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Commissione tributaria provinciale di Lucca, sez. I, 28 gennaio 2008, n. 172
Presidente: Lazzeretti - Relatore: Chimenti
Aiuti di Stato - Agevolazioni fiscali - Esenzione Irpeg e Ilor - Aziende municipalizzate e speciali trasformate in S.p.A. - Art. 22, L. 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento comunitario - Incompatibilità - Sussistenza - Recupero degli aiuti di Stato - Obbligatorietà - Decisione Commissione UE n. 2003/193/CE - Concreta applicabilità - Necessità - Caso specifico di non applicazione - Sussistenza
(Trattato CE, art. 87, par. 1; decisione Commissione UE 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE; L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 22; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14, conv. con L. 29 ottobre 1993, n. 427)
La decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, che ha dichiarato incompatibili con le norme del diritto comunitario le agevolazioni fiscali di cui hanno goduto le aziende municipalizzate e le aziende speciali trasformate in S.p.A. – qualificando le stesse agevolazioni come aiuti di Stato idonei ad alterare la concorrenza nel mercato comune – è, per sua esplicita definizione, “astratta e generale”, facendo salvi eventuali casi specifici interamente o parzialmente compatibili con la realizzazione mercato comune. Conseguentemente, il concreto riscontro di elementi (quali le piccole dimensioni della società, la sua “proprietà pubblica”, nonché la sua operatività in ambito esclusivamente municipale e in regime di “privativa legale”) che consentono di considerare l’aiuto compatibile, comporta l’inapplicabilità della decisione.
Svolgimento del processo
La [...] ha proposto quattro ricorsi contro l’Agenzia delle Entrate di [...] avverso altrettante comunicazioni-ingiunzioni, notificate il 4 maggio 2007, per gli anni [...].
Il recupero di tali somme, disposto ai sensi del D.L. 10/2007, è conseguenza della decisione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione europea, che ha dichiarato non compatibili con le norme del diritto comunitario, le agevolazioni fiscali di cui hanno goduto le aziende municipalizzate e le aziende speciali trasformate in S.p.A., qualificando le stesse agevolazioni aiuti di Stato idonei ad alterare la concorrenza nel mercato comune.
Il ricorrente chiede:
- in via principale, annullare le comunicazioni-ingiunzioni di pagamento impugnate, con conseguente declaratoria di insussistenza di qualsiasi obbligazione per la causale cui siriferiscono le medesime ingiunzioni, rientrando la società ricorrente tra le fattispecie escluse dal recupero ai sensi della predetta decisione;
- in via subordinata, quantificare la misura della effettiva fruizione degli aiuti ottenuti e limitare il recupero alla somma che sarà così accertata, riducendo comunque gli interessi alla loro giusta misura;
- con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela cui l’Ufficio non ha ritenuto di dar seguito in alcun modo.
Osserva preliminarmente la [...] che contro la decisione della Commissione europea sono stati proposti ricorsi per annullamento da parte dello Stato italiano; detti ricorsi sono pendenti. Inoltre la [...] si dichiara del tutto estranea alla fattispecie di recupero dell’aiuto di Stato, non avendo mai operato in regime di concorrenza e come tale avendo le caratteristiche di “caso specifico” ai sensi del punto 126 della predetta decisione.
I motivi di impugnazione delle comunicazioni-ingiunzioni sono i seguenti:
1) Violazione dell’art. 1, comma 2, del D.L. 10/2007 in quanto tale norma conferisce all’Agenzia delle Entrate unicamente il diritto a liquidare le imposte ed i relativi interessi sulla base delle dichiarazioni presentate, senza possibilità alcuna di accertamento o di rettifica. La società aveva tempestivamente presentato le dichiarazioni fiscali con un reddito imponibile pari a zero, a seguito della legittima variazione in diminuzione apportata per non aver svolto “attività concorrenziali”, come da attestazione rilasciata dal Comune di [...].
2) Violazione dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e dell’art. 7, comma 1, della legge 212/2000 per carenza di motivazione per essere i provvedimenti motivati per relationem sulla decisione della Commissione europea mai notificata al contribuente e non allegata agli atti impugnati.
