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E’ impugnabile innanzi alla Commissione tributaria l’atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis, D. P. R. 602/1973, in caso di omessa notificazione della cartella di pagamento
Sentenza n. 23/07/09 del 28/01/2009
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl TREVISO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ………………… proponeva tempestivo ricorso nei confronti della Equitalia Nomos S.p.A. e dell’Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso, avverso l’atto di pignoramento presso terzi notificatogli dalla predetta Equitalia Nomos S.p.A e relativo ad Iva e Irap per gli anni di imposta 2003 e 2004, accertate a carico della società di cui il ricorrente era socio accomandante nelle predette annualità.
Il ricorrente espone di aver ricevuto in data 08 luglio 2008, tramite raccomandata, l’atto di pignoramento in questione con il quale Equitalia Nomos S.p.A. ordinava alla Unicredit Banca S.p.A. di pagare direttamente ad esso Agente della riscossione le somme dovute e debende al ricorrente fino a concorrenza del credito asseritamente vantato da Equitalia nei confronti del ricorrente medesimo e riferitoal mancato pagamento di due cartelle di cui una asseritamente notificata in data 28.02.2008 e l’altra notificata in data 24.10,2007. Si tratta di cartelle contenenti l’iscrizione a ruolo di maggiori imposte accertate per gli anni 2003e 2004 a carico della predetta società …………………………. di cui il ricorrente era socio accomandante nel periodo in questione. Quanto alla seconda delle cartelle sopra indicate il ricorrente fa presente di aver già proposto tempestivo ricorso avanti a codesta Commissione la quale con sentenza n. 88/07/08 depositata il 24.092008 lo accoglieva in gran parte limitando la responsabilità del ricorrente alla quota conferita nella S.a.s. pari ad € 500,00~, somma che quantunque già corrisposta all’atto della costituzione della società, il ricorrente dichiara di aver già provveduto a versare nuovamente al concessionario. Il ricorrente contesta la legittimità del pignoramento in questione e ne chiede I ‘annullamento per i seguenti motivi.
1) Inesistenza del debito contestato.
Il ricorrente rappresenta che il debito, oggetto di contestazione fa. carico alla società della quale il ricorrente medesimo era stato socio accomandante nel
periodo a cui si riferiscono le cartelle sopra indicate. Si tratta però di debito della società e non del socio. Né egli ritiene di dover rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali in quanto. socio accomandante per cui la sua eventuale sussidiaria, ma mai solidale, responsabilità per i debiti della società può essere fatta valere solo previa escussione del patrimonio sociale ex ari. 2304 c.c. e solo nei limiti della quota del capitale conferito ex art. 2313 c.c. Eccepisce comunque che nel caso di specie nessuna prova è stata data circa l’infruttuosa escussione della società e, dì conseguenza, nessun diritto aveva il concessionario di rivolgersi al socio per il soddisfacimento delle obbligazioni sociali.
2) Esistenza di una sentenza che limita il credito dell’Amministrazione finanziaria alla somma di € 500,00=
Il ricorrente come esposto in linea di fatto rappresenta come la cartella contenente il più consistente importo è stata impugnata con ricorso depositato il 19.1.2,2007 e in relazione alla quale la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso si è già così pronunciata: “ il ricorso va pertanto accolto parzialmente, affermando che la responsabilità del socio accomandante……………………va limitata all‘importo di e 500,00= che costituisce la sua partecipazione al capitale sociale della ……………. dall’accertamento nei confronti della quale deriva la pretesa erariale” (sentenza n. 88/07/08 depositata il 24.09.2008). Di conseguenza la parte sostiene che, pur essendo la decisione riferita a una sola delle due cartelle, non possa che valere anche per l’altro debito contèstato con l’altra cartella trattandosi pur sempre di obbligazioni della medesima società della quale il ricorrente era socio accomandatario.
3) Inesistenza/nullità della notifica dell’atto presupposto.
Il ricorrente eccepisce altresì per una delle due cartelle che la stessa non è mai stata ritualmente notificata al ricorrente e quindi non poteva costituire titolo valido per gli ulteriori successivi provvedimenti.
