamento
Le conclusioni cui pervengono i giudici piacentini,
pur rivelando l'apprezzabile tentativo di assicurare
tutela ai soci rimasti estranei al procedimento di adesione,
non sembrano rispondere al vigente quadro normativo.
L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.
218 del 1997 è stato pensato con specifico riguardo
ai casi in cui la definizione da parte della società
di persone preceda la notifica degli avvisi di accertamento
ad essa ed ai soci, senza porre problemi di tutela giurisdizionale
nei confronti di provvedimenti non ancora emanati: e
con riferimento a queste ipotesi la norma ha previsto
- in modo del tutto condivisibile - che il rifiuto di
concordare o l'inerzia mantenuta dai soci regolarmente
convocati comportino soltanto, per l'Ufficio, il dovere
di determinare nei loro confronti quote di reddito di
partecipazione conformi al reddito definito dalla società
[3].
Nulla dispone l'art. 4 per il caso
in cui il socio non sia convocato e non possa pertanto
partecipare al contraddittorio né aderire all'accertamento
concordato dalla società: ma sembra corretto ritenere
che, anche in tali situazioni, l'avviso di accertamento
singolare debba essere modellato sull'accertamento unitario
definito con adesione dalla società (non su quello originariamente
emanato dall'Ufficio), proprio al fine di garantire,
sin dove possibile, coerenza nella determinazione del
reddito prodotto dalla società e delle quote di partecipazione
imputate ai soci.
Le cose si complicano però quando
l'istanza di accertamento con adesione sia proposta
dalla società, ma non dai soci, dopo la notifica degli
avvisi di accertamento (unitario e singolari): in tali
casi, infatti, l'inerzia dei soci viene a ripercuotersi
non solo sulla condotta procedimentale dell'Ufficio,
ma anche sul piano processuale, proprio perché la legge
subordina la sospensione del termine di impugnazione
alla richiesta di definizione presentata dal «contribuente
nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento»
(art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997).
Ne deriva che la mancata proposta
di definizione con adesione dell'avviso di accertamento
singolare, non seguita da una tempestiva impugnazione
in giudizio, preclude al socio la possibilità di presentare
ricorso contro l'accertamento. In questo senso si esprime
anche chi, in forza delle «premesse che individuano
nell'accertamento unitario del reddito prodotto dalla
società un provvedimento che ha per referente passivo
unicamente la società e non anche i soci», esclude che
l'istanza di definizione proposta dalla società possa
sospendere il termine di impugnazione nei confronti
dei soci e che, viceversa, l'istanza di adesione presentata
dal socio possa giovare alla società [4].
Ciò non significa peraltro che il socio resti immancabilmente
esposto agli effetti dell'accertamento singolare non
impugnato, perché, proprio ai sensi dell'art. 4, comma
2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, la definizione operata
dalla società viene comunque a riflettersi sulla posizione
dei soci, vincolando pur sempre l'Ufficio a procedere
all'accertamento «sulla base della stessa», ossia a
modificare (id est, ad annullare parzialmente) l'avviso
originariamente notificato al socio, per adeguarne il
contenuto a quello dell'avviso unitario definito con
la società. Si verifica dunque un'ipotesi di parziale
annullamento d'ufficio, giustificato non da vizi originari
dell'avviso di accertamento singolare ma dalla sopravvenuta
definizione dell'accertamento unitario, di per sé idonea
a travolgere in parte anche gli effetti dell'accertamento
notificato al socio.
Diversa conclusione vale naturalmente
se - come nel caso in esame - la società non definisca
con adesione l'accertamento e decida di proporre ricorso
giurisdizionale. In tal caso, infatti, la legge non
prevede nessun meccanismo di adeguamento dei redditi
di partecipazione dei soci al reddito che, all'esito
del processo, risulterà imputabile alla società stessa,
e la possibilità di giungere ad una determinazione coerente
di tali redditi è rimessa semmai al diverso istituto
del litisconsorzio necessario (di cui si vogliano ravvisare
nella specie i presupposti [5]).
Quanto poi all'affermazione, che
si legge in sentenza, secondo cui i soci avrebbero «diritto,
prima di affrontare l'onere di un ricorso, di conoscere
l'esito conclusivo della procedura di accertamento avviata
dalla società», si osserva che di tale asserito diritto
non esiste traccia nel sistema, perché nessuna disposizione
prevede una sorta di sospensione sine die del termine
di impugnazione degli avvisi di accertamento singolari,
in attesa che la società concluda, con esito positivo
o negativo, il procedimento di adesione.
La sentenza richiama altresì i
princìpi di collaborazione e di buona fede, che l'Ufficio
avrebbe violato nel non comunicare ai soci che l'istanza
di accertamento con adesione era stata proposta nell'esclusivo
interesse della società. In effetti, la condotta dell'Ufficio
potrebbe apparire discutibile sia per tale ragione,
sia sotto il profilo, cui prima si è accennato, della
mancata convocazione dei soci, che l'art. 4, comma 2,
del D.Lgs. n. 218 del 1997 sembra richiedere in tutti
i casi. Si sarebbe infatti potuto sostenere che, se
i soci fossero stati convocati in occasione della definizione
dell'accertamento unitario, avrebbero anch'essi definito
gli accertamenti singolari (o avrebbero altrimenti ricorso
in giudizio), e che la loro mancata convocazione avrebbe
quindi dovuto giustificare una riapertura dei termini
di impugnazione, dando luogo ad una forma sui generis
di rimessione in termini: soluzione, anche questa, peraltro
assai opinabile alla luce del dato normativo.
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