3) Violazione dell’art. 3, comma 3, della legge 241/1990 per avere emesso gli atti impugnati con difetto di istruttoria e senza aver verificato, in contraddittorio con il contribuente, se sussistevano i presupposti per applicare la decisione della Commissione europea.
4) Violazione e falsa applicazione della predetta decisione della Commissione europea, la quale non esclude la possibilità che le concesse agevolazioni fiscali siano considerate aiuti individuali e non aiuti di Stato; la qual cosa avrebbe dovuto comportare un’analisi di ogni singola fattispecie. La [...] non agiva in regime di concorrenza, svolgendo le sue attività dì servizio pubblico (distribuzione e vendita di gas) nel proprio territorio di competenza, a favore degli enti locali concedenti, come tale attività non sottoposta alla normativa antitrust, di cui alla legge 287/1990.
Inoltre non si è trattato di un beneficio istituito appositamente e quindi nuovo, ma si è trattato dell’estensione temporanea alla società di un beneficio già previsto per i Comuni e per le loro aziende speciali o municipalizzate.
5) Illegittimità delle ingiunzioni in quanto emesse senza una preventiva verifica in ordine alla effettiva fruizione delle agevolazioni fiscali.
6) L’amministrazione finanziaria ha agito oltre i termini di decadenza in relazione ai termini degli accertamenti, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Il credito per imposta e per interessi era prescritto.
7) Gli interessi sono stati quantificati in maniera irragionevole ed elevatissima, superiore a quella vigente in Italia e nella Comunità europea.
L’Agenzia delle Entrate in data 19 luglio 2007 ha depositato ampie e articolate controdeduzioni e chiede che i ricorsi siano rigettati.
In particolare precisa l’Agenzia che la procedura di recupero ha natura speciale e non attiene alla materia tributaria, essendo finalizzata al recupero di un aiuto di Stato indebitamente fruito.
Si è trattato di un semplice procedimento di liquidazione sulla base dei dati forniti dal contribuente; non vi è stata attività accertativa o di rettifica. Non sono applicabili le norme quali l’art. 43 del D.P.R. 600/1973.
L’Agenzia richiama il contenuto della decisione 2003/193/CE per rilevare che le eccezioni del ricorrente di cui al punto 4 del ricorso sono infondate.
Per quanto attiene al calcolo degli interessi, l’Agenzia esplicita il metodo di calcolo seguito e rileva che lo stesso è specificamente previsto dal D.L. 10/2007.
Il ricorrente in data 5 ottobre 2007 ha depositato memoria illustrativa, con la quale riafferma le proprie eccezioni e richieste, producendo altresì sentenza adottata dalla Comm. trib. prov. Reggio Emilia e un articolo di dottrina.
Motivi della decisione
L’orientamento del legislatore nazionale in tema di servizi pubblici locali dagli anni ’90 in poi è stato teso a determinare migliori condizioni di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione, in specie per quanto attiene ai servizi di natura economica ed imprenditoriale, quali ad esempio la distribuzione e la vendita del gas, i servizi idrici e di depurazione delle acque, la gestione dei rifiuti urbani, le farmacie comunali, i trasporti pubblici locali, ecc.
L’esperienza delle aziende municipalizzate, la cui disciplina fondamentale risaliva ai primi anni del precedente secolo, è stata superata a partire dalla legge 142/1990 (ordinamento delle autonomie locali), che non ha più previsto tale forma dl gestione dei servizi pubblici locali, individuando invece nelle aziende speciali e nelle S.p.A. i soggetti per esercire i medesimi con valenza economico-imprenditoriale.
Successivamente il legislatore ha ritenuto che la S.p.A., a totale o prevalente partecipazione pubblica, divenisse la unica forma di gestione dei servizi pubblici locali di natura commerciale, al fine di corrispondere all’esigenza, fortemente sentita, di favorire l’aggregazione della miriade di gestioni comunali esistenti e di sviluppare la concorrenza nel settore, anche attraverso provvedimenti di liberalizzazione del mercato e di parziale privatizzazione.
In questo contesto negli anni ’90 si evidenziò la opportunità di incentivare la trasformazione delle aziende municipalizzate e speciali in S.p.A. e ciò trovò effettività in provvedimenti di natura fiscale quali la non tassazione dei conferimenti comunali nelle S.p.A. locali di nuova costituzione e, come nella fattispecie, la non imponibilità a fini Irpeg dei redditi prodotti da tali società locali per un periodo massimo di tre anni (comunque non oltre il 31 dicembre 1999) dalla trasformazione dell’azienda speciale in S.p.A. (la cd. moratoria).