4) Esistenza di una sentenza che accoglie il ricorso dì altro contribuente contro la medesima cartella.
Il ricorrente rappresenta come una delle due cartelle è stata impugnata da altro socio accomandante in quanto anche questo ritenuto coobbligato e in merito si. è già pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che con sentenza 43/05/08 depositata il 0906.2008 ha accolto il relativo ricorso statuendo la nullità delle cartelle emesse in quanto in violazione di legge poiché il ricorrente “alla stregua di quanto disposto dal! ‘art. 2313 e. c., non risponde dei debiti sociali avendo già conferito la propria quota e comunque, ove ciò non fosse avvenuto, in ogni caso, solo per il valore di essa quota potrebbe essere oggetto di esecuzione, peraltro solo dopo l’escussione negativa del patrimonio sociale.
5) Violazione dell’ari. 46 del D.P.R. n. 602/73.
Il ricorrente. eccepisce che il terzo debitore pignorato ha sede in Bologna mentre il Concessionario che ha proceduto all’iscrizione, Equitalia Nomos S.p.A., è competente in Emilia Romagna, per la sola provincia di Modena, e noti era quindi legittimato a procedere al pignoramento medesimo che quindi va annullato in base all’art. 46 comma I del D.P.R. 602/73 il quale stabilisce che: “il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività dì riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere”.
6) Violazione dell’art. 7 della Legge 212/2000.
La parte contesta la violazione della norma in questione per cui dovevano essere tassativamente indicati il responsabile del procedimento e l’organo o l’autorità presso le quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela. come pure le modalità e i termini nei quali è possibile ricorrere contro l’atto stesso.
7) Violazione degli art. 12 e 49 del D.P.R. 600/1973.La parte rileva che Fari. 49 comma I prevede che “il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”, mentre l’ari. 12, ultimo comma, stabilisce che il ruolo diviene esecutivo con la sottoscrizione. Eccepisce di conseguenza che nel caso manca la sottoscrizione del ruolo in assenza della quale lo stesso non è divenuto esecutivo e, dunque, non poteva costituire titolo valido al fine di procedere nei confronti del ricorrente. In subordine contesta che la somma per la quale si è proceduto al pignoramento deve essere quella risultante dal ruolo mentre nella fattispecie gli importi complessivamente indicati nell’atto impugnato sono superiori a quelli indicati nel ruolo. Conclude pertanto richiedendo l’annullamento dell’atto impugnato con ogni consequenziale statuizione. con condanna alla restituzione delle somme pignorate e di quant’altro nel frattempo la parte abbia dovuto versare nonché alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e risposta Equitalia Nomos quale Agente della riscossione. Lo stesso ha così dedotto sui motivi di ricorso.
1) Inammissibilità dell’opposizione per incompetenza del Giudice Tributario a decidere in ordine al pignoramento presso terzi.
Ritiene infatti Equitalia Nomos che l’opposizione sia inammissibile in quanto proposta avverso il pignoramento presso terzi notificato in data 30 giugno 2008 avanti a Giudice non competente a decidere. Ciò in quanto in base all’art. 2 del D.Lgs. 546/92 “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento …”. Nel caso di specie parte ricorrente lamenta essenzialmente l’illegittimità della esecuzione. Oltre a ciò vi è l’art. 19 del D.Lgs. 546/92 il quale fornisce un’elencazione degli atti impugnabili oggetto di ricorso tra i quali non figura l’atto di pignoramento presso terzi. Ritiene pertanto che le censure mosse siano di esclusiva competenza del Giudice ordinario in veste di Giudice dell’esecuzione.
2) Sulla fondatezza della pretesa: difetto di legittimazione passiva.
Si evidenzia come le censure attengano alla fondatezza della pretesa tributaria per le quali può contraddire unicamente l’Agenzia delle Entrate e non il concessionario.
