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CONSIDERAZIONI SULL’APPLICABILITÀ DELLA SOSPENSIONE
CAUTELARE NEL GIUDIZIO DI APPELLO TRIBUTARIO
di Cristina Marcolongo
1. Premessa - 2. Un caso di recente affrontato
dal giudice ordinario - 3. Orientamenti dottrinali
e giurisprudenziali sull’applicabilità delle
misure cautelari nel secondo grado di giudizio -
4. La posizione della Corte costituzionale - 5.
L’ammissibilità nel processo tributario della
procedura prevista dall’art. 700 c.p.c. - 6. Conclusioni
1. Premessa
Prendendo spunto dalle riflessioni contenute nell’intervento
di Patumi sul precedente numero di
questa rivista[1] in ordine al dibattuto tema dell’applicabilità
nel processo tributario della tutela cautelare
in pendenza delle impugnazioni delle sentenze
di primo e secondo grado, può risultare opportuno
richiamare ancora l’attenzione su alcuni
dei profili più rilevanti di questo argomento.
In particolare, si pone come imprescindibile l’esigenza
di accertare se, analogamente a quanto accade
nel rito civile, il giudice d’appello abbia o
meno il potere di sospendere l’esecuzione della
sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 373 e
283 c.p.c.[2]
L’art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (recante“Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell’art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413”)[3] sembra, infatti, negare la tutela cautelare successivamente
alla data di pubblicazione della sentenza
emessa dal giudice di primo grado e, d’altra
parte, in relazione ai giudizi di impugnazione,
l’art. 49 del D.Lgs. 546/1992, stabilendo che «alle
impugnazioni delle sentenze delle commissioni
tributarie si applicano le disposizioni del titolo
III, capo I, del libro II del Codice di procedura civile,
escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto
nel presente decreto», induce a ritenere che il
legislatore abbia inteso escludere l’applicazione
non solo della regola contemplata nell’art. 337
c.p.c. (concernente la esecutività della sentenza
civile impugnata) ma anche delle relative deroghe
(gli artt. 283 e 373 c.p.c.) che quella esecutività
presuppongono.
Le perplessità sono alimentate dall’art. 1 del
D.Lgs. 546/1992 che, al comma 2 stabilisce che «i
giudici tributari applicano le norme del presente
decreto e, per quanto da esse non disposto e con
esse compatibili, le norme del Codice di procedura
civile» e dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472 che, per quanto concerne
le sanzioni, ha previsto l’applicabilità della sospensione
cautelare ex art. 47 al procedimento di
appello.
La mancanza di una norma generale che detti
una disciplina chiara ed univoca in materia ha
originato molteplici dubbi interpretativi (sottoposti
anche all’attenzione della Corte costituzionale)
in relazione alla possibilità per il contribuente di
tutelarsi con mezzi processuali alternativi.
A tale proposito, una recente ordinanza emessa
dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di
Empoli, ha affrontato il problema della carenza di
tutela cautelare nel processo di secondo grado,
disponendo, su istanza del contribuente, la sospensione
ex art. 700 c.p.c. della sentenza emessa
dalla Commissione tributaria regionale di Firenze[4].
2. Un caso di recente affrontato dal giudice ordinario
La vicenda trae origine dall’accertamento in rettifica
della dichiarazione dei redditi della società
contribuente, effettuato in seguito alle risultanze
di indagini su rapporti bancari di titolarità di soggetti
terzi rispetto alla contribuente medesima:
l’amministrazione finanziaria aveva infatti ravvisato,
nei versamenti effettuati sui conti esaminati,
i proventi di cessioni di merci non contabilizzate
ad opera della medesima società.
Mentre il giudizio di primo grado accoglieva il ricorso
della contribuente, stabilendo che la documentazione
prodotta attestava inequivocabilmente
che i rapporti bancari esaminati erano stati utilizzati
esclusivamente dai titolari degli stessi, per
proprie ragioni personali, e che pertanto le relative
risultanze non potevano essere imputate all’attività
imprenditoriale esercitata dalla società,
la Commissione tributaria regionale di Firenze
accoglieva l’appello promosso dall’Ufficio impositore,
con una pronuncia poi impugnata in Cassazione
dalla contribuente.
In particolare, nel giudizio di legittimità, la società
contestava l’illegittimità per carenza di motivazione
della pronuncia di secondo grado, avendo
questa inspiegabilmente omesso di valutare le
inconfutabili prove offerte dalla contribuente,
idonee a dimostrare l’estraneità dei conti bancari
verificati e delle movimentazioni ivi registrate alla
sfera di esercizio dell’impresa svolta dalla medesima
società[5].
L’amministrazione finanziaria, sulla base della
sentenza emessa nel secondo grado di giudizio,
procedeva all’iscrizione a ruolo del pagamento di
un’ingente somma che la società ometteva di pagare
entro il termine previsto, in considerazione
della scarsità di risorse finanziarie a disposizione
nonché della difficoltà di procurarsele senza incorrere
in un pregiudizio imminente ed irreparabile,
quale la perdita di ogni possibilità di proseguire
il tentativo di riorganizzazione e di rilancio
imprenditoriale intrapreso (negli ultimi anni la
società aveva registrato risultati sostanzialmente
negativi, alla stessa stregua d’altronde di molte altre
aziende operanti nel settore delle confezioni
per abbigliamento; situazione, questa, che aveva
costretto la società a ricorrere ad una riduzione
del personale dipendente e a far ricorso alla cassa
integrazione guadagni ordinaria)[6].
La contribuente, da un lato, non poteva contestare
dinnanzi alla competente Commissione la cartella
di pagamento poiché essa, in quanto correttamente
formata, non presentava “vizi propri”[7];
né aveva, dall’altro lato, titolo per promuovere
una (indiretta) richiesta di sospensione dell’efficacia
esecutiva della cartella di pagamento di
fronte alla Commissione tributaria regionale di
Firenze, postulando l’inibitoria dell’esecuzione
della sentenza di appello che ne aveva legittimato
la formazione, poiché vi osta l’art. 49 del
D.Lgs. 546/1992, che esclude l’applicazione dell’art.
