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Commissione tributaria provinciale di Genova, sez. XIII, 29 novembre 2007, n. 400
Presidente: Di Noto - Estensore: Simonazzi
Processo tributario - Parti - Controversia catastale relativa ad area condominiale - Notifica al condominio - Legittimazione ad agire dell’amministratore - Difetto di conferimento di specifico potere - Esclusione della legittimazione
(C.c., artt. 1130 e 1131; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10)
Il ricorso proposto dall’amministratore condominiale in impugnazione dell’avviso di classamento e attribuzione di rendita notificato al condominio e relativo ad un’area comune va respinto per difetto di legittimazione ad agire, se all’amministratore non è stato conferito specifico potere di impugnazione dal regolamento di condominio o dall’assemblea.
Svolgimento del processo
L'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Genova con l'avviso indicato in epigrafe notificava al condominio [...] il classamento dell'unità immobiliare sita nel Comune di Genova [...] e la relativa attribuzione di rendita. In particolare classava l'unità immobiliare nel modo seguente: zona censuaria 1, categoria C/6, classe 4, consistenza 9 mq, rendita euro 47,88.
Avverso questo avviso di classamento il sig. [...], nella sua qualità di amministratore del condominio [...], ha presentato ricorso. Chiede, con l'unico complesso motivo, l'annullamento dell'impugnato «avviso di attribuzione di rendita [...] con ritorno allo stato precedente dei fatti». Precisa che «la richiesta di cambio di destinazione di area condominiale indivisa a frazionamento in posti auto» venne presentata dall'amministratore in carica senza essere stata in alcun modo deliberata da alcuna assemblea ordinaria e/o straordinaria.
L'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Genova si è costituita in giudizio. Con le controdeduzioni del 28 marzo 2007, in via preliminare contesta la legittimazione ad agire del ricorrente sul rilievo che manca la delibera del condominio; nel merito chiede il rigetto del ricorso poiché infondato in quanto l'area essendo destinata a parcheggio e quindi utile a produrre un reddito proprio, è da considerarsi "bene comune censibile" a norma dell'art. 56 del D.P.R. n. 114/1949 (regolamento per la formazione del Nceu).
L'Agenzia del Territorio ha depositato memoria il 12 novembre 2007.
La controversia è stata trattata in camera di consiglio, ex art. 33, D.Lgs. n. 546/92, non avendo almeno una delle parti chiesto la discussione in pubblica udienza.
Motivi della decisione
Per ragioni di ordine logico occorre esaminare in via preliminare la questione relativa alla legittimazione processuale del ricorrente.
L'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c. fa obbligo all'amministratore del condominio di «compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio». L'art. 1131 c.c., a sua volta, attribuisce all'amministratore il potere di rappresentanza attiva «nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea».
Dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, comma 1, c.c. si evince che, al di fuori delle ipotesi di maggiori poteri attribuitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore può agire in giudizio senza che occorra un'apposita autorizzazione solo nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge - e propriamente dall'art. 1130 - le quali concernono in generale l'amministrazione ordinaria (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11272 del 22 novembre 1990, rv. 469869).
L'impugnazione dell'avviso di attribuzione di rendita catastale all'unità immobiliare in esso descritta non rientra di certo nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c. Il classamento e la conseguente attribuzione della rendita catastale non arrecano infatti pregiudizio alcuno alla parte comune dell'edificio.
L'amministratore, quindi, in mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea dei condomini non era legittimato a presentare ricorso avverso l'atto impugnato.
Il ricorso, poiché proposto da soggetto privo di legittimazione ad agire, deve pertanto essere rigettato.
Nota
I giudici genovesi affrontano un problema di legitimatio ad causam nel processo tributario che si riaggancia a più generali questioni attinenti all'individuazione dei poteri di rappresentanza (sostanziale e processuale) riconosciuti dalla legge all'amministratore condominiale. Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli artt. 1130 e 1131 c.c., che attribuiscono all'amministratore il potere di agire in giudizio al fine di «compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio» e la legittimazione ad essere convenuto «per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio» e a ricevere la notifica dei «provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto»: come emerge dalla lettura di tali disposizioni, la legittimazione passiva è dunque di regola più ampia di quella attiva, perché - pur riguardando anch'essa le sole questioni attinenti alle parti comuni dell'edificio - non è limitata alla conservazione dei relativi diritti, ma si estende a tutte le pretese che, in via giurisdizionale o amministrativa, siano esercitate nei confronti del condominio. Peraltro, l'amministratore può agire in giudizio anche al di fuori dei limiti tracciati dall'art. 1130 c.c., ma solo se l'azione sia contemplata dal regolamento di condominio o autorizzata dall'assemblea. Si veda sul punto in dottrina BRANCA, Comunione. Condominio negli edifici, 6ª ed., in Commentario del codice civile a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1982, 588 ss.