3) Sulla notifica della cartella di pagamento. Sul punto il concessionario fa presente che la cartella di pagamento per la quale il ricorrente ha eccepito la mancata notifica è stata invece notificata presso l’allora indirizzo di residenza sito in ……………………….. in data 21.02.2008 a mezzo di deposito in Comune e affissione all’albo del relativo avviso, attesa la temporanea assenza delcontribuente. Ritiene pertanto la censura del tutto infondata.
4) Sulla competenza territoriale dell’ Agente della riscossione di Treviso.
Equtalia fa presente come l’Agenzia delle Entrate abbia provveduto a predisporre il ruolo in capo, oltre che ai soci coobbligati, anche alla società. Debitore principale, che avendo sede a Casier, e dunque in provincia di Treviso,
correttamente pertanto il ruolo è stato consegnato all’Agente della riscossione territorialmente competente che nel caso di specie è Equitalia Nomos S.p.A., Agente della riscossione per la Provincia di Treviso. Pertanto il fatto che sia stata poi predisposta e notificata la cartella di pagamento nei confronti del ricorrente che ha residenza in provincia di Pordenone . a nulla rileva posto che, hai tini dell’applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n.602/1973, è necessario fare riferimento esclusivo al domicilio fiscale del debitore principale, come è stato fatto nel caso di specie. Ne deriva che la competenza a procedere esecutivamente rimane comunque in capo all’Agente della riscossione legittimato ad agire nei confronti del debitore principale con conseguente rigetto della censura sollevata da parte ricorrente sul punto.
5) Sulla violazione dell’art. 7 Legge 212/2000.
L’Agente della riscossione ribadisce che non. vi è nessuna nonna che gli prescriva di indicare, all’interno dell’atto di pignoramento, il nominativo del responsabile del procedimento. Fa presente peraltro che, circa le modalità di ricorso, nell’ultima pagina del Patto è precisato che “contro il presente atto sono ammesse le opposizioni di cui agli arti. (615, 617 e 619 c.p.c., fatte salve le limitazioni e le modalità previste dagli arti: 57 e 53 del D.P.R. 60211973 e dall’art. 29 del .DLgs. 26.0.1999 n. 46”.
6) Sul contenuto del ruolo.
Su tale punto l’Agente della riscossione ritiene di non dilungarsi ritenendo lapalissiana l’inammissibilità e l’infondatezza della censura e che qualsiasi doglianza deve ritenersi del tutto tardiva.
Conclude pertanto in tale modo: in via pregiudiziale accertarsi e dichiararsi inammissibilità dell’opposizione svolta dal sig. ……………………. in quanto promossa avanti ad un Giudice carente di giurisdizione, per essere competente a pronunciarsi il Tribunale Ordinario in veste di Giudice dell’esecuzione; in via. preliminare e di rito: accertarsi e dichiararsi l’inammissibilità delle censure attinenti il ruolo, in quanto tardive; in via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di Equitalia Nomos S.p.A. ai fatti per cui è causa, ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo ad Equitalia Nomos S.p.A., dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione e, conseguentemente, l’improcedibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda svolta nei riguardi dello stesso attinente a questioni di merito della pretesa; nel merito: accertarsi e dichiararsi la correttezza della condotta dell’Agente della riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nomos, in quanto infondata. In ogni caso: respingersi qualsivoglia domanda formulata neiconfronti di Equitalia Nomos, in quanto infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva tempestivamente in giudizio altresì l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso con proprie controdeduzioni così replicando ai motivi di ricorso.
1) Difetto di giurisdizione del Giudice Tributario. Violazione del combinato disposto dell’art. 2 e:dell’art. 19del D.Lgs. 546/92.
2) Difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio.