337 c.p.c. (e, di riflesso, dell’art. 373 c.p.c.)
nel contesto del giudizio tributario.
Assumendo che la mancanza di una norma che,
all’interno del processo tributario, consenta la sospensione
dell’esecuzione della pronuncia impugnata
non può essere sinonimo di carenza di tutela
giurisdizionale a scapito del contribuente, la
società ricorreva al giudice ordinario, ex art. 700
c.p.c., per ottenere la sospensione della riscossione
delle pretese tributarie[8].
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli
accoglieva in effetti la richiesta, ravvisando la
sussistenza del fumus boni iuris, stante la presumibile
(anche alla luce delle censure rivolte alla sentenza
di appello) infondatezza dell’assunto formulato
dall’amministrazione finanziaria nei riguardi
della società, nonché l’esistenza di un pregiudizio
imminente e irreparabile per la medesima
società laddove non fosse stata sospesa l’efficacia
esecutiva dell’iscrizione a ruolo[9].
3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali
sull’applicabilità delle misure cautelari nel secondo
grado di giudizio
Chi nega l’esistenza di una tutela cautelare a seguito
della definizione del primo grado del processo
tributario fonda il proprio convincimento
su due argomenti principali[10]. In primo luogo,
l’art. 47 limita l’operatività della sospensione dell’esecutorietà
dell’atto impugnato al primo grado
di giudizio[11], che oltretutto si definisce con una
pronuncia che non è suscettibile di essere sospesa
ad opera del giudice dell’impugnazione, stante il
disposto dell’art. 49 che, come detto, rende inoperante
nel nostro processo l’art. 337 c.p.c. (e
conseguentemente gli artt. 283 e 373 c.p.c.)[12].
Inoltre, benché l’art. 19, comma 2, del D.Lgs.
472/1997 consenta alle Commissioni di sospendere
l’esecuzione dei provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni tributarie «applicando in quanto
compatibili le previsioni dell’art. 47» del
D.Lgs. 546/1992, vi è da dire che il provvedimento
che dispone l’applicazione delle sanzioni è privo
di valenza esecutiva finché non viene resa la
sentenza di primo grado che confermi (in tutto o
in parte) la pretesa recepita.
Pertanto l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività
dell’atto in questione ha ragione di essere
avanzata dal contribuente, per la prima volta,
nel giudizio di appello, quando cioè può diventare
concreto il pregiudizio rappresentato dall’obbligo
di corrispondere le sanzioni[13].
Alla luce delle norme che regolano la potestà cautelare
del giudice tributario, non sembra quindi
avere successo il tentativo di estendere alla fase di
appello la proponibilità della domanda di sospensione
dell’atto impositivo impugnato[14].
Un’opposta corrente dottrinale ritiene, invece,
applicabili anche al grado di appello i rimedi inibitori
di natura cautelare, in quanto nessuna norma
del nuovo processo tributario vieta espressamente
la applicabilità degli artt. 283 e 373 c.p.c.[15]
Per tale ragione, le norme in tema di tutela cautelare
sarebbero valide anche in grado di appello,
con riferimento alla sospensione della sentenza di
primo grado, dato che, come si è osservato, l’unica
alternativa possibile alla non applicabilità al
processo tributario dell’art. 283 c.p.c. sarebbe
quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 47 e 49 del D.Lgs.
546/1992. Infatti, limitando la sospensione dell’atto
impositivo al giudizio di primo grado e non
consentendo di sospendere, negli ulteriori gradi
del giudizio, l’efficacia immediata della sentenza
impugnata, le due norme minerebbero diritti
fondamentali del contribuente[16] (secondo parte
di questa dottrina, gli articoli suddetti andrebbero
interpretati alla luce delle norme contenute negli artt. 24 e 113 Costituzione, sì da doverne ricavare
l’esperibilità dei rimedi cautelari nelle fasi
di impugnazione[17]).
Sulla stessa linea di pensiero è chi ritiene che non
ha alcun senso discutere dell’applicabilità delle
norme del Codice di procedura civile, dal momento
che la riscossione tributaria non avrebbe
come titolo la sentenza sottoposta a gravame,
bensì l’atto di imposizione impugnato: piuttosto
che di sospensione dell’esecuzione della sentenza
si dovrebbe discutere di sospensione dell’esecuzione[18].
Infatti, le sentenze che respingono il ricorso non
hanno efficacia esecutoria, ma solo una efficacia
dichiarativa[19]. Pertanto l’applicabilità della disciplina
processualcivilistica in tema di sospensione
delle sentenze non entrerebbe in discussione, dovendosi
invece verificare se il giudice d’appello sia
dotato del potere di sospendere l’esecuzione dell’atto
impugnato: in tale prospettiva, si ritiene che
il giudice d’appello non abbia poteri menomati rispetto
a quelli del giudice di primo grado, dato
che, a norma dell’art. 61, in appello si osservano le
stesse norme dettate per il primo grado[20].
4. La posizione della Corte costituzionale
A tale proposito, è opportuno rilevare come una
recentissima ordinanza della Corte costituzionale[21] ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 49 del D.Lgs.
546/1992 sollevata alla luce degli artt. 3 (disparità
di trattamento tra controversie devolute alla giurisdizione
del giudice ordinario e amministrativo,
da un canto, e del giudice tributario, dall’altro
canto, in ordine ai poteri di sospensione della sentenza
nel secondo grado di giudizio) e 24 (essenzialità
o meno della piena tutela cautelare alla garanzia
del diritto di difesa nel processo tributario)
della Costituzione. Basandosi sui rilievi contenuti
in precedenti pronunce su identiche questioni, la
Corte ritiene infondata la presunta questione di illegittimità
costituzionale, partendo dalla considerazione
che oggetto della sospensione cautelare
sarebbe l’efficacia del provvedimento impositivo
oggetto dell’impugnazione e non quella della sentenza
del giudice di prime cure, che ha rigettato il
ricorso del contribuente.