In sostanza con quest’ultima misura il regime di esenzione previsto per i Comuni (che è tuttora vigente), per le aziende municipalizzate e per le aziende speciali costituite ex art. 22, L. 142/1990, veniva esteso temporaneamente alle S.p.A. locali allo scopo di incentivarne la costituzione e il difficile avvio, in un mercato tendenzialmente orientato ad aprirsi alla concorrenza nazionale e comunitaria anche in questi settori produttivi per tanti decenni a conduzione direttamente municipale (si tenga presente che le aziende municipalizzate non avevano personalità giuridica ed erano meri organismi strumentali dei comuni, essenzialmente privi di autonomia decisionale e patrimoniale).
La Commissione europea su sollecitazione di terzi interessati, dopo aver chiesto allo Stato italiano di avere conoscenza della mappa dei beneficiari della incentivazione fiscale di cui trattasi, in mancanza di risposte puntuali da parte delle autorità italiane, in data 5 giugno 2002 adottava la decisione 2003/193/CE.
La decisione reca:
- che l’esenzione triennale sul reddito a favore delle S.p.A. a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi della L. 142/1990 costituisce aiuto di Stato, non compatibile con il mercato comune;
- che l’Italia deve prendere, senza indugio, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in virtù dell’art. 3, comma 70, della L. 549/1995 e dell’art. 66, comma 14, del D.L. 331/1993, convertito con la L. 427/1993.
La Commissione europea, nella parte narrativa della decisione, tra l’altro precisa che:
- l’analisi della Commissione verte sui regimi di aiuto istituiti dalle misure descritte e non sulle misure individuali di aiuto concesse alle singole imprese (punto 42);
- non avendo l’Italia concesso vantaggi fiscali su base individuale, né avendo dato informazioni in tal senso, la Commissione è tenuta alla luce della natura stessa delle misure, ad un esame generale ed astratto dei regimi in ordine alla loro qualificazione come aiuto di Stato (punto 43);
- la Commissione pertanto non esamina l’applicazione delle misure sui singoli casi individuali (punto 44);
- non si può escludere che alcuni casi individuali rientrino nelle soglie de minimis. In questi casi specifici le misure in questione non ricadono nella. presente decisione (punto 72);
- le misure di cui trattasi non possono essere considerate come aiuti esistenti, fatta salva la possibilità che aiuti individuali concessi in base ai regimi di cui trattasi siano considerati aiuti esistenti in base alla particolare situazione del beneficiario (punto 85);
- le misure in questione non si limitano alle Pmi e pertanto costituiscono aiuto di Stato;
- affinché sia applicabile la deroga di cui all’art. 86, paragrafo 2, la missione di servizio pubblico (delle S.p.A. locali) deve essere chiaramente definita ed essere affidata esplicitamente con atto pubblico (punto 110);
- la Commissione fa presente che una decisione relativa a regimi di aiuto non pregiudica la possibilità che aiuti individuali siano considerati, interamente o parzialmente, compatibili con il mercato comune per ragioni attinenti al caso specifico (punto 126).
A seguito della decisione, il legislatore nazionale con la L. 62/2005 all’art. 27, comma 4, approvava la procedura per il recupero degli aiuti di Stato, stabilendo altresì che detto «recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al caso specifico, le esenzioni non rientrano nell’ambito di applicazione della decisione della Commissione» europea.
Al comma 5 dell’art. 27 si chiariva che «la motivazione (dell’atto di recupero dell’aiuto di Stato) deve indicare le ragioni per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario».
Al comma 6 del medesimo articolo si demandava ad un successivo decreto di «stabilire le modalità applicative delle presenti disposizioni» e «le linee guida per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui al comma 4».
Con la L. 266/2005 veniva modificato il comma 6 dell’art. 27 della L. 62/2005 e venivano ulteriormente precisati i casi di non applicazione del recupero, fermo restando il rinvio della specificazione dei casi di non applicazione ad un successivo decreto (che non è stato mai emanato). Infine, a seguito dell’avvio di ulteriori e più gravi iniziative sanzionatorie da parte della Comunità europea, in data 8 febbraio 2007 è stato emanato il D.L. 10/2007 poi convertito con la L. 46/2007.