In ipotesi in cui il Giudice adito non dovesse rilevare il proprio difetto di giurisdizione l’Ufficio eccepisce la propria:carenza di legittimazione passiva. Ciò in quanto gli artt. 49 e ss. del D.P.R. 602/73 individuano nei soli ufficiali della riscossione i soggetti competenti all’esercizio dell’attività di espropriazione forzata. A differenza della cartella di pagamento, espressione delle competenze di due soggetti giuridici - l’Agenzia delle Entrate, per la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all’Agente dalla riscossione, e il concessionario, per la formazione e notifica della cartella - l’atto impugnato è la manifestazione di un potere attribuito esclusivamente ad un soggetto, l’Equitalia Nomos S.p.A.. Pertanto l’Ufficio ribadisce dì essere stato illegittimamente individuato come parte del processo in quanto l’Agenzia delle Entrate non può essere chiamata a difendersi sui presunti vizi dell’atto di pignoramento poiché non ha avuto alcun ruolo nella formazione e notifica dello stesso.
L’Agenzia dell’Entrata ha quindi formulato le seguenti conclusioni: voglia l’Onorevole Commissione Tributaria Provinciale di Treviso: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione; 2) in subordine, sempre in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate. Con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorrente depositava quindi ulteriori memorie difensive insistendo per l’accoglimento del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONELa questione preliminare sollevata dalle parti del giudizio attiene alla carenza di giurisdizione del Giudice Tributario a decidere sulla controversia relativa al pignoramento presso terzi eseguito dall’Agente della Riscossione. Nel caso di specie inoltre la parte ha eccepito che per una delle due cartelle si trattava del primo atto di cui veniva a conoscenza. L’Agente della Riscossione ha comunicato che per la cartella esattoriale in questione, come risulta dalla relata, l’avviso di deposito non è stato affisso alla porta dell’abitazione bensì all’albo del Comune, adempimento questo previsto ai sensi della lettera e) dell’art. 60 D.P.R. 600/73 (richiamato dall’art. 26 D.P.R. 602/1973) solo nel caso in cui nel Comune nel quale debba eseguirsi la notificazione non vi sia l’abitazione, ufficio o azienda del contribuente, ma non previsto nel caso di temporanea assenza dello stesso dal proprio domicilio. Dagli stessi atti depositati dall‘Agente della riscossione risulta che il trasferimento del sig.......................da Pordenone a Cordenons è avvenuto il 01.09.2008 (data in cui è stato cancellato dall’anagrafe di Pordenone pei emigrazione a Cordenons) pertanto le notifiche effettuate prima di quella data non possono che riferirsi a periodi in cui vi era la temporanea assenza del contribuente e non certo al momento in cui non vi aveva più l’abitazione. Secondo la regola juris della Cassazione (da ultimo Cass. civ. Sez. trib., 17.03.2008 n. 7067) la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma, come nel caso di specie, non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo da dove tuttavia non risulta trasferito. Dì conseguenza il notificatore avrebbe dovuto adempiere alle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c. costituite dal deposito della copia dell’atto della casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, adempimenti tutti ritenuti anche dal Giudice di legittimità conte indispensabili (Cass. Sent. n. 22677/2007). La diversa disciplina di cui al DPR 600/73 art. 60 lett. e) - sostitutivo, nel procedimento tributario, dell’art. 143 c.p.c., trova invece applicazione quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto. La Commissione osserva altresì che la non applicabilità dell’art. 140 cpc non è espressamente prevista dall’art. 60 del DPR 600/73, che neppure vi è una confliggente diversa disciplina per le ipotesi contemplate dalla predetta disposizione codicistica, e che pertanto in virtù del generale richiamo dell’art. 137 c.p.c., nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell’art. 139 cpc, la notifica vada effettuata a norma dell’art. 140 cpc. Solo nell’ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto, disciplinata nel codice di rito dall’art. 143 cpc, essendo tale norma espressamente esclusa da quelle applicabili, troverà applicazione la disciplina contenuta nel DPR 600/73 art. 60 lett. e). Nel caso in esame non è stata prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale l’avviso di deposito è stato inviato al contribuente. Non risultano inoltre indicate le ricerche, anche anagrafiche fatte dal notificatore e le notizie raccolte sulla reperibilità del medesimo. In conseguenza di quanto sopra la notifica di una delle due cartelle, quella asseritamente notificata il 28.02.2008., non può essere considerata come avvenuta e ne andrà dichiarata la nullità. Si osserva ancora che in base all’art. 2 del D.Lgs. 546/92 “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento..”