La previsione di mezzi di cautela verrebbe, dunque,
rimessa alla discrezionalità del legislatore e «la diversa ampiezza dei poteri cautelari attribuiti
al giudice tributario rispetto a quello civile e
amministrativo trova la sua non irragionevole
giustificazione nella necessità di contemperamento
tra la pretesa del contribuente e la preminente
esigenza pubblica di assicurare il flusso delle entrate
tributarie e, dunque, nella peculiare natura
delle controversie oggetto della giurisdizione tributaria».
Tale concezione rispecchia l’indirizzo di quella
parte della dottrina secondo cui la sentenza di
primo grado assolverebbe la funzione di condicio
iuris dell’esecutività del provvedimento d’imposizione
formante oggetto del contendere. Perciò,
essendo l’atto di imposizione il titolo che legittima
l’iscrizione a ruolo, nei processi tributari la tutela
cautelare riguarderebbe l’atto impugnato[22].
Le conclusioni alle quali perviene l’ordinanza
della Corte costituzionale lasciano tuttavia qualche
margine di perplessità.
La riscossione di quanto dovuto dal contribuente
(ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. a e b, del
D.Lgs. 546/1992, per quanto riguarda il pagamento dei tributi e dei relativi accessori dopo la
sentenza di primo grado), avvenendo mediante
iscrizione a ruolo, trae sì origine e legittimità dall’atto
impositivo impugnato, ma anche dalla pronuncia
della Commissione tributaria provinciale
che ne ha avallato (totalmente o parzialmente) le
relative motivazioni[23]: pertanto, il ruolo è legittimato
sia dall’atto impositivo ad esso presupposto,
ma anche dalla sentenza tributaria che ne consente
la formazione e che concorre a determinarne
la concreta entità[24]. L’iscrizione a ruolo ha
dunque un duplice essenziale fondamento, rappresentato
dall’atto impugnato e, al contempo,
dalla sentenza di primo grado favorevole per
l’ente impositore.
La Corte costituzionale si era già pronunciata sulla
questione di legittimità degli artt. 47 e 49 del
D.Lgs. 546 (con riferimento anche in questo caso
agli artt. 3 e 24 della Costituzione)[25]: con la sentenza
31 maggio 2000, n. 165[26] aveva ritenuto
infondata la questione, poiché, a detta della Consulta,
per quanto riguarda l’asserita lesione del diritto
di difesa, la garanzia costituzionale della tutela
cautelare trova il suo fondamento nell’esigenza
di evitare che la durata del processo vada a danno
dell’attore che ha ragione, e pertanto deve «ritenersi
imposta solo fino al momento in cui non
intervenga nel processo una pronuncia che accolga,
con efficacia esecutiva, la domanda»[27]. Per
quanto concerne poi la pretesa violazione del principio
di uguaglianza, la Consulta «ha costantemente
escluso l’esistenza di un principio (costituzionalmente
rilevante) di necessaria uniformità tra
i vari tipi di processo» in sostanza, secondo la Corte,
dopo il primo grado di giudizio, la previsione
di mezzi di natura cautelare «deve ritenersi rimessa
alla discrezionalità del legislatore» sottraendosi
dunque «alla censura di incostituzionalità».
Anche in questo caso, l’intervento della Corte
non appare convincente proprio perché relega la
essenzialità della tutela cautelare al momento
temporale delimitato dalla pronuncia della sentenza
resa in primo grado di giudizio: se la tutela
cautelare ha lo scopo di evitare che durante il
tempo necessario per far valere il proprio diritto
in via ordinaria e tale diritto può essere minacciato
da un pregiudizio grave ed irreparabile per effetto
della esecutorietà dell’atto impugnato, è irragionevole
limitare tale tutela al solo primo grado
di giudizio, dato che il rischio di subire un
danno irreparabile può manifestarsi proprio nel
corso delle impugnazioni[28].
Inoltre, va rilevato come i richiamati provvedimenti
dimentichino, in entrambi i casi, di assumere
a parametro della loro valutazione sulla pretesa
illegittimità costituzionale delle misure cautelari
in appello, il principio del “giusto processo”
(art. 111 Cost.), il quale, a dispetto di interpretazioni
minimaliste, non costituisce una mera duplicazione
dell’art. 24, comma 2, Cost., bensì una
sua autonoma specificazione.
Con tale disposizione il legislatore costituzionale
ha voluto, inequivocabilmente, introdurre una vera
e propria clausola generale, destinata a concentrare
in sé le più importanti garanzie costituzionali
in materia di giurisdizione, in forza delle
quali deve trovare ingresso, nel nostro sistema
processuale, ogni facoltà che, nel rispetto dei
principi generali, valga ad assicurare una completa
ed effettiva tutela della ragioni delle parti.
5. L’ammissibilità nel processo tributario della
procedura prevista dall’art. 700 c.p.c.
Traendo spunto dalla ricordata ordinanza emessa
dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di
Empoli, con cui il giudice ordinario ha disposto la
sospensione dell’efficacia della sentenza di secondo
grado ai sensi dell’art. 700 c.p.c. resta da affrontare la questione sulla ammissibilità di tale tutela
d’urgenza nell’ambito della giurisdizione ordinaria
in materia tributaria[29].
Secondo buona parte della dottrina[30], i provvedimenti
di urgenza sono ammissibili, tenendo conto
della già evidenziata funzione che riveste il
processo cautelare nell’ambito della tutela giurisdizionale
dei diritti.
In caso contrario, infatti, qualora tali provvedimenti
non dovessero essere ritenuti applicabili,
stante il disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 546, alcune
situazioni resterebbero sfornite di adeguati
strumenti cautelari in grado di ovviare al pericolo
del ritardo (violando così il principio di effettività
dell’azione garantito dall’art. 24, comma 1,
della Costituzione)[31].