Con tale D.L., l’Agenzia delle Entrate è stata incaricata di provvedere al recupero degli aiuti nella misura della loro effettiva fruizione, mediante la notifica entro 90 giorni di apposita comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute, a seguito di liquidazione delle imposte con i relativi interessi per ogni annualità oggetto del recupero.
Con il D.L. 10/2007 sono stati abrogati i commi dal 2 al 6 dell’art. 27 della L. 62/2005.
Sulla base del D.L. 10/2007 convertito con la L. 46/2007 sono state emanate le comunicazioni-ingiunzioni impugnate dal ricorrente.
In tali atti, premessi i richiami alla nota decisione della Commissione europea e al D.L. 10/2007; premessi altresì i riferimenti alla trasformazione della [...] in S.p.A., all’acquisizione della personalità giuridica e alla fruizione del regime di moratoria per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998; viste le dichiarazioni dei redditi presentate e gli artt. del D.P.R. 917/1986 all’epoca vigenti; si afferma che in base a tali presupposti di fatto e ragioni giuridiche, è applicabile nei confronti della [...] la decisione 2003/193/CE adottata dalla Commissione europea il 5 giugno 2002.
Conseguentemente l’Ufficio procede al recupero dell’aiuto di Stato in seguito alla liquidazione dell’imposta, come da prospetto, con motivazione delle variazioni apportate al medesimo Ufficio e separato conteggio degli interessi.
Quanto sopra premesso, si osserva:
A) L’Agenzia delle Entrate nelle sue controdeduzioni [...] mette in rilievo la relazione tra le norme interne e quelle comunitarie. Al riguardo pare opportuno accennare sinteticamente ai principali indirizzi giurisprudenziali in tema di efficacia delle decisioni comunitarie volte al recupero degli aiuti di Stato indebitamente fruiti.
La Corte di Giustizia della Comunità europea si è da tempo e più volte pronunciata nel sottolineare l’obbligo per lo Stato membro interessato di eseguire le decisioni della Commissione europea, adottando tutti i provvedimenti ordinamentali necessari. La stessa Corte, interpretando l’art. 249 del Trattato UE, ha inoltre affermato il principio di preminenza del diritto comunitario, nel senso che la decisione indirizzata ad uno Stato membro si deve ritenere obbligatoria per tutti gli organi di questo, compresi gli organi giurisdizionali. In sostanza sostiene la Corte di Giustizia il diritto comunitario va considerato alla stregua di diritto interno, cioè immediatamente costitutivo di situazioni giuridiche soggettive tutelabili davanti ai giudici nazionali.
La Corte costituzionale, con varie pronunce adottate dal 1973 in poi, ha riconosciuto il primato dell’ordinamento comunitario, che trae fondamento dalla limitazione e alla sovranità nazionale conseguente alla sottoscrizione da parte della Repubblica italiana dei Trattati comunitari stipulati ex art. 11 della Costituzione.
La Corte costituzionale sostiene che il primato dell’ordinamento comunitario, cioè la sua prevalenza sul diritto interno, e l’efficacia diretta delle decisioni degli organi comunitari (nella misura in cui sussista il vincolo comunitario nella specifica materia), trovano limiti insuperabili nei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano e nei diritti inalienabili della persona umana.
Secondo la Corte costituzionale in ipotesi di contrasto tra diritto interno e comunitario, il giudice italiano è legittimato a verificare l’esistenza di tale dicotomia, secondo i principi sopra delineati, e a procedere alla “non applicazione” del diritto interno incompatibile con la normativa comunitaria.
La Corte di Cassazione, in ultimo e diffusamente con la sentenza 17654 del 2002, ha tra l’altro confermato il principio secondo cui compete al giudice nazionale la verifica di compatibilità del diritto interno con le norme comunitarie vincolanti e la relativa applicazione al caso concreto, anche d’ufficio.
B) La decisione 2003/193/CE sviluppa un’analisi che «verte sui regimi di aiuto istituiti dalle misure descritte (gli interventi legislativi adottati in materia dallo Stato italiano) e non sulle misure individuali di aiuto concesse alle singole imprese» (punto 42).