. Ne consegue che se la cartella di pagamento in questione, come nel caso inesame, non è stata notificata, la parte è legittimata come previsto dall’art. 19 co. 3 del D.Lgs. 546/92 ad impugnare l’atto in questione, cioè il pignoramento presso terzi, quale primo atto che le è stato notificato. La norma richiamata prevede infatti che: “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”. Ed è esattamente quello che la parte ha posto in essere impugnando, unitamente al pignoramento presso terzi, la cartella e formulando quindi tutte i predetti motivi di ricorso, tra cui quello, di merito, di dover pagare dei debiti della ……………………….. sul presupposto di essere socio accomandante e, quindi, non tenuto a rispondere in tale veste in via solidale ed illimitata dei debiti della società. A ciò si aggiunga, come si esaminerà in seguito, che il pignoramento presso terzi nella fattispecie in esame, rimane comunque un atto amministrativo posto in essere da un Agente delta riscossione e diretto alla riscossione di tributi le cui controversie non si sottraggono alla giurisdizione del Giudice Tributario. Questa Commissione osserva che nel caso in esame il pignoramento presso terzi consiste in una particolare: procedura che si sostanzia nell’ordine rivolto al terzo, debitore del contribuente, di pagare ad esso Agente, senza passare attraverso la citazione del terzo a comparire avanti al Giudice dell’esecuzione, ed è stata introdotta con i decreti legge n. 205/2005 e a. 262/2006. Si osserva che la norma che esclude dalla competenza del Giudice Tributario le “.., controversie riguardanti gli atti dell‘esecuzione forzata tributaria” contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 546/92 aveva come riferimento esistente all’epoca il pignoramento presso terzi (tra le altre procedure esecutive che si realizzava sotto il controllo del Giudice ordinario. Bisogna a questo punto chiederci se l’ordine di pagamento di cui all’art. 72 bis (che ha inserito il punto 1-bis), articolo che è stato sostituito dall’art. 2 comma 6, Decreto Legge 03.10.2006 n. 262, convertito dalla legge 24.11.2006 n. 286. in vigore dal 03.10.2006 possa ancora essere considerato un atto dell’esecuzione tributaria con tutte quelle garanzie che esso aveva secondo la previsione che poteva essere considerata dal D.Lgs 546/92. Sul punto si osserva che il riferimento che poteva essere considerato all’epoca della introduzione del D.Lgs 546/92 era solo ad una procedura. che si svolgeva sotto il controllo del Giudice ordinario, mentre ora essa è stata sostituita con un atto promanante direttamente dall’Agente della riscossione il quale, in virtù dei poteri conferitigli dalla norma, ordina la terzo di pagate direttamente a egli medesimo. Non esiste dunque più la nomina di un Giudice dell’Esecuzione e, quindi, non c’è più la previsione di un ricorso che possa essere proposto a tale Giudice con tutte le garanzie che vi ineriscono. Di conseguenza di fronte a tale atto dell’Agente della riscossione, è necessaria l’individuazione del Giudice avente giurisdizione. Sì osserva che l‘espropriazione viene svolta secondo le norme previste dal codice di procedura civile ed è diretta da un Giudice. Si deve ritenere allora che nell’ipotesi, come nel caso di specie, non vi sia un Giudice che vi sovrintende tale procedura non può essere considerata una espropriazione e, quindi, non si ricade nella previsione dell’ari. 2 del DLgs. 546/92. Ne consegue che la procedura di cui si discute non rientra nella esclusione prevista dalla norma citata. Si osserva altresì che ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73 il ricorso al Giudice è solo eventuale e si ha nel caso in cui il terzo pignorato non dia ottemperanza all’ordine di pagamento ricevuto. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 72 comna 2 del D.P.R. 602/73 per cui “si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.” Tutto ciò porta a ritenere che l’ordine di pagamento emesso al terzo da parte dell’Agente della riscossione ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73 non costituisca una esecuzione forzata tributaria nel senso della previsione di cui all’art. 2 del DLgs 546192 ma che si tratti di una nuova e più snella forma di riscossione amministrativa del credito tributario legislativamente prevista e che, come tale, si tratti atto amministrativo -tributario impugnabile avanti al Giudice Tributario con ricorso proposto avanti alla Commissione Tributaria competente. Ed inoltre questa Commissione ritiene infondata l’eccezione sollevata fondata sulla circostanza che l’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 non menzioni l’anno di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, tra quelli impugnabili avanti alle Commissioni Tributarie. Tale elencazione va infatti considerata suscettibile di interpretazione estensiva secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (si veda, da ultimo Cassazione sent. n.27385 del 18 novembre 2008, che ha ritenuto atto impugnabile anche la visura per consultazione di partita catastale).