Volendo trovare una giustificazione normativa all’utilizzo
dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. nella
controversia tributaria, secondo una parte della
dottrina è corretto interpretare in maniera estensiva
la portata applicativa dell’art. 47 comprendendovi
anche i provvedimenti in questione[32], arrivando
in certi casi ad ammettere in ogni caso, anche
a costo di una certa incoerenza sistematica, il
ricorso al provvedimento d’urgenza (analogamente
a quanto compiuto dai giudici amministrativi
prima della legge di riforma del processo amministrativo – L. 21 luglio 2000, n. 205)[33]. In effetti,
questa sarebbe l’unica soluzione a disposizione per
recuperare la legittimità costituzionale del sistema.
Tuttavia, proprio alla luce delle difficoltà incontrate
nell’ambito del processo amministrativo,
l’applicazione dell’art. 700 c.p.c. nell’ambito del
processo tributario non si presenta esente da dubbi
e perplessità: sarebbe invece auspicabile, come
avvenuto nel settore del pubblico impiego, un deciso
intervento del legislatore o della Corte costituzionale
al fine di consolidare, mediante il procedimento ex art. 700 c.p.c., la tutela giurisdizionale
tributaria[34]. Così facendo, infatti, non solo si risolverebbero
alla radice tutte le discusse questioni sulla ammissibilità
di misure cautelari nel secondo grado di
giudizio e sulla presunta o meno lesione di principi
costituzionali di uguaglianza e di difesa, ma
verrebbe introdotto nell’ordinamento uno strumento
duttile e in grado di adattarsi alle esigenze
alle particolari circostanze che si palesano[35].
Si comprende così perché la soluzione positiva al
problema trovi risposta in giurisprudenza, come
testimonia l’ordinanza sopra ricordata, a dimostrazione
che è avvertita l’esigenza di apprestare
strumenti cautelari atipici ogni volta che un diritto
soggettivo sostanziale corra il pericolo di essere
gravemente pregiudicato nell’attesa della decisione
finale sul merito (come nel caso che si è presentato
al giudice del Tribunale di Firenze, sezione
distaccata di Empoli, il quale ha rilevato l’esistenza
di un danno imminente ed irreparabile per la
società contribuente in caso di mancata sospensione
dell’efficacia esecutiva dell’iscrizione a ruolo)[36].
6. Conclusioni
In via conclusiva, si può senza dubbio affermare
che, nell’attuale panorama normativo, è indispensabile
un tempestivo intervento del legislatore
che, prendendo atto che l’esigenza di una tutela
cautelare sussiste fino a quando non si ha una
sentenza passata in giudicato (a meno, come sopra
rilevato, di non stravolgere il dettato legislativo),
modifichi la vigente disciplina, prevedendo
espressamente il potere di sospensione cautelare
oltre il primo grado di giudizio.
In caso contrario, oltre a permanere tale vuoto
normativo, molto probabilmente la Corte costituzionale
continuerà a respingere nuove prospettate
questioni di legittimità degli artt. 47 e 49 del
D.Lgs. 546/1992.
Va dato atto che secondo alcuni il riconoscimento
di una tutela cautelare piena ed effettiva potrebbe
essere risolto basandosi sulla giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea (che viene pacificamente
annoverata tra le fonti comunitarie):
avendo in più occasioni stabilito come il giudice
(nazionale) sia dotato di ampi poteri cautelari, la
Corte avrebbe sancito un principio generale da
utilizzare per riconoscere la necessità di una tutela
cautelare che per essere effettiva non può limitarsi
al solo primo grado di giudizio[37].
Non va tuttavia dimenticato che il nostro ordinamento
già contempla l’art. 111 della Costituzione,
che può rappresentare lo strumento ideale
per “arricchire” la gamma delle garanzie processuali,
aggiungendo a quelle finora espressamente
previste anche delle componenti innovative, enucleabili
in parte sicuramente dai principi di derivazione
comunitaria, ma in buona parte anche
dagli altri settori dell’ordinamento giuridico nazionale.
Al di là della bontà delle diverse soluzioni proposte,
resta comunque il dato di fatto che il processo
tributario vive, a questo proposito, un clima di
incertezza, che richiede un adattamento normativo,
soprattutto al fine di evitare una grave disparità
di trattamento tra contribuenti che hanno facoltà
di promuovere le loro istanze di sospensione
nel primo grado di giudizio e contribuenti che
si vedono costretti ad avanzare analoghe richieste
nei gradi successivi ed incontrano gli ostacoli che
abbiamo evidenziato.
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[1] PATUMI, Il punto sulla tutela cautelare
nel giudizio tributario d’appello, in questa
rivista, 1/2007, 178 ss.
[2] L’art. 373 c.p.c. (Sospensione dell’esecuzione)
attribuisce al giudice che
ha pronunciato la sentenza impugnata
innanzi alla Corte di Cassazione
il potere di sospenderne l’esecuzione
con ordinanza non impugnabile,
qualora possa derivare un danno
grave ed irreparabile all’istante,
mentre l’art. 283 c.p.c. (Provvedimenti
sull’esecuzione provvisoria in
appello) consente al giudice d’appello,
su istanza di parte e ove ricorrano
gravi motivi, in tutto o in parte
l’efficacia esecutiva della sentenza di
primo grado.
[3] Art. 47, D.Lgs. 546/1992 (Sospensione
dell’atto impugnato): «Il ricorrente,
se dall’atto impugnato può derivargli
un danno grave ed irreparabile,
può chiedere alla commissione provinciale
competente la sospensione
dell’esecuzione dell’atto stesso [...]».
[4] Trib. Firenze, sez. dist. di Empoli,
ord. n. 1381/2006.
[5] Recita infatti l’ordinanza «[...] considerato
che nel ricorso suddetto la
società G. si duole del grave ed irreparabile
pregiudizio scaturente dalla
sentenza n. 72/26/2005 emessa in
secondo grado dalla Commissione
tributaria regionale di Firenze (in sede
di gravame avverso la sentenza n.