«La Commissione è tenuta alla luce della natura stessa delle misure, ad un esame generale e astratto dei regimi sia in ordine alla loro qualificazione come aiuto di Stato sia in ordine alla questione della loro compatibilità» (punto 43).
«La Commissione pertanto non esamina l’applicazione delle misure nei singoli casi individuali. Inoltre si deve tenere presente che nella fattispecie l’Italia non ha chiesto alla Commissione di analizzare i singoli casi di applicazione dei regimi. La Commissione non conosce il numero esatto né l’identità dei beneficiari delle misure in esame, non dispone di tutte le informazioni pertinenti e non conosce l’ammontare dell’aiuto concesso nei singoli casi» (punto 44).
Si rileva pertanto che la decisione 2003/193/CE, a differenza di altri interventi della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, prescinde dall’esame di casi specifici, ma è stata adottata in relazione alle disposizioni di legge approvate dallo Stato italiano. La decisione ha caratteristiche di astrattezza e generalità, tant’è che si fa espressamente salva la possibilità che aiuti individuali siano considerati interamente o parzialmente compatibili con il mercato comune.
C) La parte dispositiva della decisione si articola sostanzialmente in due punti.
Il primo attiene all’esenzione triennale dall’imposta sul reddito, che secondo la Commissione europea costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1, del Trattato, non compatibile con il mercato comune.
Il secondo contiene la prescrizione data all’Italia di prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso. Il recupero deve essere eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché queste consentano l’esecuzione immediata e effettiva della decisione.
Sul primo punto si osserva che la dichiarazione di incompatibilità con il mercato comune è precetto chiaro e preciso, fatta salva la competenza delle autorità italiane relativa alla individuazione dei soggetti che hanno usufruito dell’aiuto incompatibile e della quantificazione dell’ammontare, compresi gli interessi.
Questa potestà appare più estesa nell’applicazione della decisione 2003/193/CE, dato che la stessa per sua esplicita definizione è “astratta e generale” e fa salvi eventuali casi specifici interamente o parzialmente compatibili con il mercato comune.
La [...] ha evidenziato nel ricorso vari elementi a sostegno della propria tesi di esclusione dal recupero dell’aiuto di Stato.
Nel merito è accertato:
- che la [...] operava all’epoca in ambito municipale e, anche in relazione alle sue piccole dimensioni, non poteva di certo costituire e non ha di fatto costituito fattore di turbativa del mercato comune, né di quello interno, tant’è che l’attività della [...] non era sottoposta alla normativa antitrust di cui alla L. 287/1990.
- Che la società ricorrente operava all’epoca in regime di privativa legale; in un mercato quindi non aperto alla concorrenza, dato che la liberalizzazione del settore della distribuzione e della vendita del gas è avvenuta solo successivamente.
- Che, essendo in regime di privativa legale e comunque anche indipendentemente da ciò, l’affidamento del servizio ha avuto luogo mediante atto emanato dalla pubblica autorità, sotto forma di provvedimento amministrativo unilaterale di concessione di pubblico servizio. Ciò nel rispetto della normativa vigente, che peraltro tuttora prevede, anche a livello comunitario, la possibilità di affidamento diretto in presenza di gestioni cosiddette in house.
- Che, essendo la società di proprietà pubblica, gli utili di esercizio, comprese pertanto le somme rivenienti dall’esenzione delle imposte sul reddito oggetto della decisione, venivano versati nelle casse comunali; tali somme venivano utilizzate per i fini istituzionali della pubblica autorità, rimanendo pertanto nel circuito della finanza pubblica.
Gli elementi sopra indicati sono tali da far ritenere che la fattispecie [...] possa emotivamente essere dichiarata quale caso specifico, non oggetto di esecuzione del disposto della decisione della Commissione europea 2003/193/CE e conseguentemente del D.L. 10/2007, proprio in forza del contenuto della medesima decisione che è “astratta e generale” e non esclude la possibilità che vi possano essere aiuti individuali compatibili con il mercato comune.
Sul secondo punto del dispositivo della decisione (ordine di recupero) si osserva che tale prescrizione è precetto cogente per lo Stato italiano, ma demanda allo stesso di prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare immediatamente ed effettivamente l’aiuto.