L’eccezione sollevata di carenza di giurisdizione va pertanto rigettata.
Va rigettata anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’Agente della riscossione considerate le eccezioni sollevate sulla nullità della notifica di una delle due cartelle di pagamento. Inoltre l’Agente della riscossione, pur essendo un delegato alla riscossione, tanto più quale soggetto pubblico, per di più controllato dalla Agenzia delle Entrate, non può certo disinteressarsi del tutto della natura. dell’origine del eredito e dei soggetti nei confronti dei quali procede al recupero dei crediti erariali. Anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Entrate è infondata e andrà rigettata. Sì osserva infatti che pane ricorrente contesta la illegittimità della iscrizione a ruolo effettuata dalla predetta Agenzia delle Entrate nei confronti del socio accomandante ed inoltre eccepisce per l’altra cartella l’omesso intervento, quanto meno sospensivo. dopo che il carico tributario era stato annullato lasciando invece procedere l’azione dì pignoramento presso terzi.
Per quanto riguarda l’eccezione di incompetenza sollevata nei confronti dell’Agente che ha proceduto, questa Commissione ritiene che si tratti di una facoltà e non dl un obbligo quello dell’Agente della riscossione di procedere direttamente omeno, ferma. restando la competenza comunque a procedere in capo all’Agente della riscossione del debitore principale.
Quanto alla violazione dell’ari. 7 della Legge 2 12/200 questa Commissione è dell’avviso che le mancate indicazioni costituiscano delle mere irregolarità dell’atto che nel caso di specie non hanno recato alcun pregiudizio alla parte per la tutela delle proprie ragioni.
Passando alla questione relativa alle cartelle impugnate, come documentato una risulta essere stata già oggetto di annullamento, per la quasi totalità dei carico tributario richiesto, da pane di questa stessa Commissione e pertanto illegittimamente si è proceduto al pignoramento presso terzi essendo la stata la pretesa già giudicata come illegittima e pertanto annullata. Quanto all’altra cartella, per la stessa è stato tempestivamente eccepito che la notifica è nulla, e vanno ribaditi i motivi di nullità della notificazione medesima. Si osserva infine che si tratta in tutti e due i casi di pretese che hanno come debitore principale la dì cui il ricorrente è stato solo socio accomandante e che pertanto la sua responsabilità non può che essere limitata ai capitale conferito e pertanto. Circoscritta entro tali ridotti limiti (€ 500,00 che parte ricorrente, senza essere stata contraddetta; ha già dichiarato di aver versato). Ne consegue che, come già giudicato in altre sentenze sopra citate, le ulteriori richieste avanzate nei confronti dell’accomandante sono già state ritenute illegittime. La Commissione ritiene quindi per tutti i motivi esposti, che l’atto di pignoramento presso terzi impugnato sia da considerarsi come assolutamente illegittimo e, in accoglimento del presente ricorso andrà annullato. Considerata la novità delle questioni trattate si ritiene giustificato disporre la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso, Spese compensate.
Treviso, li 28.01.2009
Il Giudice relatore
Avv. Pierantonio Fadel
Il Presidente
Avv. Francesco La Valle |