21/10/2004 della Commissione tributaria
provinciale di Firenze, che
aveva, invece, espressamente riconosciuto
che i rapporti bancari indagati
e le relative movimentazioni riguardavano
esclusivamente operazioni
bancarie “personali” certamente
non attribuibili ad operazioni
commerciali svolte dalla società ricorrente)
[...]».
[6] «[...] considerato, in particolare, che
la Commissione tributaria regionale,
in accoglimento dell’appello principale
proposto dall’amministrazione
finanziaria, ha espressamente legato
le operazioni bancarie suddette ad
operazioni commerciali svolte dalla
società ricorrente, omettendo di esaminare
e prendere in considerazione
le numerose prove documentali offerte
dalla società G. e certamente
idonee a confutare la decisione poi
assunta dalla Commissione tributaria
regionale; tutto ciò nonostante numerose
ed univoche pronunce precedenti,
tutte in linea con l’interpretazione
suggerita dalla società ricorrente;
rilevato che la decisione assunta
dalla Commissione di II grado
appare chiaramente connotata da
carenza di motivazione in relazione
all’ampia e probante documentazione
prodotta nel giudizio suddetto
dalla G. che appare univoca nell’evidenziare
la natura “personale” delle
operazioni bancarie e delle movimentazioni;
considerato che, in dipendenza
della pronuncia suddetta,
l’amministrazione finanziaria ha
provveduto ad iscrivere a ruolo il pagamento,
a carico della G., della
somma di euro 2.582.891,38; constatato,
attraverso l’esame della documentazione
allegata al ricorso della
G., che il pagamento della somma
ingiunta (davvero esorbitante), sia
per le scarse risorse finanziarie attualmente
disponibili sia per la notoria,
difficile congiuntura economica
del comparto dell’industria delle
confezioni, che ha colpito anche la
società ricorrente, esporrebbe quest’ultima
non solo al rischio di riduzione
del personale (peraltro in parte
già effettuato) ma, addirittura, alla
chiusura della fabbrica, con conseguenti
gravi riflessi sui problemi occupazionali
del comprensorio [...]».
[7] Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.
546/1992 (Atti impugnabili e oggetto
del ricorso) che al comma 3 che
prevede che i provvedimenti impugnabili
nel giudizio tributario possano
essere censurati solo qualora si
ravvisino detti “vizi propri”.
[8] «[...] ritenuto ammissibile, nel caso
in esame, il ricorso alla procedura
d’urgenza e cautelare in applicazione
sia dei presupposti di legge come
evidenziati sia del principio
sancito dalla Corte costituzionale
con sentenza 23 luglio 1996, n. 300
che riconosce al giudice ordinario il
potere di sospendere, ex art. 700
c.p.c., la riscossione della pretesa
tributaria (in tal senso v. anche
orientamento della dottrina CONSOLO,
in Riv. Giur. Trib., 1997, 234
ss.; MESCHINI, in Commentario al processo
tributario, Milano, 2004, 495-
496) [...]».
[9] «[...] P.Q.M. visto l’art. 700 c.p.c. ordina
la sospensione dell’efficacia
esecutiva sia della sentenza n.
72/26/2005 della Commissione tributaria
regionale di Firenze, sia dell’iscrizione
a ruolo di cui alla relativa
cartella di pagamento n. [...], notificata
alla società per azioni G. ricorrente,
sino a che non sarà depositata
la sentenza definitiva della
Corte di Cassazione nel ricorso prodotto
dalla stessa ricorrente. Dispone,
per l’effetto, che nessuna iniziativa
esecutiva possa essere promossa
nei confronti della S.p.a. G. in relazione
alla predetta iscrizione a
ruolo [...]».
[10] V. sul punto, Comm. trib. reg. Sicilia,
sent. 10 settembre 2000, n. 1,
per la quale l’istanza di sospensione
dell’esecuzione della sentenza della
Commissione tributaria provinciale,
in pendenza della decisione sul gravameè inammissibile, e Comm. trib.
reg. Lazio, sent. 16 marzo 2004, n.
42 in banca dati Cerdef.
[11] Il comma 7 stabilisce che «gli effetti
della sospensione cessano alla data
di pubblicazione della sentenza di
primo grado». Ciò del resto è perfettamente
in linea con lo spirito della
legge delega 413/1991 che all’art.
30, comma 1, lett. h prevede che «il
procedimento incidentale ai fini della
sospensione dell’atto impugnato»
risulta contemplato esclusivamente
nel contesto dello svolgimento del
processo di prima istanza.
[12] Cfr. PISTOLESI, L’appello nel processo
tributario, Torino, 2002, 370 ss.;
COLLI VIGNARELLI, La sospensione delle
sentenze delle Commissioni tributarie
provinciali, in Boll. Trib., 1999, 1503
ss.; DELLA VALLE, Sospensione, interruzione
ed estinzione del processo, in
AA.VV., Il processo tributario, diretta
da Tesauro, 1998.
[13] Cosicché la Commissione tributaria
regionale svolge, in realtà, la funzione
di giudice di primo grado in
relazione al procedimento cautelare
di cui trattasi. In proposito, v. PISTOLESI,
L’appello, cit., 371 ss.; DEL
FEDERICO, Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie, in
AA.VV., Commento agli interventi di
riforma tributaria. I decreti legislativi
di attuazione delle deleghe contenute
nell’art. 3 della legge 26 dicembre
1996, n. 662, Padova, 1999, 1065
ss.; MULEO, La tutela cautelare, in
AA.VV., Il processo tributario. Giurisprudenza
sistematica di diritto tributario,
diretta da Tesauro, 1998, 882-883 e L’esecuzione del credito sanzionatorio
ed i suoi riflessi sulla tutela cautelare,
in AA.VV., La riforma delle sanzioni
amministrative tributarie, a cura
di Tabet, Torino, 2000, 259 ss.;
CANTILLO, Un nodo da sciogliere: il
potere di sospensione cautelare dell’efficacia
delle sentenze dei giudici tributaria,
in Rass. Trib., 2001, 64 ss.;
GLENDI, La tutela cautelare del contribuente
nel processo tributario riformato
(articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del
1992 e norme complementari), in Dir.
e Prat. Trib., 1999, 27 ss. La previsione
espressa della sospensione in
esame in materia sanzionatoria –
lungi dal determinare una ingiustificata
disparità di trattamento, in
termini di minor tutela tra tributo e
sanzione – risponde ad una precisa
volontà del legislatore di fornire al
contribuente una maggior tutela in
materia di riscossione delle sanzioni.