L’Italia ha approvato provvedimenti di legge definitivi per l’esecuzione della decisione, adottata nel 2002, a distanza di cinque anni, con il D.L. 10/2007 convertito con la L. 46/2007.
L’art. 1 del D.L. 10/2007 affida all’Agenzia delle Entrate non il recupero delle imposte, bensì dell’aiuto di Stato, che è sì di importo pari alle imposte non corrisposte, ma di evidente diversa natura.
Lo stesso art. 1 prevede che:
- non si faccia luogo all’applicazione di sanzioni di natura tributaria;
- i termini per la notifica della comunicazione-ingiunzione (non avviso di accertamento o di liquidazione) e per il pagamento, siano ristrettissimi e assolutamente diversi da quelli inerenti le ordinarie procedure tributarie, e nello specifico di quelle inerenti il recupero di agevolazioni fiscali indebitamente fruite.
- La possibilità di sospensione della esecuzione della comunicazione-ingiunzione, ex. art. 47, D.Lgs. 546/1992, sia limitata a sole tre fattispecie, contrariamente a quanto previsto per tutte le controversie tributarie.
La scelta del legislatore italiano di incaricare l’Agenzia delle Entrate del recupero dell’aiuto di Stato, appare dettata esclusivamente da ragioni di mera opportunità, non connesse alla natura delle somme da recuperare, tant’è che precedenti disposizioni di legge incaricavano del recupero il Ministero dell’Interno.
Da tale scelta di semplice opportunità e attesa la natura delle somme da recuperare (aiuti di Stato e non imposte), non consegue la automatica applicazione di tutte le disposizioni che regolano il prelievo fiscale (nello specifico le imposte dirette), bensì solo di quelle che sono espressamente previste dal D.L. 10/2007.
Si tratta quindi di una procedura ad hoc, che trova fondamento e disciplina unicamente nella legge che la prevede.
Le eccezioni del ricorrente in ordine alla decadenza del potere impositivo, essendo lo stesso stato esercitato oltre i limiti previsti dal D.P.R. 600/1973, non sono pertanto condivisibili; così come non lo è, per i medesimi motivi, l’eccezione che fa riferimento all’ottenuto “condono tombale”.
Appare invece fondata la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo la quale il recupero dell’aiuto di Stato non costituisce una “normale” procedura di recupero di agevolazioni tributarie non dovute, ma un procedimento “speciale”, finalizzato all’esecuzione della decisione della Commissione europea.
Pur non essendo applicabili i termini per l’accertamento previsti dal D.P.R. 600/1973, si osserva che non può ammettersi che il procedimento di recupero degli aiuti di Stato possa essere avviato indefinitamente nel tempo, senza che vi sia mai alcuna certezza per il contribuente, che sarebbe così esposto permanentemente all’azione di recupero promossa dagli organi amministrativi delle pubbliche autorità.
In assenza di specifici termini previsti dal D.L. 10/2007, soccorrono gli ordinari termini prescrizionali fissati sia dalla legge italiana che da talune norme comunitarie in 10 anni.
Per il periodo antecedente i 10 anni della notifica delle comunicazioni-ingiunzioni (nel caso in esame dal 1995 al 3 maggio 1997) è pertanto intervenuta la decadenza del potere di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Conclusivamente ne consegue che i ricorsi debbono essere accolti perché la [...], sulla scorta di quanto agli atti, e per i motivi già esposti, integra la fattispecie di “caso individuale” che per effetto del disposto della decisione 2003/193/CE non è oggetto del recupero dell’aiuto di Stato.
Si osserva altresì che, per il periodo che va dal 1995 al 3 maggio 1997, si è comunque verificata la decadenza del potere di recupero dell’aiuto di Stato da parte delle autorità italiane, per un importo pari alle imposte sul reddito societario conseguito in tale periodo.
Le spese di giudizio sono da compensare in considerazione della complessità della materia e delle oggettive difficoltà interpretative affrontate dalle parti.
Vedi nota di Mario Cermignani: Primi orientamenti sul recupero degli aiuti di stato fiscali relativi alle società per la gestione dei servizi pubblici locali (cd. "ex municipalizzate")
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sez. I, 17 luglio 2007, n. 439
Vedi sentenza della Commissione tributaria provinciale di Novara, sez. I, 3 ottobre 2007, n. 80
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