Nella specie, non è chiaro se l'avviso di classamento fosse stato notificato direttamente all'amministratore (la sentenza parla di notifica "al condominio"); trattandosi di attribuzione di rendita ad un'area comune destinata a parcheggio, la notifica avrebbe in effetti dovuto essere eseguita nei confronti dell'amministratore, ai sensi del richiamato art. 1131 c.c. L'amministratore aveva proposto impugnazione in mancanza di previsioni regolamentari al riguardo, e senza essere stato autorizzato dall'assemblea: da qui il rigetto del ricorso per difetto di legitimatio ad causam, posto che - secondo la sentenza in commento - l'atto impugnato non avrebbe arrecato pregiudizio all'area comune censita, e il ricorso non avrebbe quindi potuto considerarsi atto conservativo di diritti ad essa inerenti.
Il punto da chiarire concerne dunque la nozione di atto conservativo assunta dall'art. 1130 c.c.
La questione è stata per lo più affrontata con riguardo all'esperimento di azioni reali (azione petitoria, actio negatoria o confessoria servitutis) nei confronti di alcuni condomini o di terzi a difesa dei diritti degli altri (o di tutti i) condomini sulle parti comuni dell'edificio: e la giurisprudenza afferma che tali azioni non rientrano nel mancipium dell'amministratore, perché «finalizzate al conseguimento di pronunciamenti aventi ad oggetto la titolarità e il contenuto dei diritti medesimi» (Trib. Roma, 17 luglio 2007, in banca dati JurisData; App. Genova, 3 ottobre 2007, in banca dati JurisData; T.A.R. Lombardia, sez. Brescia, 6 maggio 2005, n. 410, in banca dati JurisData; Cass., 1 ottobre 1997, n. 9573, in Giur. It. Mass., 1997). Sono state altresì escluse dal novero degli atti conservativi attività materiali come la demolizione di una struttura facente parte dei beni comuni (Cass., 23 gennaio 2007, n. 1382, in Arch. loc., 2007, 279) e, più in generale, le condotte non finalizzate alla semplice salvaguardia dell'integrità dell'immobile (Cass., 3 aprile 2007, n. 8233, in Giur. It. Mass., 2007).
Quanto alle azioni prive di carattere reale, la giurisprudenza ha ad esempio ritenuto atti conservativi, ammettendone la libera proposizione da parte dell'amministratore, il ricorso presentato ex art. 700 c.p.c. per ottenere «non soltanto le necessarie misure cautelari (avuto riguardo a tutti gli atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni), ma anche il risarcimento dei danni, qualora l'istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni» (Cass., 22 ottobre 1998, n. 10474, in Giur. It. Mass., 1998), e le azioni promosse «contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi», se necessarie «alla salvaguardia dell'integrità dell'immobile» (Cass., 3 aprile 2007, n. 8233, cit.).
La nozione di atto conservativo viene quindi intesa in modo piuttosto restrittivo, e circoscritta alle azioni volte a garantire la stabilità e l'integrità materiale dell'immobile: in questo senso, non v'è dubbio che l'impugnazione giurisdizionale di un avviso di classamento non possa considerarsi atto conservativo, appunto perché, come affermato dalla sentenza in esame, il classamento e l'attribuzione di rendita «non arrecano pregiudizio alcuno alla parte comune dell'edificio».
Il discorso muta però se la conservazione dei diritti dei condomini viene intesa in una diversa e più ampia accezione, che comprenda anche la tutela del diritto a non vedere intaccata la frazione di patrimonio costituita dalla quota di comproprietà dell'edificio e delle relative pertinenze: è chiaro infatti che, in questa differente prospettiva, anche l'attribuzione di una rendita più elevata ai beni comuni può risultare pregiudizievole per i condomini che, per effetto di essa, si trovino obbligati a pagare maggiori imposte. Si tratta di una posizione certamente minoritaria in giurisprudenza, che ha ricevuto però l'autorevole avallo del Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto la legittimazione dell'amministratore del condominio ad impugnare una concessione edilizia rilasciata ad un terzo per la costruzione, nelle immediate adiacenze dello stabile condominiale, di un immobile dal quale potesse conseguire il deprezzamento economico delle parti comuni dell'edificio (Cons. di Stato, sez. V, 30 luglio 1993, n. 812, in Foro It., 1994, III, 286).
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