In particolare, si ritiene che «il legislatore, accordando con il potere
di sospensione del giudice d’appello,
questa maggior tutela, pur limitata
rispetto alla precedente riscossione
posticipata, ha tenuto in
debito conto che spesso possono –
in particolare dopo la attuale riforma
del sistema sanzionatorio amministrativo– verificarsi ipotesi in
cui, pur essendo dovuto il tributo,
non sono viceversa dovute le sanzioni,
o queste sono state irrogate
dall’Ufficio in misura eccessiva»,
COLLI VIGNARELLI, La sospensione
delle sentenze, cit., 316.
[14] In tale contesto parte della dottrina
ha cercato tuttavia di evidenziare
delle ipotesi in cui appare imprescindibile
l’esigenza di una sospensione
dell’esecutività dell’atto in
contestazione. Si pensi alla sopravvenuta
(rispetto alla pronuncia di
prime cure) declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma assunta
a fondamento dell’atto impositivo
o al caso in cui l’ente impositore
muti orientamento, contraddicendo
così la pretesa recepita nel
provvedimento per cui è causa (ed
avallato dai primi giudici) o ad
un’inversione dell’indirizzo giurisprudenziale
cui risulta essersi
conformata la sentenza appellata:
in tali casi, stante la sussistenza del
periculum in mora, il provvedimento
cautelare di sospensione sarebbe
auspicabile v. PISTOLESI, L’appello,
cit., 372 ss.; FINOCCHIARO-FINOCCHIARO,
Commentario al nuovo contenzioso
tributario, Milano, 1996, 49
ss.; MENCHINI, Commento all’art. 47
del D.Lgs. 546 del 1992, in AA.VV., Il
nuovo processo tributario. Commento,
Milano, 1997, 397-398. Non vi è
dubbio tuttavia che aderendo a
questo ordine di idee, si legittimerebbe
una forzatura del dettato dell’art.
47 del D.Lgs. 546/1992 e non
verrebbe risolto il problema generale
del mancato riconoscimento di
una potestà inibitoria di carattere
cautelare al giudice di appello, maè parimenti innegabile che la segnalazione
delle ipotesi che giustificherebbero
l’estensione in secondo
grado della portata dell’art. 47
cit. è valsa a sviluppare la diffusa
consapevolezza di come l’insussistenza
della potestà cautelare in fase
di gravame si traduca in un’accettabile
compressione del diritto
di tutela giurisdizionale per il contribuente.
[15] Cfr. TESAURO, Giusto processo e processo
tributario, in Rass. Trib., 1/2006, 51;
dello stesso autore, La tutela cautelare
nel procedimento di appello dinanzi
alla Commissione tributaria regionale,
in Boll. Trib., 1999, 1733 ss. il quale
ritiene che l’art. 47 del D.Lgs. n. 546
possa trovare diretta applicazione
nel giudizio di secondo grado. Infatti
secondo l’autore: a) il giudice di
appello ha gli stessi poteri di quello
di prime cure; b) l’art. 61 del D.Lgs.
n. 546 (che richiama le norme del
primo grado per la fase di appello)
non esclude l’applicazione dell’art.
47 cit.; c) per la conciliazione giudiziale,
l’art. 48 del D.Lgs. n. 546 prevede
che essa si dispieghi “solo”
dinnanzi al primo giudice, mentre
analoga precisazione non si rinviene
nel precedente art. 47; d) non osta
alla sua applicazione in seconda
istanza la lettera della norma in
commento, dal momento che «bisogna
considerare la formulazione della
disposizione rinviante, non quella
richiamata (che è, per definizione,
formulata in modo da non essere
applicabile al caso in cui diviene applicabile
per effetto della norma di
rinvio)»; e) aderendo a siffatta interpretazione,
verrebbero elisi i dubbi
di illegittimità costituzionali avanzati
circa la mancata attribuzione della
potestà cautelare alla Commissione
tributaria regionale; f) infine, in
quest’ottica, il riconoscimento (ex
art. 19, comma 2, del D.Lgs.
472/1997) al giudice di appello della
facoltà di disporre la sospensione
dell’esecuzione delle sanzioni tributarie
non si tradurrebbe in una norma
innovativa, bensì sarebbe una
«disposizione che rende manifesto,
per le sanzioni, un dato normativo
non rilevato dagli interpreti, ma già
insito nel sistema»; CANTILLO, Nuovo
processo tributario. I procedimenti
cautelari e preventivi, in Fisco, 1993,
8899 ss. e Un nodo da sciogliere, cit.,
(ad avviso del quale, il vigente sistema
si pone in contrasto con i principi
costituzionali ed auspica pertanto
un intervento della Corte costituzionale
perché sia permesso al giudice
di secondo grado di sospendere l’efficacia
della sentenza impugnata);
FALCONE, Le sospensive possibili nel
nuovo processo tributario, in Fisco,
1993, 7053 ss. e Le sospensive tributarie
e l’opera dell’interprete, in Fisco,
1996, 6101 ss.
[16] In giurisprudenza hanno aderito a
quest’ordine di idee la Comm. trib.
reg. Molise, ord. 27 luglio 1998, in
Fisco, 1999, 2125; Comm. trib. reg.
Liguria, ord. 31 maggio 1999, in
Riv. Giur. Trib., 1999, 1043 (la quale
tuttavia ha reputato applicabile
l’inibitoria – analoga a quella dell’art.
283 c.p.c. – di cui all’art. 373
c.p.c., ma al contempo ha escluso
che il requisito dell’irreparabilità
del danno sia ravvisabile quando la
sentenza abbia ad oggetto il pagamento
di una somma di denaro, come
in realtà sempre accade nel nostro
contenzioso), sul punto v. PISTOLESI,
L’appello, cit., 374, nota 10;
Comm. trib. reg. Lazio, ord. 7 giugno
1999, n. 14, in Boll. Trib., 2001,
609; Comm. trib. reg. Friuli Venezia
Giulia, ord. 16 dicembre 1999,
n. 15, in Riv. Giur. Trib., 2000, 815,
Comm. trib. reg. Puglia, ord. 2
aprile 2004, n. 8 in banca dati Cerdef.
[17] PATUMI, Il punto sulla tutela cautelare
nel giudizio tributario di appello, cit.;
MULEO, La tutela cautelare, cit. Gli articoli
47 e 49 andrebbero riletti alla
luce sia del novellato art. 111 della
Costituzione sul cd. “giusto processo”
che del diritto comunitario, nel quale
il principio di effettività della tutela
giurisdizionale costituisce «strumento
di garanzia delle situazioni
soggettive tutelate che siano potenzialmente
lese da atti delle amministrazioni
nazionali o comunitarie».
[18] LA ROSA, Amministrazione finanziaria
e giustizia tributaria, Torino, 2000,
228 il quale afferma nettamente che
la riscossione ha sempre e solamente
titolo negli atti impositivi impugnati
dinanzi al giudice speciale tributario.
[19] La sentenza che respinge il ricorso
non sostituisce l’atto impugnato, ma
contiene l’accertamento dell’insussistenza
del diritto all’annullamento
dell’atto di imposizione. Tali sentenze
infatti non condannano in senso
tecnico il contribuente al pagamento
del tributo, ma si limitano a dichiarare
l’infondatezza del ricorso. Pertanto,
dopo tale accertamento viene
portato in esecuzione non la sentenza,
ma il provvedimento amministrativo
impugnato nella misura prevista
dall’art. 68, D.Lgs. 546/1992.
[20] L’art. 61 non richiama specificamente
le norme del capo I, titolo II
del D.Lgs. 546/1992 (artt. 18-46)
ma richiama tutte le norme «dettate
per il procedimento di primo
grado». Tale espressione comprenderebbe
anche il titolo II e quindi
anche l’art. 47.
[21] Corte cost., ord. 21 marzo 2007, n.
119, in banca dati fisconline.
[22] Secondo TESAURO, La tutela cautelare,
cit., 1735: a) «è dunque sempre
l’atto d’imposizione il titolo che legittima
l’iscrizione a ruolo, e, quindi,
nei processi tributari di impugnazione
di avvisi di accertamento,
la tutela cautelare concerne l’atto
impugnato»; b) «deve essere abbandonata
la discussione sulla applicabilità
delle norme del Codice di
procedura civile in tema di sospensione
delle sentenze, e deve essere
invece esaminato se il giudice d’appelloè dotato del potere di sospendere
l’esecuzione dell’atto impugnato».
[23] PISTOLESI, L’appello, cit., 378, «Il discorso,
naturalmente, vale solo per
gli atti impositivi (che sono l’avviso
di accertamento, l’avviso di liquidazione
del tributo ed il provvedimento
che irroga le sanzioni) per i qualiè prevista la riscossione frazionata in
pendenza di causa. Per l’iscrizione a
ruolo o l’avviso di mora il problema
non si pone, dal momento che la
proposizione del ricorso alla Commissione
tributaria provinciale non
ne sospende la valenza esecutiva».
CANTILLO, Un nodo da sciogliere, cit.,
830 il quale riconosce che la sentenza
della Commissione tributaria costituisce
titolo per la riscossione del
tributo, «legittimando successivi atti
di iscrizione a ruolo di tutte o di
parte delle imposte accertate».
[24] Cfr. GIOVANNINI, Riflessioni a margine
dell’oggetto della domanda nel processo tributario,
in Riv. Dir. Trib., 1998, I, 35 ss.
[25] A favore della fondatezza della questione
di legittimità costituzionale di
era espresso CANTILLO, Un nodo da
sciogliere, cit. 830-831. V. a tal proposito
anche GLENDI, La tutela cautelare,
cit., 114.
[26] In Corr. Trib., 2000, 1893. Cfr. sul
punto PATUMI, Il punto sulla tutela
cautelare nel giudizio di appello, cit. Le
conclusioni formulate dalla Corte
costituzionale in tale sentenza sono
state in seguito ribadite nell’ordinanza
27 luglio 2001, n. 325, in Fisco,
2001, 10972 con cui è stata nuovamente
negata l’illegittimità degli
artt. 47 e 49, D.Lgs. 546.
[27] Cfr. GLENDI, Commento alla sentenza
della Corte costituzionale n. 165 del
2000, in Corr. Trib., 2000, 1901.
[28] PISTOLESI, L’appello, cit., 389 «[...] di
modo che escludere ogni forma di tutela
cautelare in tali sedi rinnega proprio
la giustificazione che la stessa
Corte ha offerto del presidio costituzionale
riconosciuto a tale tutela».
[29] CONSOLO, Dal contenzioso al processo
tributario, Milano, 1992, 519 ss.; Id.,
Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., davanti
al giudice ordinario nella materia
tributaria, di sua spettanza: una risposta
salda e positiva, in Riv. Giur. Trib.,
1997, 284 ss.; Id., Poteri del giudice
ordinario: la botte ed il cerchio (un cerchio
ancora non chiuso), ivi, 1997, 913
ss. MENCHINI, Commentario all’art. 47
del D.Lgs. n. 546 del 1992, cit., 493 «L’istituto della sospensione dell’efficacia
dell’atto impugnato non è in
grado di coprire tutti i bisogni di tutela
cautelare configurabili; in particolare
esso non può essere utilizzato
nei giudizi di impugnativa di atti a
contenuto negativo, i quali rifiutano
la restituzione di tributi ovvero
escludono agevolazioni al contribuente.
Ebbene, proprio in considerazione
di questi riconosciuti limiti
di operatività dell’art. 47, si ripropone
con forza il tema dell’ammissibilità
dell’art. 700 c.p.c. nell’ambito
del processo tributario, allo scopo di
soddisfare quelle esigenze di tutela
urgente che non possono essere appagate
dalla mera sospensiva del
provvedimento». Sui presupposti
della sospensione cautelare, v. BAFILE, Il nuovo processo tributario, Padova,
1994, 187; CONSOLO, Sospensione
cautelare e “definizione preventiva” fra
attese coronate e “puzzles” processuali,
in Fisco, 1993, 6329 ss. FICARI, Considerazioni
minime sull’insufficienza del
solo fumus boni iuris a sospendere la
riscossione, in Dir. e Prat. Trib., 1998,
II, 966 ss.; GLENDI, La tutela cautelare
del contribuente nel processo tributario
riformato, (articolo 47 del D.Lgs. n.
546 del 1992 e norme complementari),
in Dir. e Prat. Trib., 1999, I, 27 ss.
[30] MENCHINI, Commentario all’art. 47 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, cit., 493, BELLAGAMBA,
Il contenzioso tributario dopo
il decreto legge 16 maggio 1996, n.
259, Torino, 1996, 168, CANTILLO,
Nuovo processo tributario, cit., 8903,
MOLFESE, Il nuovo processo tributario,
Milano-Roma, 1997, 110-111.
[31] MENCHINI, Commentario all’art. 47 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, cit., 493:«Ciò, soprattutto, pare imporsi nelle
ipotesi in cui l’Ufficio finanziario o
l’ente locale sia tenuto ex officio ad
effettuare la restituzione delle somme
richieste dal cittadino [...]: in tali
circostanze, invero, posto che l’esecutività
della sentenza che condanna
a tale rimborso resta ugualmente
legata al giudicato, si rivela
ancor più evidente la necessità di
impiegare il mezzo cautelare di cui
si discorre».
[32] GRASSI, La tutela cautelare nel nuovo
processo tributario, in Dir. e Prat. Trib.,
1996, I, 1513 ss.; TOSI, L’azione cautelare
dopo la riforma del processo tributario,
in Boll. Trib., 1993, 791. Altri
autori negano l’applicabilità dell’art.
700 c.p.c., pur avendo escluso
la sospensione ex art. 47 degli atti a
contenuto negativo, v. a tal proposito
FINOCCHIARO-FINOCCHIARO, Commentario,
cit., 669-670.
[33] MENCHINI, Commentario all’art. 47 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, cit., 494: «I
giudici amministrativi si erano dichiarati
competenti ad emettere, in
sede di sospensiva dell’atto, provvedimenti
con contenuto positivo, sostitutivi
dell’atto negativo della pubblica
amministrazione ed attributivi
della prestazione da questa rifiutata
con l’atto impugnato».
[34] Con la sentenza 28 giugno 1985, n.
190, la Corte di Cassazione aveva, infatti,
dichiarato l’illegittimità costituzionale
del settimo comma dell’art.
21, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella
parte in cui, limitando l’intervento
d’urgenza del giudice amministrativo
alla sospensione dell’esecutività
dell’atto impugnato, non consentiva
al giudice stesso di adottare nelle
controversie patrimoniali in materia
di pubblico impiego, sottoposte alla
sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti
d’urgenza ritenuti più idonei
ad assicurare provvisoriamente
gli effetti della decisione sul merito
(ogni volta che il ricorrente avesse
fondato motivo di temere che, durante
il tempo necessario per la pronuncia
di merito il suo diritto fosse
minacciato da un pregiudizio imminente
ed irreparabile).
Tale intervento della Consulta rappresentò un precedente di notevole
rilevanza all’interno del dibattito
amministrativo in cui si inserì, ponendosi
in netto contrasto con i sostenitori
della tesi, secondo la quale
l’azione cautelare ex art. 700 c.p.c.
non sarebbe risultata applicabile nel
processo amministrativo, in mancanza
delle norme legittimatici e
della possibilità di estendere detta
tutela (il cui campo di operatività è
storicamente quello dei diritti soggettivi)
agli interessi legittimi: la cognizione di questi ultimi era rimessa
alla giurisdizione del giudice amministrativo
il quale, ai sensi dell’art.
21, L. 1034/971 poteva unicamente
sospendere l’atto amministrativo lesivo
dell’interesse legittimo stesso,
risultando, invece, preclusa al cittadino
la possibilità di avvalersi del rimedio
cautelare di cui all’art. 700
c.p.c.
Il legislatore ha successivamente superato
tale preclusione con l’emanazione
della citata L. 205/2000 (art.
3), la quale, modificando l’art. 21 e
mediante l’adozione di una formula
analoga a quella dell’art. 700, estende
la tutela cautelare anche davanti
al T.A.R.
[35] MENCHINI, Commentario all’art. 47 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, cit., 494: «Pertanto, la Commissione tributaria
ben potrà esercitare i poteri di
cui all’art. 700 c.p.c. adottando, ovviamente
in quanto compatibili con
la struttura del processo tributario,
le regole procedimentale di cui agli
artt. 669-bis ss. c.p.c. (così a mero titolo
di esempio non sembra essere
ammessa la procedura d’urgenza ante
causam ex art. 669-ter c.p.c., in
quanto non compatibile con la
conformazione impugnatoria del
processo de quo)».
[36] In ogni caso il ricorso al provvedimento
ex art. 700 c.p.c. non deve diventare
uno strumento per il ricorrente
per ottenere in sede cautelare «più di quanto possa essere a lui accordato
dalla statuizione definitiva a
cognizione piena, per cui neppure
in via d’urgenza, ed in modo provvisorio,
può essere revocato o modificato
l’atto dell’Ufficio fiscale», MENCHINI,
Commentario all’art. 47 del
D.Lgs. n. 546 del 1992, cit., 495.
[37] LATTANZIO, Manuale del processo tributario,
Trani, 2006, 247.
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